Firenze,  25 gennaio 2012

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n. 1439/2.6                                                                                                  -   Al Presidente della Commissione 1°-6°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 25 gennaio 2012

 

PdL n. 133 “Disposizioni urgenti in attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                           X                        

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

Proposta di legge n. 133 “Disposizioni urgenti in attuazione dell’articolo 27 del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

 

Proponente: Giunta regionale – assessore Marson

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 25 gennaio 2012

 

 

Visti

-        l’art. 66 dello statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Considerato

che al fine di coordinare l’attuazione di quanto disposto dal d.l. 201/2011, convertito con modifiche dalla l. 214/2011, si pone l’esigenza di introdurre nell’ordinamento regionale programmi unitari  per il riutilizzo funzionale e per la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico o concessi in uso o locazione a tali enti, attraverso la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale;

 

che occorre prevedere e disciplinare, assicurando la massima cooperazione istituzionale, la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV), elaborati d’intesa con gli enti interessati, finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico;

 

che risulta, a tal fine, necessario individuare i requisiti degli interventi di valorizzazione da far rientrare nei PUV;

 

che si rende opportuno, per perseguire gli obiettivi indicati nella l. 214/2011, prevedere procedimenti semplificati di variazione degli strumenti urbanistici comunali e degli strumenti di pianificazione urbanistica;

 

che per l’alienazione e la valorizzazione di immobili inseriti nel patrimonio della Regione e dei suoi enti dipendenti, Province, Comuni o di ogni altro soggetto pubblico, che non rientrano nei programmi unitari di valorizzazione territoriale, occorre procedere attraverso la definizione di procedure che garantiscano modalità semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche;

 

che, allo scopo di assicurare la tempestiva formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, necessita la previsione di una disciplina transitoria, in grado di consentire l’avvio delle procedure semplificate per l’attuazione dei processi di valorizzazione;

 

Preso atto

che la Regione promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico presente nel territorio regionale attraverso:

a)      la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) elaborati d’intesa tra la regione e gli enti interessati e finalizzati a definire in forma integrata le modalità per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione di tale patrimonio, perseguendo gli obiettivi di cui all'art. 74 bis, comma 1 della l.r. 1/2005 (Norme per il governo del territorio);

a)      la definizione di procedure semplificate per l’approvazione delle varianti urbanistiche relative ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non rientranti nei PUV;

 

che i PUV hanno  ad oggetto immobili di proprietà della Regione o di enti dipendenti o delle ASL o immobili di proprietà di enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui il medesimo sia detentore o gestore;

 

che gli immobili sono compresi nei PUV qualora per la loro valorizzazione sia necessaria una variante agli strumenti urbanistici comunali che comporti:

a)             una contestuale variazione agli strumenti della pianificazione della Regione o della Provincia;

b)             il superamento in misura superiore al 10% del dimensionamento previsto dal piano strutturale per ciascuna destinazione d’uso con riferimento alle UTOE, o che ecceda i 5000 mq di superficie utile lorda oppure generi effetti significati di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema delle infrastrutture e della mobilità (in assenza di piano strutturale si fa riferimento al superamento del dimensionamento del PRG);

c)             una nuova destinazione urbanistica che preveda grandi strutture di vendita;

d)             il mutamento della destinazione urbanistica di aree agricole o di aree inedificate ricadenti in contesti privi di opere di urbanizzazione;

e)             un mutamento della destinazione d’uso di immobili oggetto delle procedure di valorizzazione previste dal d.lgs. n. 85/2010;

 

che i PUV comprendono anche aree non urbanizzate cui deve essere attribuita una destinazione o una variazione d’uso, immobili oggetto delle procedure di valorizzazione di cui al d.lgs n. 85/2008, aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del d.lgs n. 42/2004;

 

che possono essere inseriti nei PUV anche immobili che non presentano le caratteristiche di cui sopra, a richiesta dell’ente proprietario oppure qualora la Regione accerti l’esigenza di procedere ad una loro valorizzazione in forma integrata con gli immobili che invece sono in essi inseriti.

 

che nei PUV possono rientrare anche beni di proprietà delle amministrazioni statali, con le procedure definite d'intesa con le medesime;

 

Viste

le  procedure relative alla fase preliminare di formazione dei PUV, svolte nell’ambito dei rapporti di integrazione e collaborazione tra tutti gli enti interessati;

 

le norme relative al procedimento di formazione dei PUV, attraverso accordi di programma, promossi dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti interessati;

 

le disposizioni riguardanti il procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali, per le quali la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano;

 

 

Preso atto

che in fase di prima applicazione, al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per l'attuazione di uno o più PUV a carattere sperimentale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente interessato trasmette l'elenco dei beni immobili compresi nella propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per i quali è previsto l'effetto di variante allo strumento urbanistico comunale, alla Regione, alla Provincia e, ove trattasi di ente diverso dal Comune al Comune dove è localizzato il bene;

 

che la Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento, procede alla convocazione di una o più conferenze di servizi al fine di acquisire le valutazioni di tutti gli enti interessati sulle proposte di variante, compresi gli eventuali comuni limitrofi a quelli direttamente competenti alla variante;

 

che sulla base degli esiti delle conferenze di servizi, la giunta regionale procede alla individuazione degli interventi di valorizzazione e gli immobili che possono essere oggetto di PUV, definendo in via provvisoria il relativo ambito territoriale di riferimento;

 

Preso atto

che per la realizzazione di PUV regionali relativi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non  strumentale delle aziende sanitarie, le norme della proposta di legge in esame disciplinano le procedure per l’attuazione degli accordi di programma stipulati per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e per la valorizzazione dei beni funzionali a tale scopo;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 133 “Disposizioni urgenti in attuazione dell’articolo 27 del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214”.