Firenze,
13 settembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 167 “Modifica della legge regionale 5 agosto 2009,
n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 167 “Modifica della
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza
delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e
sistemi di accreditamento)”.
Proponente: Giunta regionale – assessore Marroni
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 12 settembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il regolamento interno del Consiglio delle
Considerato
che la proposta di legge in esame intende completare la disciplina sulle verifiche di compatibilità regionale da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della l.r. 51/09, per renderla coerente con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in ambito edilizio;
che in virtù delle recenti norme
statali che disciplinano
Preso atto
che
che
Preso inoltre atto che
relativamente a quest’ultimo
punto la proposta di legge in esame prevede che
il Comune, una volta avviata l’attività a seguito di presentazione della Scia, può disporre controlli nei successivi sessanta giorni e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in caso di accertata carenza delle condizioni e dei requisiti richiesti;
non sono previste verifiche oltre i sessanta giorni, salva la potestà di intervenire in autotutela secondo i principi generali dell’ordinamento, e tuttavia la norma in esame introduce la possibilità, per ragioni di tutela della salute dei cittadini ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 della l. 241/90, di effettuare controlli in ogni momento anche successivo ai sessanta giorni ed adottare eventualmente il divieto di prosecuzione dell’attività;
tra le norme introdotte dalla proposta di legge ci sono disposizioni specifiche circa i termini e le modalità di controllo delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti e dei servizi trasfusionali da parte degli enti pubblici competenti;
in deroga alla previsione generale della l.r. 51/09 in materia di controlli sul mantenimento dei requisiti di esercizio delle strutture sanitarie private, si prevede - in particolare - che i controlli sul mantenimento dei requisiti di esercizio delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti siano obbligatoriamente effettuati con periodicità biennale su tutte le unità di raccolta sangue;
le stesse disposizioni per le unità di raccolta sangue (ossia il controllo obbligatorio del mantenimento dei requisiti a cadenza biennale e l’integrazione del dipartimento di prevenzione con un valutatore inserito nell’elenco nazionale istituito con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2011) sono previste parallelamente anche per tutti i servizi trasfusionali pubblici;
con la proposta di legge in esame
si vuole estendere alle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti i
principi della libertà di scelta e dell’accreditamento, rendendo così possibile
a qualsiasi soggetto privato, a prescindere dalla sua natura giuridica, di
ottenere l’autorizzazione all’apertura di nuove strutture e - se in possesso di
“ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali” - ottenere
l’accreditamento;
la proposta di legge in esame introduce, infine, la previsione che ogni accreditamento istituzionale ha validità cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento di rilascio, indipendentemente da successive variazioni del titolo di accreditamento;
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di legge
n. 167 “Modifica della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia
di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.