Firenze,
6 dicembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente
della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 192 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
A
maggioranza
X A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
1 contrario, 1 astenuto |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 192 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo)”.
Proponente: giunta regionale – assessore Bramerini
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 5 dicembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del consiglio regionale;
- il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali;
Considerato
che
in attuazione dei criteri per il riordino
dei consorzi di bonifica si è reso necessario provvedere alla loro riforma e
alla nuova delimitazione dei relativi comprensori;
occorre inoltre procedere al riordino sia
del numero dei comprensori che dei relativi enti gestori, anche al fine di
superare la frammentazione delle competenze, che caratterizza l’attuale sistema
e che determina disomogeneità di azioni e maggiori costi;
l’obiettivo della proposta di legge in
esame è quello di garantire omogeneità e uniformità nell’esercizio delle
funzioni, semplificando le competenze;
la delimitazione dei comprensori di
bonifica deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di
unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo che per
la gestione delle acque, il territorio regionale è stato suddiviso nei sei
comprensori di cui all’allegato A della legge in esame, la cui natura è quella
di enti pubblici economici a base associativa retti da un proprio statuto;
l’estensione territoriale dei comprensori
consente una valida dimensione gestionale e assicura la funzionalità operativa,
l’economicità di gestione e l’adeguata partecipazione da parte dei consorziati
a ciascun consorzio;
data le peculiarità idrauliche e
idrogeologiche dei territori appartenenti ai comprensori di cui all’allegato A
della presente proposta di legge e per garantire un’adeguata gestione degli
stessi, è opportuno istituire un consorzio per ciascuno di essi;
occorre mantenere una rappresentanza
pubblica, seppur minoritaria, nell’organo collegiale di base dei consorzi di
bonifica, denominato assemblea consortile, al fine di garantire, nel governo
del nuovo ente, la partecipazione di tutti i soggetti che risultano titolari di
funzioni in materia di difesa del suolo;
in attuazione dell’articolo 2, comma 35,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), è
necessario provvedere alla riduzione del numero degli organi dei consorzi di bonifica
e dei relativi componenti;
la proposta di legge in esame individua
quali organi dei consorzi con validità quinquennale: l’assemblea consortile, il
presidente del consorzio, il revisore dei conti;
in ragione della polivalenza funzionale
assunta dall’attività di bonifica, che concorre alla sicurezza territoriale,
alimentare ed ambientale, i consorzi di bonifica continuano a svolgere attività
finalizzate alla difesa del suolo i cui costi sono posti a carico dei
consorziati, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie), in merito alla
partecipazione dei proprietari alla spesa pubblica;
nelle more dell’attuazione della riforma
statale sull’assetto istituzionale delle province, che determinerà la necessità
di una riforma organica della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, occorre garantire il presidio di tutte le attività connesse alla difesa
del suolo senza modificare sostanzialmente l’attribuzione delle competenze alle
province;
le attività del consorzio di bonifica
sono programmate nel piano delle attività di bonifica, che viene approvato
nell’ambito del documento annuale per la difesa del suolo, istituito con la presente
proposta di legge;
il documento annuale per la difesa del
suolo, in attuazione degli indirizzi e obiettivi del piano ambientale ed
energetico regionale (PAER), definisce le opere e gli interventi in materia di
difesa del suolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti
gli interventi, le attività e le opere di bonifica;
oltre il suddetto documento, è istituita
la conferenza permanente per la difesa
del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di
difesa del suolo e bonifica che si esprime, altresì, sulle competenze dei
consorzi supportando le funzioni di indirizzo e controllo esercitate dalla
regione;
a garanzia della collaborazione tra la
regione e gli enti operanti sul territorio, che la conferenza permanente per la
difesa del suolo è composta dal presidente della giunta regionale o da un suo
delegato, dai presidenti delle province o loro delegati, da sei rappresentanti
dei comuni toscani nominati dal CAL di cui due in rappresentanza dei comuni
montani;
per quanto riguarda le attività dei
consorzi i cui costi sono posti a carico del contributo consortile, la presente
proposta di legge sancisce il principio per cui possono essere posti a carico
dei consorziati solo i costi
delle attività da cui gli stessi traggono un beneficio specifico, diretto ed
effettivo;
in attuazione del suddetto principio, la
stessa qualifica di consorziato, con i diritti e gli obblighi a questa
connessi, dipende dall’esistenza di un beneficio specifico, diretto ed
effettivo, per cui si rimanda al piano di classifica l’individuazione del
perimetro di contribuenza, ossia delle proprietà immobiliari che all’interno
del comprensorio ricevono beneficio dall’attività del consorzio, nonchè la
definizione dei parametri per la quantificazione dello stesso beneficio e la
determinazione degli indici di contribuenza;
al fine di salvaguardare l’esperienza e
la conoscenza maturate nella gestione dei territori montani, caratterizzati da
problematiche e peculiarità territoriali e sociali che necessitano di una
specificità di azione, nonché al fine di garantire il massimo presidio in tali
territori, è opportuno prevedere che i consorzi di bonifica stipulino con le
unioni di comuni comprendenti territori montani apposite convenzioni volte a
stabilire che tali attività di interesse comune siano espletate dalle stesse
unioni di comuni, stabilendone le modalità di svolgimento e l’entità della
controprestazione;
Preso atto che
1) alla regione sono attribuite
quali funzioni di indirizzo e controllo sull’attività del consorzio con il
supporto della conferenza permanente per la difesa del suolo:
- l’approvazione, nell’ambito del
documento annuale per la difesa del piano delle attività di bonifica e
l’individuazione delle risorse pubbliche da destinare alle attività stesse;
- l’approvazione, con delibera di giunta
regionale, dei criteri per l’elaborazione della proposta del piano delle
attività;
- l’approvazione, con delibera di
consiglio regionale, del reticolo idraulico di gestione e di quello
idrografico, dello statuto tipo del
consorzio, delle linee guida per l’adozione del piano di classifica;
- l’approvazione, con delibera di giunta
regionale, del piano di classifica adottato dal consorzio;
- l’espressione di un parere vincolante,
con delibera di giunta, sulla conformità dello statuto consortile allo statuto
tipo e sul bilancio preventivo e d’esercizio del consorzio;
- l’approvazione con delibera di giunta,
del censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica sul territorio
regionale;
- l’approvazione, con delibera di giunta,
delle direttive volte ad uniformare la redazione dei bilanci consortili;
- la vigilanza sullo svolgimento
dell’attività di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica; in
tal modo si assicura un monitoraggio sulle opere e attività del consorzio
previste nel piano delle attività di bonifica attraverso l’invio trimestrale
dello stato di avanzamento delle stesse.
2) al consorzio sono affidate funzioni
di:
- progettazione e realizzazione di nuove
opere di bonifica e di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria
individuate nel piano delle attività di bonifica;
- manutenzione ordinaria del reticolo di
gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e
quinta categoria;
- nei territori montani, le suddette
funzioni sono esercitate dal consorzio avvalendosi del personale delle unioni
dei comuni tramite stipula di apposite convenzioni redatte in base allo schema
tipo approvato dalla giunta regionale;
- manutenzione straordinaria delle opere
di bonifica e delle opere idrauliche di terza,quarta e quinta categoria
individuate nel piano delle attività di bonifica;
- esercizio e vigilanza sulle opere di
bonifica compreso il rilascio delle concessioni, licenze e permessi ed introito
dei relativi canoni;
- supporto alle province nella
manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria previa
stipula di apposita convenzione da inviare alla regione;
Considerato che
fino all’istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare tra i commissari straordinari quello incaricato di provvedere all’espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari;
Preso atto che
la proposta di legge “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo” risponde al documento unitario del DPEF e pertanto viene presentata come collegata alla legge finanziaria per il 2013;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n.
192 “Nuova disciplina in materia di
consorzi di bonifica e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91
(Norme per la difesa del suolo)” con le seguenti condizioni:
1) modifica dell’articolato, come di seguito indicato:
- punto 6 del preambolo - aggiungere a conclusione del capoverso “poiché la bonifica rappresenta uno strumento essenziale per una azione organica di difesa del suolo.”;
- art. 4, comma 1, lett. b) – la definizione di beneficio indicata (vantaggio specifico, diretto ed effettivo) appare restrittiva rispetto alla nozione di “beneficio” che si è affermata in giurisprudenza e non sufficientemente chiara nella sua portata e grado di applicazione. Non sono, infatti, compresi nella definizione della proposta di legge in esame il “beneficio indiretto”, espressamente riconosciuto nelle norme in materia di idraulica (r.d. 523/1904) ed il “beneficio generale”, comune ad una pluralità di beni (v. Cass. civ., S. U., n. 16.428/2007). Si ritiene, pertanto, necessario inserire nella definizione di beneficio indicata nella proposta di legge in esame le due tipologie di benefici sopra richiamati per consentire, in particolare, lo svolgimento delle normali attività in materia idraulica, peraltro, espressamente previste tra le funzioni attribuite al consorzio di bonifica (art. 23, comma 1, lett. b, c, e);
- art. 8 - si
ribadisce che quanto previsto al comma 1 “Del perimetro……..ai sensi dell’art.
58 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n.
- art. 14 – si rileva che il rappresentante di elezione del consiglio regionale non ha mai fatto parte delle assemblee consortili, essendo le stesse organi di direzione e programmazione generale e, soprattutto, perché la regione si riserva ruoli di controllo e verifica;
- art. 23:
- comma 1, aggiungere la lettera g): “attività di supporto per la gestione e la realizzazione delle funzioni di cui alle lettere precedenti e degli art. 9 e 29 della presente legge.”;
- comma 3 - dopo la parola consorzio inserire “tramite le unioni di comuni che si avvarranno del personale già adibito nei propri enti a tali mansioni, mediante la stipula di apposite convenzioni,……”;
- art. 28, comma 5 - aggiungere “garantendo comunque un’azione di sussidiarietà nei confronti dei territori montani da parte dell’intero comprensorio di appartenenza.”;
- art. 29 - eliminare il comma 4 perché impossibile, nella pratica, garantirne la fattibilità;
- art. 31, commi 2 e 3 - la procedura individuata nei suddetti commi è particolarmente complessa e portatrice di probabili ritardi nella esecuzione delle opere;
- art. 34 – vi è la necessità di definire su chi gravano le spese relative alla organizzazione delle elezioni poiché, trattandosi di nuovi comprensori, presuppongono una azione di informazione e promozione della partecipazione rilevante e penetrante;
- art. 35:
- comma 1. - aggiungere “Per i comprensori di bonifica gestiti dalle
unioni il subentro dei nuovi consorzi avverrà dopo la stipula delle
convenzioni tipo, ai sensi dell’art. 23, comma 3 e dell’art. 39, comma
- comma 3. - aggiungere dopo “beni mobili e immobili…” le parole “…di cui al comma precedente”;
- comma 4. - aggiungere a
conclusione del capoverso “ad esclusione della dotazione patrimoniale
e del personale dipendente.”;
2) il mantenimento dell’intera piana di Lucca nel bacino idrografico del fiume Serchio, evitando la separazione dei comprensori n. 12 e n. 13 e, come previsto dalla proposta di legge in esame, il loro inserimento nel comprensorio 1 “Toscana Nord” e nel comprensorio 4 “Basso Valdarno”, in quanto ciò contrasta con le caratteristiche di omogeneità e di peculiarità dell’area idrografica e idrogeologica riconosciute dalla stessa regione.