Firenze,
7 dicembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 191
“Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009,
n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Ulteriori
disposizioni di semplificazione: modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 35/2011. Abrogazione
della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta
di legge n. 191
“Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n.
40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Ulteriori disposizioni
di semplificazione: modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r.
1/2009 e alla l.r. 35/2011. Abrogazione della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996”.
Proponente: giunta regionale – presidente Rossi
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 4 dicembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del consiglio regionale;
- il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali;
Considerato che
1. per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009"):
a) al fine di garantire effettività alla riduzione degli oneri amministrativi la proposta di legge in esame promuove la valorizzazione dell'innovazione tecnologica e del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione che forniscano le stesse garanzie della posta elettronica certificata, ma risultino meno onerose di questa;
b)
viene precisata la nozione di documenti conoscibili
allo scopo di garantire il corretto ambito applicativo della norma dello
statuto regionale che riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi
senza obbligo di motivazione;
c) viene disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo;
d) la proposta di legge in esame opera una razionalizzazione in materia di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, attribuendo ad esso anche i poteri sostitutivi;
e) al fine di ricondurre le funzioni di garanzia di conclusione del procedimento nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, tali funzioni sono attribuite al direttore generale o al coordinatore di area;
f) l’istituto dell’indennizzo, già previsto dalla l.r. 40/2009, non avendo mai trovato applicazione viene, nella proposta di legge in esame, abolito;
g) per completare gli istituti di garanzia, la regione, con la proposta di legge in oggetto, adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;
h) per migliorare ulteriormente l'azione amministrativa e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza, la regione adotta un'apposita carta delle funzioni;
i) si limita la disciplina regionale dell'istituto della conferenza dei servizi ai soli aspetti di stretto interesse regionale, rinviando invece per ogni altro aspetto alla normativa statale;
j) con la presente proposta di legge si intendono superare le criticità inerenti l’iter di formazione dell’accordo con una nuova disciplina dell'istituto, volta soprattutto a riconfigurare puntualmente le fasi procedimentali che preludono alla sottoscrizione dell'accordo;
2. per quanto concerne il capo II sezione I (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del bollettino ufficiale della regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti".):
k) l'abrogazione della l.r. 9/1995 rende necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 23/2007 per inserirvi la disciplina dei limiti alla pubblicità degli atti attualmente contenuta nella l.r. 9/1995;
3. per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"):
l) in caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo viene attribuito al direttore generale e al coordinatore di area;
4. per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n.76 'Disciplina degli accordi di programma' "):
m) la proposta di legge in esame modifica in alcune parti la l.r. 35/2011 per raccordarla con la nuova disciplina degli accordi di programma;
5. per quanto concerne il capo II, sezione IV (Abrogazioni):
n) l'abrogazione della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996 rispondono a un'esigenza di razionalizzazione dell'ordinamento regionale volta a contenere in un unico testo di legge (la l.r. 40/2009) tutte le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza;
Preso atto
che la proposta di legge “Modifiche alla
legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino
normativo 2009). Ulteriori disposizioni di semplificazione: modifiche alla l.r.
23/2007, alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 35/2001. Abrogazione della l.r. 9/1995 e
della l.r. 76/1996” risponde al documento unitario del DPEF e pertanto viene
presentata come collegata alla legge finanziaria per il 2013;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 191
“Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009,
n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). Ulteriori
disposizioni di semplificazione: modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 35/2011. Abrogazione
della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996”.