Firenze,
5 dicembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta
di legge n. 190 “Modifica della legge
regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e
valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 190 “Modifica della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili
pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214)”.
Proponente: giunta regionale – presidente Rossi, assessore Marson
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 4 dicembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del consiglio regionale;
- il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali;
Considerato che
l’esperienza applicativa maturata nei mesi di vigenza della l.r. 8/2012 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha reso necessarie alcune modifiche di chiarimento e di migliore funzionalità;
nella proposta di legge in esame,
con le modifiche dell’articolo 3 della l.r. 8/2012, si specifica che:
a) la promozione da parte della giunta di un programma unitario di
valorizzazione territoriale (PUV) ai sensi dell’articolo 4, comma 7, non costituisce un atto obbligato;
b) il PUV costituisce strumento per realizzare gli
obiettivi di integrazione di una pluralità di beni immobili in coerenza con gli
indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale
esplicitati nel preambolo e che pertanto la relativa promozione è subordinata alla
valutazione da parte della giunta della sussistenza di tali elementi
c) che conseguentemente, ove il PUV non venga promosso, restano in ogni caso
percorribili le procedure ordinarie di variante previste dalla legge regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
d) le procedure di valorizzazione
devono essere legate alle procedure di bilancio dell’ente, ai sensi della
stessa normativa statale (in particolare art. 58 del d.l. 112/2008);
Preso atto
sulla
base di quanto emerso in questi mesi di applicazione della legge, che le
procedure semplificate introdotte dalla l.r. 8/2012 non possono costituire un presupposto per consentire nuovo consumo di suolo al di fuori del regime
ordinario di varianti agli strumenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005 e nel
rispetto dei principi di cui al capo I del titolo I che fondano la politica di
governo del territorio in Toscana;
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole in
merito alla proposta di legge n. 190 “Modifica
della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in
materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione
dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)” con la raccomandazione che in particolare per
gli immobili pubblici di proprietà delle ASL si debba procedere ai processi di
valorizzazione e di alienazione di cui al provvedimento in esame, non senza il
coinvolgimento e il propedeutico intervento dei comuni, al fine di valutarne
l’impatto sul territorio e la conformità con i loro strumenti urbanistici.