Firenze,  13 settembre 2012

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   14963/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione 4°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del 12 settembre 2012

 

Proposta di legge n. 167 “Modifica della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Cinzia Guerrini

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di legge n. 167 “Modifica della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

 

 

Proponente: Giunta regionale – assessore Marroni

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 12 settembre 2012

 

 

Visti

-        l’art. 66 dello statuto regionale;

-        la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;

-        il regolamento interno del Consiglio regionale;

-        il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

 

Considerato

che la proposta di legge in esame intende completare la disciplina sulle verifiche di compatibilità regionale da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della l.r. 51/09, per renderla coerente con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in ambito edilizio;

 

che in virtù delle recenti norme statali che disciplinano la Scia  e dispongono la sostituzione della Dia con la Scia in tutte le leggi statali e regionali, risulta necessario prevedere la Scia per l’apertura degli studi medici professionali attualmente soggetti a dichiarazione di inizio di attività (Dia);

 

Preso atto

che la Dia in materia di studi medici professionali prevedeva un termine di 30 giorni prima dell’avvio dell’attività entro cui il Comune poteva effettuare controlli e, nei casi previsti, vietarne l’avvio, con la Scia l’attività può essere avviata immediatamente attraverso la presentazione della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti;

 

che la Scia deve essere obbligatoriamente corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e, ove espressamente previsto da una normativa vigente, da attestazioni, asseverazioni o relazioni di tecnici competenti;  

 

Preso inoltre atto che

relativamente a quest’ultimo punto la proposta di legge in esame prevede che la Scia sia corredata, oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relativamente a tutti gli stati, qualità e fatti relativi ai requisiti previsti, anche da due documenti sottoscritti da tecnici individuati dalla norma e più precisamente da una planimetria e da una relazione asseverata descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato;

 

il Comune, una volta avviata l’attività a seguito di presentazione della Scia, può disporre controlli nei successivi sessanta giorni e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in caso di accertata carenza delle condizioni e dei requisiti richiesti;

 

non sono previste verifiche oltre i sessanta giorni, salva la potestà di intervenire in autotutela secondo i principi generali dell’ordinamento, e tuttavia la norma in esame introduce la possibilità, per ragioni di tutela della salute dei cittadini ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 della l. 241/90, di effettuare controlli in ogni momento anche successivo ai sessanta giorni ed adottare eventualmente il divieto di prosecuzione dell’attività;

 

tra le norme introdotte dalla proposta di legge ci sono disposizioni  specifiche circa i termini e le modalità di controllo delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti e dei servizi trasfusionali da parte degli enti pubblici competenti;

 

in  deroga alla previsione generale della l.r. 51/09 in materia di controlli sul mantenimento dei requisiti di esercizio delle strutture sanitarie private, si prevede - in particolare - che i controlli sul mantenimento dei requisiti di esercizio delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti siano obbligatoriamente effettuati con periodicità biennale su tutte le unità di raccolta sangue;

 

le stesse disposizioni per le unità di raccolta sangue (ossia il controllo obbligatorio del mantenimento dei requisiti a cadenza biennale e l’integrazione del dipartimento di prevenzione con un valutatore inserito nell’elenco nazionale istituito con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2011) sono previste parallelamente anche per tutti i servizi trasfusionali pubblici;

 

con la proposta di legge in esame si vuole estendere alle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti i principi della libertà di scelta e dell’accreditamento, rendendo così possibile a qualsiasi soggetto privato, a prescindere dalla sua natura giuridica, di ottenere l’autorizzazione all’apertura di nuove strutture e - se in possesso di “ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali” - ottenere l’accreditamento;

 

la proposta di legge in esame introduce, infine, la previsione che ogni accreditamento istituzionale ha validità cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento di rilascio, indipendentemente da successive variazioni del titolo di accreditamento;

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 167 “Modifica della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.