Firenze,
8 maggio 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 145 “Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012) e inserimento degli
articoli 142 bis e 142 ter”.
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 145 “Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012) e inserimento degli
articoli 142 bis e 142 ter”.
Proponente: Giunta regionale – Presidente Enrico
Rossi
PARERE
OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 7 maggio 2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
- gli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012);
Preso atto che
al fine di rispondere a problemi interpretativi emersi in fase di applicazione delle norme, è necessario procedere alla riformulazione degli articoli 141 e 142 della l.r. 66/2011 anche per garantirne una corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio regionale;
le
numerose osservazioni pervenute dagli enti locali hanno evidenziato, anche in
relazione all’attuazione dell’ordine del giorno del Consiglio regionale del 27
dicembre 2011, n. 130, aspetti problematici dei relativi procedimenti
amministrativi, per cui si rende opportuno modificare i succitati articoli al
fine di introdurre procedure semplificate per particolari tipologie di
intervento;
Considerato che
a) l’art. 141, nella proposta di legge in esame, utilizzando una forma più esplicativa, indica chiaramente che sono consentiti gli intereventi di natura idraulica finalizzati al buon regime delle acque;
nello stesso
articolo vengono definiti anche tutti gli interventi, non strettamente connessi
a migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua, ma funzionali a
favorire la tutela del fiume e la sua fruibilità, che possono essere realizzati
nell’alveo e nella fascia di rispetto dei
detti interventi, per lo più caratterizzati da finalità di interesse pubblico, devono comunque non alterare il buon regime delle acque e non aggravare il rischio idraulico;
tali condizioni devono essere asseverate anche dal tecnico progettista;
b) in merito all’art. 142 si è ritenuto opportuno, nella proposta in esame, di procedere ad alcune modifiche per arrivare a procedure applicabili omogeneamente su tutto il territorio regionale;
sono state introdotte, per particolari tipologie di intervento in determinate situazioni morfologiche del territorio, procedure applicative semplificate che non inficiano l’obiettivo della preventiva messa in sicurezza idraulica degli interventi e il non aggravio del rischio al contorno;
si è meglio precisata la casistica delle fattispecie alle quali non si applica l’articolo 142, confermando tuttavia l’importanza delle opere di messa in sicurezza la cui preventiva realizzazione costituisce presupposto irrinunciabile per la regolarità degli interventi consentiti dai titoli abilitativi edilizi;
c) che con l’art. 142 bis della proposta di legge in esame, affinché sia assicurata l’effettiva realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica, comprensiva degli eventuali interventi necessari per non accrescere la pericolosità idraulica al contorno, viene introdotto un ulteriore procedimento, volto alla verifica della effettiva realizzazione delle opere di preventiva messa in sicurezza idraulica;
d) che con l’art, 142 ter vengono infine disposte le sanzioni da applicare in caso di inadempimento;
Rilevato
che le disposizioni contenute nella presente proposta di legge costituiscono riferimento per i conseguenti adeguamenti del quadro normativo regionale in materia di governo del territorio e difesa del suolo, nonché dell’adeguamento del regolamento sulle indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica;
Richiamato
il parere espresso da questo
Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2011, e in modo specifico la
raccomandazione relativa alle “Disposizioni in materia di governo del
territorio e difesa del rischio idraulico”, artt. 137 e 138 della proposta di
legge secondo cui, “al fine di evitare rischi di generalizzazione, con la conseguente
incapacità di valutare in modo diversificato le pianificazioni che sono state
oggetto di studi e approfondimenti conoscitivi concordati con gli uffici delle
Autorità di bacino, pur condividendo con
Preso atto
che il provvedimento in questione non è stato oggetto di esame al Tavolo di concertazione istituzionale;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 145 “Modifiche agli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge finanziaria per l’anno 2012) e inserimento degli articoli 142 bis e 142 ter”, con una condizione e una raccomandazione:
a) la condizione è che il comma 6 art. 141 (Tutela dei corsi d’acqua), come formulato dall’art. 1 della proposta di legge in esame, venga modificato sostituendo il termine “asseverato” con il termine “dichiarato”, ciò in considerazione del fatto che l’asseverazione da parte dei progettisti non solo nulla aggiunge alla necessaria e obbligatoria valutazione del progetto da parte della autorità idraulica competente, ma che in caso di divergenti valutazioni tra le soluzioni tecniche dei progettisti e quelle delle autorità idrauliche potrebbero verificarsi contenziosi i cui sviluppi finirebbero con l’essere controproducenti rispetto ai fini della norma e alla volontà del legislatore regionale;
b) la raccomandazione rivolta alla Giunta regionale è che si mantenga aperto un canale di confronto e di discussione con tutto il sistema delle autonomie locali per verificare e approfondire l’impatto della nuova disciplina sulla pianificazione urbanistica vigente.