Firenze,
9 maggio 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 142 “Legge di manutenzione
dell'ordinamento regionale
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n.
142 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale
Proponente: Giunta
regionale - Presidente Enrico Rossi
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 7 maggio 2012
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
Considerato
che con la proposta di legge in esame si vuole perseguire l’obiettivo di riunire in un unico provvedimento legislativo quegli interventi di modifica di più leggi regionali che, non incidendo sulle finalità delle medesime leggi, sono resi necessari da modifiche del quadro normativo nazionale o dalla necessità di distribuire diversamente funzioni amministrative o, infine, da semplici aggiustamenti tecnici nel frattempo maturati;
che la presente proposta è articolata in cinque Capi:
Capo I – Presidenza della Giunta;
Capo II – Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze;
Capo III – Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
Capo IV – Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità;
Capo V – Organizzazione e risorse;
che tra le modifiche contenute nell’intervento normativo in esame, per quanto in particolare attiene alla sfera di competenza degli enti locali, siano da mettere in evidenza le seguenti disposizioni:
- Modifiche alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Le modifiche agli articoli 2, 25, 57 e 90 apportano correzioni di errori materiali o di imprecisioni;
Le modifiche agli articoli 60 e
61 discendono da norme statali sopravvenute: l'articolo 29, comma 1 bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come convertito con legge 24 febbraio
2012, n.
La modifica apportata
all'articolo 76 è finalizzata, senza incidere sulla disciplina sostanziale
dell’estinzione degli enti, a consentire la presa d’atto del piano di
successione e subentro per parti, al fine di evitare che la complessità delle
operazioni finalizzate all’estinzione impedisca alla Regione di provvedere per
quanto già necessario al più tempestivo esercizio delle funzioni da parte degli
enti subentranti. Si tratta pertanto di una semplificazione procedurale che
lascia inalterata la disciplina successoria, solo consentendo che alcuni
effetti si possano produrre anche prima del decreto di estinzione dell’ente. La
norma è infatti finalizzata a rendere possibile l’esercizio tempestivo di
funzioni di notevole interesse regionale (agricoltura, forestazione, difesa del
suolo, bonifica, ecc.). Il problema si pone sia per l’Arcipelago Toscano (in corso
di estinzione) sia per
Infine, la modifica all'articolo 112 scioglie un nodo interpretativo, attraverso una precisazione. Il comma 2 dell’articolo 112 fa anzitutto salvi i provvedimenti adottati dalla Regione per il caso dell’estinzione, dunque anche l’individuazione (già avvenuta nel maggio 2011) dell’unica Provincia che succede all’Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano (quella di Livorno), nonostante che un Comune dell’Unione (Isola del Giglio) faccia parte di altra Provincia (Grosseto). Con la modifica si precisa che ciò che è già avvenuto e legittimato dalla norma è la regola da osservare.
Capo II - Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle competenze
– Modifiche alla legge
regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al
consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni).
La soppressione dell'ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuto con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), rendono necessario modificare le disposizioni della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) nelle parti in cui si prevedono competenze dell’agenzia.
In particolare gli artt. 4 c.4; 6 c.2; 10 c.4; 15 c.3; 25 c.2.
- Modifiche alla legge
regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e
rurale).
Intervento
conseguente alla soppressione di ARSIA. In particolare, è necessario abrogare
la disposizione che fa riferimento alla competenza che ARSIA svolgeva come
agenzia formativa accreditata. Tale competenza non è compatibile con i fini
istituzionali della Regione e pertanto non può considerarsi trasferita ai sensi
della citata legge. Inoltre si l’abroga l’articolo 7 relativo alle competenze
di ARSIA avendo integrato il precedente articolo che specifica le competenze
regionali.
In
particolare l’art. 9, c.3, lett. f.
- Modifiche alla legge
regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in
Toscana).
Si interviene sull'articolo 24
della l.r. 30/2003 per indicare che
E’ necessario, inoltre,
correggere la lettera d) dell’articolo 30 nella quale è previsto che
- Modifiche alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti).
Nell'attuale formulazione
dell'articolo 40 quinquies per una lacuna redazionale priva di fondamento
giuridico la sospensione del titolo abilitativo anteriore alla revoca è
espressamente prevista rispetto alla verifica annuale di cui all'articolo 40
bis, comma 2, ma non in caso di esito negativo del controllo successivo alla
comunicazione di subingresso. Con la modifica proposta si esplicita
l'applicazione della sospensione anche a quest'ultimo caso.
Capo III - Diritti di cittadinanza e coesione sociale
- Modifiche alla legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità
pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
Si propone di abrogare il comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, in quanto la previsione del primo periodo è superflua ed equivoca (non aggiunge nulla a quanto già previsto dall’art. 5 della l. 362/1991, ma tacendo sui presupposti ingenera l’equivoco che il “decentramento” possa essere obbligatorio sempre e comunque); quella del secondo è inapplicabile, perché il presupposto per l’istituzione di una proiezione è l’esistenza di una sede con tanto di titolare, circostanza che nel caso di specie non sussiste (se la procedura concorsuale per l’assegnazione della “nuova” sede decentrata non ha avuto esito, vuol dire che un titolare in quella sede non c’è). Si tratta in sostanza della correzione di un errore materiale.
- Modifiche alla legge
regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali.
abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione
dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione
del randagismo”).
La disposizione modificata contiene un erroneo riferimento a un "regolamento" in realtà inesistente.
Capo IV – Politiche territoriali, ambientali e per la
mobilità
- Modifiche alla legge regionale 2 aprile
1984 n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo
sviluppo della speleologia),
La modifica dell'articolo 54 apporta una variazione al termine di scadenza per la presentazione delle domande per ottenere i contributi previsti dalla l.r. 20/1984.
In particolare la scadenza, che il testo vigente fissa al 30 settembre, è anticipata al 30 aprile in modo da consentire l'impegno delle risorse entro la fine dell'anno, tenuto conto delle procedure che la legge stessa prevede per l'erogazione dei contributi.
- Modifiche alla legge regionale 1° dicembre
1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".
A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale
19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata
ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49,
alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997,
n. 65.), la denominazione "Piano regionale di azione ambientale
(PRAA)" è stata sostituita con la denominazione "Piano ambientale ed
energetico regionale (PAER)”; pertanto è necessario adeguare la normativa
regionale, che a tale Piano fa espresso rinvio.
Con la modifica dell'articolo 12 è recepita nell'ordinamento regionale la disposizione di cui al comma 3 bis dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), recentemente introdotta, anche al fine di chiarire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, quando è possibile ricorrere alla certificazione di un tecnico competente in materia, in luogo della relazione previsionale di clima acustico, e quali sono le indicazioni che detta certificazione deve riportare.
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
"Disposizioni in materia di energia", art. 10.
La modifica dell'articolo 10 della l.r. 39/2005 è necessaria per renderla conforme al dispositivo delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1526/08 e 1527/08 che hanno annullato, rispettivamente, i decreti ministeriali 9 aprile 1999 e 21 dicembre 2000 concernenti la normativa tecnica e le relative procedure da applicare per la costruzione delle linee elettriche aeree esterne che imponevano la conformità e la piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 457/98, incidentalmente annullato.
- Modifiche alla legge
regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità
dell'aria ambiente".
E' necessario adeguare gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) alle modificazioni introdotte:
- nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa);
- con la contestuale abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);
- dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002 /3/CE relativa all'ozono nell'aria);
- dal decreto legislativo 3 agosto 2007 n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici ).
In particolare, è necessario conformare le disposizioni della legge regionale a quanto previsto dal d.lgs. n. 128/10 che:
- modifica il comma 2 dell’articolo 272 utilizzando il termine “stabilimento” in luogo dei termini “impianto” e “attività”;
- modifica il comma 4 dell’articolo 271 prevedendo la possibilità che i piani regionali stabiliscano valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V della parte V del decreto;
- sostituisce il comma 5 dell’articolo 271 eliminando la possibilità per le Regioni di stabilire valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006;
- sopprime il comma 9 dell’articolo 271 che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per le Regioni di individuare zone di particolare pregio naturalistico;
- sostituisce il comma 8 dell’articolo 281 eliminando i riferimenti agli inventari delle fonti di emissioni statali, regionali, delle Province autonome e provinciali, che trovano attualmente il loro fondamento nell’articolo 22, comma 3, del d. lgs. 155/10, limitatamente agli inventari statali e regionali e delle Province autonome;
- sopprime il comma 10 dell’articolo 281 eliminando la possibilità per le Regioni di stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli stabiliti dagli allegati di cui al titolo I della parte V dello stesso decreto.
E’ altresì necessario adeguare i riferimenti della l.r. 9/10 alla normativa statale e comunitaria in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente, oggi costituiti dalle disposizioni del d.lgs. 155/10, anche al fine di recepire le novità introdotte dal medesimo decreto, con particolare riferimento a:
a) l’obbligo per
b) le modalità di zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai relativi indicatori, come definiti nel medesimo decreto.
E' opportuno adeguare l’articolo 6, comma 7, della l.r. 9/10 al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che prevede una cadenza triennale anziché biennale per l'aggiornamento dell'inventario regionale sulle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE), tenuto conto che un aggiornamento triennale garantisce comunque un efficace monitoraggio consentendo al contempo un consistente risparmio di risorse.
In ragione delle modifiche
richiamate, si è reso altresì necessario procedere ad una revisione testuale
della legge, al fine di eliminare duplicazioni di norme e disposizioni
superflue e ridondanti; in particolare è abrogato l’articolo
A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale
19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata
ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49,
alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997,
n. 65.), la denominazione "Piano regionale di azione ambientale
(PRAA)" è stata sostituita con la denominazione "Piano ambientale ed
energetico regionale (PAER)”; pertanto è necessario adeguare l'articolo 1 della
legge, che a tale Piano fa espresso rinvio.
- Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell’autorità idrica
toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005,
91/1998, 35/2011 e 14/2007".
Con la modifica dell'articolo 13 si sostituisce il rinvio a una legge
abrogata, contenuta nel testo vigente, con il rinvio corretto alla nuova legge
regionale che disciplina la materia.
L’articolo 35 della l.r. 69/11 demanda allo Statuto dell’assemblea l’individuazione delle maggioranze necessarie per deliberare. Al fine di evitare dubbi di natura interpretativa si ritiene di dover specificare che l’assemblea ha facoltà di attribuire ai suoi componenti pesi diversi, come già previsto all’articolo 7, comma 7 con riferimento allo Statuto dell’autorità servizio idrico.
Con la modifica dell'articolo 36, al fine di coordinare le disposizioni relative all’autorità idrica toscana e all’autorità servizio rifiuti, in analogia con quanto già previsto all’articolo 8 per l’autorità idrica, l’approvazione dello schema tipo dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti viene ricondotta nella competenza del Consiglio regionale.
Preso atto
che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 142 “Legge di
manutenzione dell'ordinamento regionale