Firenze, 9 maggio 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 144 “Istituzione della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree di particolare pregio paesaggistico”.
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE
All’unanimità X
A maggioranza A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)
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NOTE: Allegato parere
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D’ordine del Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 144 “Istituzione della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree di particolare pregio paesaggistico”.
Proponente: Giunta regionale – assessore Marson
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 7 maggio 2012
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
Preso atto che
il D.lgs. 42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” disciplina, tra l’altro, i soggetti competenti e la procedura da mettere in atto per dichiarare di notevole interesse pubblico immobili ed aree ritenuti di pregio paesaggistico;
ai fini della dichiarazione dei beni e delle aree di particolare pregio, la legge regionale n. 26 del 29 giugno 2006 sino ad oggi vigente, attuativa dell’art.137 “Commissioni provinciali” del “Codice”, ha istituito in ciascuna provincia le Commissioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico;
le Commissioni provinciali, nominate nel 2007 con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono giunte a scadenza del loro mandato;
il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è stato successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 63/2008, prevedendo all’art. 137 l’istituzione di Commissioni regionali composte in modo differente rispetto alle precedenti;
si rende pertanto necessario abrogare la l.r. 26/2006 e proporre un diverso articolato di legge rispondente alla nuova normativa nazionale;
Considerato che
l’articolo 137 del “Codice” stabilisce che fanno parte della Commissione regionale quali membri di diritto:
a) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
b) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio competente per territorio;
c) il Soprintendente per i Beni Archeologici;
d) due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio;
tale composizione deve essere integrata con altri componenti in numero non superiore a quattro, scelti “di norma” nell’ambito di terne proposte:
a) dalle Università presenti sul territorio regionale;
b) dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione del patrimonio culturale;
c) dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e di danno ambientale;
la proposta di legge in esame segnala tra i componenti di diritto della Commissione gli stessi soggetti indicati dal “Codice” specificando che i due responsabili preposti dagli uffici regionali sono due dirigenti o funzionari assegnati alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati in ragione del loro ufficio;
con riferimento agli altri membri la proposta di legge in esame, utilizzando la facoltà prevista dallo stesso “Codice” di potersi differenziare rispetto alla norma statale, stabilisce che fanno parte della Commissione quattro esperti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di paesaggio di cui:
a) due docenti designati d’intesa dai Rettori delle Università della Toscana;
b) due esperti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale che hanno stipulato il protocollo di cui all’art. 15 della l.r. 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale);
la Commissione è ulteriormente integrata dal rappresentante designato dal competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui il procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi filari, alberate ed alberi monumentali;
Preso atto
che per volontà del legislatore nazionale gli enti locali non sono più rappresentati all’interno della Commissione;
che tuttavia la proposta di legge in esame prevede che gli enti locali possano partecipare ai lavori, senza diritto di voto, quando di volta in volta interessati in ragione del fatto che sul loro territorio si trovano i beni e le aree oggetto del procedimento;
Considerato altresì
che la Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne convoca la prima seduta e dura in carica cinque anni;
che durante il corso della prima seduta, la Commissione nomina il Presidente tra i membri di diritto e adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
che i pareri della Commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti;
che le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri;
che la Commissione esamina l’atto di iniziativa ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico presentato da uno dei soggetti indicati dall’articolo 138 del “Codice”, ossia oltre che dai componenti stessi, anche dagli enti territoriali ed entro i sessanta giorni successivi valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la relativa proposta e la trasmette alla competente struttura regionale;
che successivamente il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
che ai sensi dell’art. 140 del “Codice”, la dichiarazione di notevole interesse pubblico è destinata a costituire parte integrante del piano paesaggistico regionale;
Preso atto
che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 144 “Istituzione della Commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree di particolare pregio paesaggistico”, con la raccomandazione alla Giunta regionale che su atti in cui si ridefiniscono funzioni e competenze degli enti locali, sia necessario procedere in via preventiva al coinvolgimento del sistema delle autonomie, attivando le procedure previste per la concertazione al Tavolo istituzionale.