Firenze,
12 settembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta
di legge n. 166 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del D.L. 201/2011 e del
D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28
(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge
regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 (Norme per il governo del territorio)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta
di legge n. 166 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del D.L. 201/2011 e del
D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28
(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e modifiche alla legge
regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 (Norme per il governo del territorio)”.
Proponente: Giunta regionale – assessori Scaletti - Marson
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 12 settembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il regolamento interno del Consiglio delle
Considerato che
con la proposta di legge in esame
si vuole adeguare
la disciplina regionale in materia di attività commerciali al principio
di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione
e ai principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti
dal Trattato dell'Unione europea;
la proposta di legge si pone, allo stesso
tempo, l'obiettivo di contemperare tali principi con quelli costituzionali posti
a tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente
urbano, e dei beni culturali e che per tutelare i principi sopra ricordati, sono
previste disposizioni in materia di governo del territorio con lo scopo di
creare un sistema di pianificazione territoriale di livello sovracomunale per
il settore del commercio;
in particolare, le norme regionali vengono adeguate all’articolo 31 del d.l.. 201/2011, stabilendo che limiti alla libertà di apertura di nuovi esercizi possono essere posti solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali e che le Regioni e gli enti locali devono, entro il 30 settembre 2012, provvedere a eliminare dai propri ordinamenti limiti e restrizioni posti a tutela di interessi diversi da quelli riconosciuti come rilevanti;
occorre eliminare le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico come indicato in modo puntuale all’art. 1del d.l. 1/2012;
Rilevato
che
che a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante l’attuazione della c.d. direttiva Bolkstein
era stata effettuata una verifica
delle norme non compatibili con la stessa ed era stata emanata una circolare
che dava le indicazioni per la disapplicazione delle norme regionali in
contrasto;
Considerato
inoltre
che particolare attenzione, nelle modifiche legislative proposte, viene data al regime regolativo per l’apertura di grandi strutture di vendita, al fine di eliminare il modello programmatorio fondato sulla determinazione di contingenti di superficie di vendita;
che i nuovi insediamenti possono essere sottoposti esclusivamente alla verifica della compatibilità urbanistica, ambientale ed al rispetto di caratteristiche strutturali/edilizie e di qualità, escludendo vincoli quantitativi allo sviluppo della distribuzione commerciale e senza che la pianificazione territoriale sia utilizzata strumentalmente per contenere lo sviluppo di una particolare forma distributiva;
Preso atto
che per quanto riguarda le modifiche alla l.r. 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):
il ruolo dello Sportello unico
per le attività produttive viene adeguato alle più recenti disposizioni normative
nazionali, costituendo l’unico punto di accesso del cittadino nei rapporti con
sono modificati i requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale, attraverso un rinvio all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 che disciplina interamente la materia e riserva allo Stato di individuare sia le figure ed i profili professionali, sia i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici necessari per il relativo esercizio;
sono stati ridefiniti i limiti
dimensionali delle tre tipologie di esercizi di vendita in sede fissa,
uniformandoli su tutto il territorio regionale, senza mantenere alcun
collegamento di tali dimensioni con la popolazione residente e quindi con
l’entità della domanda;
specificatamente per gli esercizi di vicinato viene stabilito
il limite massimo di
viene
precisato il concetto di centro commerciale, chiarendo che deve trattarsi di
una struttura a destinazione specifica anche se non esclusivamente
commerciale, che può comprendere
al suo interno esercizi commerciali di qualunque tipologia, purché inseriti in
una struttura unica che presenti infrastrutture comuni oppure spazi di servizio
gestiti unitariamente, senza la necessità che tali elementi coesistano;
si introduce la possibilità per il Comune di
limitare o sospendere la vendita delle bevande alcoliche per comprovate
esigenze di prevalente interesse pubblico. Con tale disposizione si elimina il
vuoto normativo derivante dalla precedente possibilità di imporre limitazioni
solo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, accogliendo le
esigenze di coordinamento evidenziate da molti Comuni;
si mantiene il regime autorizzatorio in quanto si ritiene necessario che per la tutela degli interessi generali coinvolti (tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori; equità delle transazioni commerciali; tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano; obiettivi di politica sociale e prevenzione della concorrenza sleale) un controllo successivo all’avvenuto avvio dell’attività non avrebbe la stessa efficacia e risulterebbe eccessivamente oneroso in considerazione degli interessi coinvolti;
viene eliminato il regime autorizzatorio previsto per la modifica di settore merceologico e per l’ampliamento di superficie entro il 20 per cento della dimensione originaria;
si riconducono a livello legislativo sia i principi per la disciplina di apertura per le grandi strutture di vendita, sia gli indirizzi per la programmazione commerciale, i requisiti di qualità e i parametri tecnici e di viabilità. In particolare, per l’apertura di queste strutture:
- si mantiene il regime autorizzatorio in quanto si ritiene necessario che per la tutela degli interessi generali coinvolti (tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi e dei lavoratori; equità delle transazioni commerciali; tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano; obiettivi di politica sociale e prevenzione della concorrenza sleale) un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia;
- si mantiene il procedimento che prevede per l’esame dell’autorizzazione una conferenza di servizi convocata dal Comune, composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante del Comune, un rappresentante della Provincia. Tale conferenza decide a maggioranza previo parere favorevole della Regione;
-
si conferma che per l’ insediamento di grandi
strutture è necessaria una specifica destinazione d’uso ma si stabilisce che il
PIT deve indicare le
prescrizioni e gli indirizzi per la pianificazione territoriale nel settore
commerciale cui le Province ed i Comuni si conformano nei loro strumenti di
pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio e che
la previsione negli strumenti urbanistici comunali di grandi strutture di
vendita comportanti nuova edificazione siano valutate sotto il profilo della loro
sostenibilità territoriale a livello di ambito sovracomunale;
- si conferma che il progetto dell’intervento deve rispettare criteri di qualità, parametri tecnici e di viabilità previsti nel regolamento di attuazione;
- si
elimina la programmazione commerciale delle grandi strutture di vendita che
avveniva mediante la quantificazione
della superficie di vendita autorizzabile;
- si elimina il regime autorizzatorio previsto
per la modifica di settore merceologico e l’ampliamento di superficie entro il
20 per cento della dimensione originaria, effettuato una sola volta e
assoggetta la suddetta fattispecie alla presentazione di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA);
viene definita la disciplina di attivazione dei centri commerciali, sia per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione all’intero centro che per le abilitazioni ai singoli esercizi in esso inseriti, nonché per le variazioni effettuate successivamente;
si riconduce a livello legislativo la disciplina delle strutture di vendita in forma aggregata;
viene prevista la possibilità di
esercitare congiuntamente, nello stesso locale, l’attività di vendita
all’ingrosso e al dettaglio, eliminando il precedente divieto in quanto in
contrasto con
vengono disciplinate alcune tipologie di esercizi, specializzati nella vendita di merci ingombranti ed a consegna differita, che necessitano di molto spazio espositivo, ma hanno un ridotto impatto sul territorio in termini di necessità di parcheggi e di viabilità;
per le medie e le grandi strutture di vendita e per gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita
di libri e prodotti editoriali
equiparati, sono eliminati i limiti di superficie per essere autorizzati
all’esercizio di un punto vendita della stampa non esclusivo;
si interviene sulla disciplina della vendita
della stampa quotidiana e periodica e si ridisciplina il regime autorizzatorio.
Vengono così eliminati gli articoli che prevedevano una programmazione comunale
basata sugli indirizzi commerciali e si stabilisce che il Comune nel rilascio
dell’autorizzazione può tener conto di specifici criteri;
si interviene sui requisiti
soggettivi per l’accesso all’esercizio del commercio su aree pubbliche al fine di
adeguarli ai principi della libertà di
iniziative economica secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità
tra tutti i soggetti. In particolare, viene estesa la possibilità di esercizio
della suddetta attività anche alle società di capitali;
si interviene sui requisiti
soggettivi per l’accesso all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma
itinerante al fine
di adeguarli ai principi della libertà di iniziative economica secondo
condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti. In
particolare, viene eliminato il requisito della residenza dell’operatore;
viene eliminato l’indirizzo
regionale per la programmazione comunale in materia di somministrazione di
alimenti e bevande avente finalità economico per adeguarsi ai principi di
liberalizzazione. Inoltre, al fine di adeguare la norma regionale a quanto
previsto dal d.lgs 59/2010 si prevede che i Comuni possano imporre limitazioni
all’apertura di nuovi esercizi qualora rinvengano ragioni non altrimenti
risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, tali da
rendere insostenibili ulteriori flussi di pubblico nella zona, che
inciderebbero negativamente sia sui meccanismi di controllo, sia sulla
vivibilità del territorio e sulla mobilità;
viene eliminato l’obbligo di possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione;
si interviene nella disciplina della distribuzione dei carburanti per eliminare l’obbligo della contestuale presenza di più prodotti per l’apertura di nuovi impianti, per prevedere la possibilità di installare impianti completamente automatizzati anche al di fuori dei centri abitati nonchè la possibilità della vendita di ogni bene e servizio nell’impianto;
si elimina il divieto dell’attivazione di apparecchiature self-service pre-pagamento nell’orario in cui l’impianto è assistito da personale;
si interviene sull’articolo che prevede la
non applicazione delle disposizioni in materia di orari ad alcune attività,
specificamente individuate;
si modificano
gli importi di alcuni sanzioni, per rendere coerenti le stesse con la gravità
della violazione effettuata. Di conseguenza, viene ridotta la sanzione
pecuniaria prevista per l’utilizzo improprio della denominazione di outlet,
parificandola a quella di esercizio abusivo o senza requisiti soggettivi. Anche
nel caso di violazione dei vincoli commerciali imposti agli outlet, la sanzione
pecuniaria viene parificata a quelle previste per le violazioni delle altre
norme della legge;
Preso inoltre atto
che
per quanto riguarda le modifiche alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio):
si stabilisce la procedura definitiva per la pianificazione di grandi strutture di vendita. In particolare, si
dispone che le previsioni di grandi strutture di vendita sono consentite solo
se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova
edificazione, se non sussistano alternative di
riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture
esistenti. Per effettuare la verifica si stabilisce nella proposta una
procedura che prevede la convocazione da parte del Comune di una conferenza di
pianificazione cui partecipano le strutture tecniche dei Comuni appartenenti
all’ambito sovracomunale, della Regione e della Provincia nonché dei Comuni
confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. Riguardo alla fase decisionale della conferenza si è ritenuto di attribuire al parere negativo della Regione
un effetto vincolante. Si è inoltre previsto che
l'esito della verifica può sostanziarsi in misure di mitigazione e
compensazione delle previsioni e in specifiche prescrizioni. Nel caso in cui le
nuove previsioni si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio
edilizio esistente, alla conferenza di pianificazione partecipano solo il Comune,
si specifica con più
dettaglio che il PIT, in questo nuovo quadro normativo (in cui limiti alla
libertà d’iniziativa economica possono essere giustificati solo per tutelare
interessi pubblici prevalenti quali l’ambiente, il territorio) deve intervenire
con specifici indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale nel
settore commerciale cui le Province ed i Comuni dovranno conformare i loro
strumenti. Tali prescrizioni dovranno riguardare la localizzazione e il dimensionamento delle medie e delle grandi
strutture di vendita, tenendo conto degli effetti d’ambito sovra comunale;
si ribadisce che le grandi strutture di vendita possono essere
localizzate solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazione
d’uso per grandi strutture di vendita;
si indica che fino all’inserimento nel Piano territoriale d’indirizzo
di un limite dimensionale massimo per grandi strutture, possono essere
autorizzate grandi strutture di vendita aventi un limite massimo di
si disciplinano le
destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti
urbanistici comunali. Tale disciplina si ritiene necessaria in quanto tali
previsioni sono state adottate nell’ambito di un sistema che regolava lo
sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e
pertanto le stesse potrebbero non aver tenuto conto di elementi di sostenibilità.
La proposta assoggetta tali previsioni ad una verifica di sostenibilità
territoriale a livello sovracomunale e stabilisce un termine entro il quale i
Comuni che hanno tali previsioni devono attivare la verifica per renderle
efficaci. Scaduto il termine viene comunque prevista la possibilità per i
soggetti interessati all’attuazione delle citate previsioni di chiedere alla
Regione di procedere alla verifica. Riguardo alla verifica di sostenibilità la
proposta dispone una procedura e specifici criteri di valutazione aventi
finalità di tutela dei valori territoriali ambientali e paesaggistici. La
procedura prevede la convocazione di una conferenza di pianificazione da parte
del Comune interessato cui partecipano le strutture tecniche della Regione, della
Province e dei Comuni ricadenti nell’ambito d’interesse sovracomunale nonché
dei Comuni confinanti ricadenti in un ambito diverso. Viene inoltre stabilito
che la conferenza decida a maggioranza e il parere di non sostenibilità
espresso dalla Regione è vincolante. Si prevede inoltre l'esclusione dalla
verifica di sostenibilità per due fattispecie:
-
la
prima riguarda le previsioni riferite a strutture di vendita da 1.500 fino a
-
la
seconda esclusione attiene alle previsioni di destinazioni d’uso per grandi
strutture che, alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge,
risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non
comportante incremento della superficie di vendita;
vengono definiti quali criteri per
la valutazione di sostenibilità: il grado e lo stato di infrastrutturazione
stradale e ferroviaria presente nel territorio interessato, il grado di
congestione dell’infrastrutturazione stradale, il livello di emissioni
inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e
commerciali già insediate e la sostenibilità rispetto alla tutela del valore
paesaggistico;
viene disciplinato
l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture durante il
periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro
normativo. Si è infatti ritenuto necessario non impedire, durante il periodo di
adeguamento degli strumenti di pianificazione, la possibilità di destinare
nuove aree all'insediamento di grandi strutture. A tal fine si propone anche
qui l'assoggettamento della previsione comunale ad una verifica di
sostenibilità a livello sovracomunale effettuata con la stessa procedura della
conferenza. Parimenti i criteri per effettuare la valutazione sono gli stessi,
ma ad essi si aggiunge una valutazione circa l’indisponibilità di patrimonio
edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi
produttivi dismessi, questo evidentemente solo in caso di previsioni comportanti
nuova edificazione. Nel caso in cui le previsioni si sostanzino in interventi
sul patrimonio edilizio esistente, diverse da quelle escluse dalla verifica
alla conferenza partecipano solo il Comune interessato,
si stabilisce
che le nuove previsioni di destinazioni d’uso per grande distribuzione siano
oggetto di perequazione territoriale. A tal fine i Comuni e
Viste
le osservazioni di Anci Toscana,
esposte in sede di discussione nella seduta odierna e contenute nel documento
di cui all’allegato n.1;
Preso atto
delle osservazioni di Uncem
Toscana, espresse in sede di discussione nella seduta odierna;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 166 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del
D.L. 201/2011 e del D.L. 1/2012 - Modifiche alla legge regionale 7
febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e
modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” con la condizione che vengano recepite
le proposte di Anci Toscana contenute nel documento di cui all’allegato n.1 e con le seguenti raccomandazioni:
a)
che provvedimenti quali la proposta di legge in esame, così incidenti
nelle competenze dei Comuni debbano avere un percorso di esame e di valutazione
all’interno degli istituti di partecipazione previsti dall’ordinamento
regionale e, primo fra tutti, il Tavolo di concertazione istituzionale, ora
sancito anche nella l.r. 68/2011;
b) che nell’articolato della proposta di legge in esame vengano considerate con la necessaria attenzione le problematiche relative ai piccoli Comuni e ai Comuni di montagna, in particolare per quello che riguarda, nelle zone più svantaggiate, la presenza degli esercizi di prossimità e degli esercizi polifunzionali.