Firenze,
13 settembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 174 “Legge di
semplificazione dell’ordinamento regionale
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta
di legge n. 174 “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale
Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 12 settembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
-
il regolamento interno del Consiglio delle
Considerato
che la presente proposta legge interviene apportando modifiche a leggi regionali che disciplinano diverse materie;
che con la proposta di legge in esame si completa il processo di attuazione in Toscana della recente normativa statale in materia di liberalizzazione delle attività economiche;
Preso atto
che gli interventi previsti riguardano principalmente:
a)
la modifica della disciplina del titolo abilitativo
all'esercizio di attività economiche al fine di adeguarlo all'introduzione
dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con
precisazione della necessità o meno di corredare
- l’attività di tassidermia e imbalsamazione;
- la raccolta e commercio dei funghi epigei;
- l’attività di raccolta e coltivazione di piante officinali;
- l’attività agrituristica, attraverso la compilazione della SCIA agrituristica da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune competente, attraverso l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
- l’attività del settore fieristico;
- la tenuta di alveari;
- l’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente;
- la gestione delle piscine private a uso collettivo;
- l’avvio dell’attività delle strutture veterinarie;
- si prevede inoltre l’eliminazione dello specifico elenco regionale delle manifestazioni a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l 'impiego di animali, mentre è riconfermato il regime autorizzatorio per tutte le manifestazioni in cui è previsto l´impiego di animali;
b) l'apertura alla concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale su gomma eliminando il divieto di rilascio di autorizzazione all'effettuazione del servizio su tratte già coperte da servizi programmati. In particolare:
-
si
modifica l'articolo 14 della l.r. 42/98 (Norme in materia di trasporto pubblico
locale) che stabilisce che non possono essere autorizzati i servizi di
trasporto pubblico in concorrenza con i servizi programmati (affidati a terzi
sulla base di un contratto di servizio, che attribuisce al soggetto esercente
il diritto di esclusiva). La modifica proposta
risponde all’esigenza (a seguito dei recenti provvedimenti legislativi
statali) di aprire maggiormente alla concorrenza il mercato dei servizi
pubblici locali (e quindi anche dei servizi di trasporto pubblico) e a
quella di semplificare, dove possibile, l’iter procedurale di rilascio degli
atti di autorizzazione. La modifica attiene ai servizi di trasporto su gomma e
interessa sia
c) la semplificazione dei controlli sulle imprese (acquisizione d'ufficio da parte delle amministrazioni del documento unico di regolarità contributiva nell'ambito delle procedure relative ai lavori pubblici e privati dell'edilizia; semplificazione della documentazione di impatto acustico per alcune tipologie di imprese). In particolare:
- vengono introdotte numerose modifiche all'articolo 12 della l.r. 89/998, modifiche con le quali è recepita nell'ordinamento regionale la normativa statale di semplificazione della documentazione di impatto acustico. Tra queste particolarmente significativa la rimodulazione dell'obbligo di presentare la documentazione in base alla rumorosità dell'attività che si intende svolgere e la possibilità di sostituire la produzione della documentazione di impatto acustico con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nei casi di attività che non superano i limiti di emissione fissati dal piano di classificazione acustica comunale;
d) le modifiche alla normativa regionale relativa agli impianti energetici, in adeguamento alla normativa europea, statale e regionale in materia di semplificazione. In estrema sintesi, la presente modifica è volta alla elaborazione di un testo regionale che fornisca il quadro esatto della materia, recependo gli istituti e i principi di semplificazione procedurale varati dallo Stato negli ultimi anni, nonché le modifiche intervenute nella normativa regionale in materia di tutela ambientale e di governo del territorio, operando al contempo il necessario coordinamento degli istituti ivi previsti. In particolare:
- si aggiornano, con riferimento alle competenze della Regione e degli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni, le segnalazioni di inizio attività (SCIA) e le procedure abilitative semplificate (PAS) per gli impianti di produzione di energia di competenza regionale, provinciale e comunale;
-
si prevedono espressamente
- si aggiorna, alla luce delle nuove competenze statali, l’elenco degli impianti di energia la cui realizzazione ed il cui esercizio è assoggettato al preventivo rilascio di autorizzazione;
- si introducono, recependo le novità introdotte dalle normative statali più recenti, procedure semplificate riguardo al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le concessioni minerarie e di derivazione d’acqua ai fini della produzione di energia;
- vengono disciplinati gli interventi relativi agli impianti energetici assoggettati a SCIA. L’articolo 16 della l.r.39/2005 viene diviso, nella proposta di legge in esame, in due: un nuovo articolo 16 che riguarda gli impianti energetici realizzabili tramite SCIA e l’articolo 16 bis che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a PAS;
-
vengono
individuati gli interventi che costituiscono attività libera (“attività libera”
è da intendersi tale sia sotto il profilo edilizio dell’intervento, sia sotto
il profilo di “avvio dell’impianto energetico”). Come definito a livello
statale e regionale, si prevedono anche i casi di attività edilizia libera
soggetta a comunicazione (modifiche degli oleodotti esistenti che non
costituiscono nuova opera; modifiche degli impianti di stoccaggio di oli
minerali di capacità superiore a
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 174 “”Legge di
semplificazione dell’ordinamento regionale