Firenze,
5 dicembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 193 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 193 “Misure urgenti di razionalizzazione della
spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in
materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)”.
Proponente: giunta regionale – assessore Marroni
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 4 dicembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del consiglio regionale;
- il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali;
Preso atto che
la sanità costituisce uno dei settori strategici su cui si concentrano le azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);
la manovra governativa, attuata nell’esercizio del bilancio in corso, richiede la tempestiva adozione di interventi di ulteriore sviluppo della qualità e dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi a difesa degli attuali livelli di erogazione delle prestazioni;
il presente intervento normativo, che non comporta effetti di spesa a carico del bilancio regionale, ha lo scopo di dare attuazione al citato d.l. 95/2012 e contiene quindi le misure necessarie a realizzare il progressivo contenimento dei costi attraverso il processo di razionalizzazione organizzativa del sistema sanitario regionale;
Considerato che
con la
proposta di legge in esame si introducono alcune misure di contenimento e di
razionalizzazione della spesa prevedendo, in particolare, una riduzione
dell’importo dei contratti ed accordi che le aziende sanitarie hanno stipulato
con i soggetti accreditati all’assistenza sanitaria ospedaliera, mentre
nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale è prevista una
ridefinizione dei rapporti contrattuali in corso con i soggetti accreditati;
lo
standard dei posti letto ospedalieri (comprensivo della riabilitazione e della
lungo degenza) a carico del servizio sanitario regionale sia di 3,15 posti
letto per ogni mille abitanti, assumendo come riferimento un tasso di
ospedalizzazione pari a centoventi ricoveri annui per ogni mille abitanti;
al fine
di affinare il processo di razionalizzazione e semplificazione organizzativa
del sistema sanitario regionale, avviato con le precedenti leggi finanziarie
dell’anno 2011 e 2012, è prevista nel presente atto normativo la riorganizzazione
complessiva del sistema di emergenza urgenza territoriale ed il riordino
dell’assetto complessivo dei dipartimenti di prevenzione;
per
assicurare uniformità nelle procedure di riscossione coattiva delle quote di
compartecipazione non pagate o corrisposte in misura inferiore al dovuto, si
sono quantificate le spese amministrative a carico del debitore e viene
attribuita alle aziende sanitarie la competenza ad irrogare la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 316 ter del codice penale;
si provvede
a dare fondamento normativo all’obbligo, già previsto con atto amministrativo,
di disdire la prenotazione di una prestazione specialistica o diagnostica –
strumentale almeno 48 ore prima della data fissata nel caso in cui l’assistito
non voglia o non possa presentarsi all’appuntamento e che la mancata
comunicazione della disdetta nei termini comporta, anche per gli assistiti
esenti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla quota ordinaria di
partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione
sanitaria prenotata e non usufruita;
al fine
di armonizzare tale dettato normativo con l’ordinamento del servizio sanitario
regionale, che ha attribuito agli ESTAV funzioni di centrali di committenza ed
anche funzioni di supporto tecnico amministrativo, si prevede l’adozione di un
regolamento che disciplini l’attività contrattuale degli ESTAV, con particolare
riferimento alle figure del responsabile del procedimento e del direttore
dell’esecuzione nelle varie fasi degli appalti;
si rende
necessario effettuare un primo adeguamento delle previsioni della l.r. 40/2005
in materia di patrimonio e contabilità degli enti del servizio sanitario
regionale ai principi contenuti nel titolo II “Principi contabili generali e
applicati per il settore sanitario” del d.lgs.118/2011;
in
particolare, si rende necessario modificare alcune disposizioni della l.r.
40/2005, introducendo termini certi per l’approvazione dei bilanci aziendali da
parte della giunta regionale e l’obbligo della loro pubblicazione integrale sul
sito internet della regione;
si rende
infine necessario integrare le disposizioni della l.r. 40/2005 per prevedere un
rafforzamento della responsabilità del direttore generale ai fini della
salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario dell’azienda sanitaria;
Preso atto che
la proposta di legge “Misure urgenti di razionalizzazione della
spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in
materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)” risponde al
documento unitario del DPEF e pertanto viene presentata come collegata alla
legge finanziaria per il 2013;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 193 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)” con la condizione che il dispositivo di cui all’art. 7 “Prestazioni specialistiche e diagnostico-strumentali. Disdetta della prenotazione” sia modificato nel senso di prevedere il totale esonero, o quantomeno una diversa modulazione, della sanzione prevista a carico dei pazienti anziani non autosufficienti e pazienti che presentano deficit cognitivi gravi.