Firenze,
9 maggio 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 148 “Norme per la gestione delle crisi idriche e
idropotabili . Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.”
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 148 “Norme per la gestione delle crisi idriche e
idropotabili . Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.”
Proponente: Giunta regionale – Assessore Bramerini
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 7 maggio 2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio
delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
- la l.r. 69/2011 “Istituzione dell’Autorità idrica toscana e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007”;
- la l.r. 91/1998 “Norme per la difesa del suolo”;
Rilevato
come la presente proposta di legge intenda
disciplinare le modalità operative e l’attuazione degli interventi finalizzati
al superamento delle situazioni di emergenza idrica ed idropotabile che negli
ultimi anni hanno interessato periodicamente l’intero territorio regionale;
come l’obiettivo
della proposta di legge in esame sia pertanto quello di mettere in atto uno
strumento ordinario che si attivi a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza regionale e che disciplini le azioni volte a contrastare le
situazioni di crisi, nel rispetto della tutela del patrimonio idrico esistente;
Considerato
che
lo stato di emergenza idrica e idropotabile
è, ai sensi dell’art. 2 della proposta di legge in esame, dichiarato dal
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;
lo strumento
primario di intervento per fronteggiare le criticità idriche e idropotabili è
individuato nel Piano straordinario di emergenza, approvato dal Presidente
della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di cui sopra;
tale
Piano contiene interventi e misure atti a garantire l’omogeneità delle azioni
intraprese e contestualmente a verificarne la sostenibilità in ordine ad una
corretta gestione della risorsa che si concretizza anche attraverso il
risparmio idrico ed un equo riparto tra i diversi usi ed utilizzatori;
nelle
disposizioni per l’attuazione del Piano straordinario sono elencati gli
adempimenti spettanti alle Province, tra cui:
a) l’autorizzazione dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza. Al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio dei prelievi stessi;
b) la sospensione del rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile e zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile;
c) l’emanazione di provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato;
d)
l’emanazione di provvedimenti in deroga al deflusso
minimo vitale nei casi e con le modalità
previste all’allegato 1, punto 7.5, del Decreto ministeriale 28 luglio 2004
(Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del
minimo deflusso vitale, di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
e)
l’intensificazione dei controlli e delle verifiche
sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi;
al fine
di accelerare la tempistica di attuazione degli interventi e delle misure
previsti nel piano di emergenza si prevede, in caso di ritardi o di
inadempienze da parte degli enti preposti, l'esercizio di poteri sostitutivi da
parte della Regione;
Considerato inoltre
che
per assicurare il coordinamento di livello politico-istituzionale al fine di attuare le opportune strategie di intervento, la proposta di legge prevede che il Presidente della Giunta regionale si avvalga di un Comitato istituzionale composto:
a) dal Presidente medesimo, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dagli altri assessori regionali competenti;
c) dai Presidenti delle province, o loro delegati;
d) dal Direttore generale dell’Autorità idrica toscana;
e) dal Presidente del consiglio di amministrazione dell’Ente acque umbro-toscane EAUT;
il Comitato istituzionale è integrato da un rappresentante dei Comuni dell’area per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nominato dal Consiglio delle autonomie locali entro 10 giorni dall’adozione del decreto con cui viene dichiarato lo stato di emergenza;
alle sedute del Comitato istituzionale partecipano i segretari generali delle Autorità di bacino competenti;
viene prevista anche l’istituzione di una cabina tecnica di regia per il supporto tecnico al Presidente della Giunta regionale nelle fasi di redazione del piano e di monitoraggio e controllo;
la cabina tecnica di regia è composta dai responsabili delle strutture tecniche:
a) della Regione;
b) dell’Autorità idrica regionale;
c) dell’EAUT;
d) delle Province;
e) delle Autorità di bacino;
f) delle Aziende sanitarie locali;
g) dal responsabile della struttura tecnica del Comune individuato dal Consiglio delle autonomie locali entro 10 giorni dall’adozione del decreto con cui viene dichiarato lo stato di emergenza;
Rilevato
che nella proposta di legge in esame vengono definite le disposizioni transitorie rivolte alle Province, nelle more di adozione dei Piani provinciali per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’art. 14 bis della l.r. 91/98, e viene stabilito il principio secondo cui l’inserimento nel Piano straordinario di nuovi approvvigionamenti non deve compromettere le fonti di approvvigionamento già in atto;
che vengono precisati i tempi sia per l’adozione da parte delle Province dei Piani provinciali per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica, sia per l’adeguamento dei Piani di emergenza idrica, da parte dei gestori ai suddetti Piani provinciali;
che le disposizioni della presente proposta di legge valgano anche con riferimento a quanto previsto per effetto della dichiarazione di emergenza idrica e idropotabile per l’anno 2012;
Preso
atto
che per un corretto raccordo con la normativa
regionale vigente sono state necessarie alcune modifiche alla legge regionale
28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche
alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e
14/2007) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa
del suolo);
che la l.r. 69/2011 viene modificata prevedendo disposizioni di raccordo con il Piano provinciale nonché prevedendo prescrizioni volte ad attuare tempestivamente gli interventi contenuti nel Piano straordinario di emergenza;
che la l.r. 91/1998 viene
modificata introducendo un contenuto puntuale e specifico del Piano provinciale
ed alcuni criteri per una ponderata distribuzione della risorsa tra i vari usi,
in caso di emergenze, al fine di mitigare gli impatti sul tessuto sociale ed
economico delle varie realtà territoriali;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 148 “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili . Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”.