Firenze,
7 dicembre 2012
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta di legge n. 195 “Trasformazione dell’ente “Azienda regionale agricola di Alberese” in ente
“Terre regionali toscane” e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004,
alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Cinzia Guerrini
Proposta di legge n. 195 “Trasformazione dell’ente “Azienda regionale agricola di Alberese” in ente
“Terre regionali toscane” e modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004,
alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000”.
Proponente: Giunta regionale – assessore Salvadori
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 4 dicembre
2012
Visti
-
l’art. 66 dello statuto regionale;
-
la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del
consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del consiglio regionale;
- il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali;
Preso atto che
la proposta di legge in esame è finalizzata a compiere
operazioni diverse:
a) costituire una banca della terra che possa aiutare gli agricoltori, soprattutto giovani, ad avviare un’impresa agroforestale o ad allargarne una già esistente;
b) gestire in modo unitario e sotto una unica regia tutti i terreni agroforestali che verranno acquisiti alla gestione dell’ente (sia regionali che di altre amministrazioni pubbliche che di privati);
c) aumentare gli introiti derivanti dalle attività agricole e forestali condotte sulle proprietà regionali per diminuire il peso del sostegno di queste attività sul bilancio regionale;
d) modificare le leggi regionali che sono collegate a questa operazione di riordino (l.r. 39/2000, l.r. 24/2000, l.r. 3/1995);
e) modificare la l.r. 39/2000 (legge forestale della toscana) sia nella parte strettamente collegata all’operazione di cui ai punti precedenti che interessa la gestione del patrimonio agricolo forestale, sia in relazione ad ulteriori esigenze emerse nei dieci anni di applicazione della stessa;
Considerato che
1. per quanto concerne il capo I (Trasformazione dell’Ente “Azienda regionale agricola di Alberese” in ente “Terre regionali toscane”), nella proposta di legge in esame, si prevede:
di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, di promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, di tutelare e mantenere la risorsa forestale anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale e in particolare di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l’imprenditoria privata da sviluppare anche tramite l’istituzione di una “banca della terra”, strumento che comprende anche un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di compravendita, di affitto o di concessione;
di valorizzare il patrimonio agricolo forestale regionale anche tramite una gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni in modo che i proventi possono essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale;
di definire una strategia unitaria su tutto il territorio regionale, che sia tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate alla green economy, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura;
di affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione;
di procedere
alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale e di altre
superfici agricole e forestali in disponibilità della regione, anche tramite
progetti di “green economy” da attuare in sinergia con l’imprenditoria privata,
induce ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche le aziende
agricole regionali (Alberese, Cesa) e
di procedere
alla trasformazione dell’ente pubblico economico “Azienda regionale agricola di
Alberese” già titolare dell’omonima azienda agricola, in un nuovo ente pubblico
da denominare “Terre regionali toscane” al fine di
inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale
regionale nell’ambito della razionalizzazione dell’azione regionale e della
riduzione della spesa pubblica;
di trasformare l’attuale “ente pubblico economico” in un “ente pubblico non economico” in modo che le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale regionale, nonché la gestione delle aziende agricole, siano rispondenti più al perseguimento dell’interesse pubblico che a logiche imprenditoriali;
di inserire tale riforma nel processo di riorganizzazione dei soggetti regionali che operano nel campo della sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura avviato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011) con la quale è stata soppressa l’ARSIA;
2. per quanto concerne il capo II
(Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) la proposta di legge
in esame prevede:
la realizzazione di interventi finalizzati a tutelare e mantenere i beni; interventi che, come è avvenuto fino ad oggi, vengono svolti dagli operai forestali che operano alle dirette dipendenze delle unioni dei comuni, dei comuni e delle province, preposti alla gestione del patrimonio forestale regionale;
di affidare all’ente “Terre regionali toscane” anche il compito di coordinare le attività di gestione del patrimonio forestale svolte dalle unioni dei comuni, dai comuni e dalle province;
di rivedere la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) per ridefinire il ruolo degli enti locali nella gestione dei complessi del patrimonio agricolo forestale;
di effettuare una revisione dell’articolato della citata legge per introdurre disposizioni nuove in materia di sicurezza del lavoro in bosco e di antincendio boschivo e per chiarire il contenuto di alcune disposizioni che si sono dimostrate di controversa applicazione;
di rivalutare
l’assegnazione delle competenze svolte in precedenza dall’ARSIA in materia di
ricerca, sperimentazione, divulgazione, educazione, informazione e
comunicazione e di gestione del libro regionale dei boschi da seme;
di modificare le disposizioni
vigenti al fine di recepire nel sistema del finanziamento degli interventi
pubblici sul patrimonio agricolo forestale le novità determinate dalle funzioni
attribuite all’ente “Terre regionali toscane”;
al fine di garantire una riorganizzazione complessiva dell’albo delle imprese agricolo forestali, di riportarne la gestione a livello regionale;
di introdurre, in armonia
con i principi dettati dal protocollo di Kyoto, strumenti per promuovere il
mercato volontario dei crediti di carbonio;
intervenire
sulle vigenti disposizioni relative alla gestione dei beni del patrimonio
agricolo forestale per coordinarle con
le funzioni attribuite all’ente “Terre regionali toscane” e in particolare con
la funzione di valorizzazione e coordinamento della gestione dei beni;
che venga
confermata la ripartizione dei proventi tra la regione e gli enti gestori
mantenendo il vincolo di destinazione sul 90 per cento dei proventi mentre il
restante 10 per cento andrà a confluire nelle risorse libere regionali
destinabili anche alla copertura delle spese di funzionamento dell’ente nonché
ad eventuali interventi strategici per la gestione del patrimonio;
che venga inserita,
per un maggior equilibrio tra fauna e bosco, anche la gestione e la
valorizzazione faunistico-venatoria da perseguire nel rispetto degli obiettivi
generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo
forestale destinato alla protezione delle fauna e alla caccia programmata
contenuti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF);
di istituire
l’elenco delle ditte boschive al quale possono volontariamente iscriversi le
ditte che dimostrano di soddisfare requisiti competenza, professionalità e
riconoscibilità del personale addetto ai lavori;
di introdurre
l’obbligo, per tutti gli operatori che effettuano interventi su superfici
superiori ad un ettaro, di esibire il tesserino di riconoscimento;
di definire
meglio le tipologie di intervento di competenza delle province e delle unioni
di comuni subentrate alle comunità montane, da quelli di competenza del comune
in merito all’individuazione del soggetto competente al rilascio
dell’autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli;
una deroga al
cd. rimboschimento compensativo, per consentire il recupero a fini produttivi
dei terreni agrari abbandonati;
che se i
regolamenti dei parchi e delle riserve naturali non disciplinano gli aspetti
relativi alla gestione forestale, si applicano le norme contenute nel
regolamento forestale;
di rivedere le
disposizioni relative all’organizzazione del coordinamento della lotta attiva
agli incendi boschivi per potenziare la capacità operativa del servizio
antincendi boschivi regionale anche creando un sistema regionale di
addestramento e qualificazione permanente del personale che svolge funzioni
decisionali, personale che opera in situazioni di emergenza e di alta
pericolosità;
di introdurre una scadenza annuale
entro la quale i comuni devono procedere al censimento delle aree percorse dal
fuoco al fine dell’apposizione e della verifica dei divieti operanti su tali
aree;
di istituire una banca dati delle
aree regionali percorse dal fuoco al fine di agevolare i comuni
nell’adempimento di tale obbligo, peraltro previsto dalla normativa nazionale;
l’obbligo di registrare sul SIGAF
tutte le contestazioni elevate con riferimento alle violazioni della legge e
del regolamento forestale;
3. per quanto concerne il capo III (Modifiche alla legge
regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della
Toscana) si prevede:
un ruolo dell’ente “Terre
regionali toscane” nel procedimento per l’alienazione dei beni del patrimonio
agricolo forestale regionale induce a rivedere la norma relativa alle
alienazioni;
4. per quanto concerne il capo IV (Modifiche della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) si prevede:
la necessità di perseguire un
maggiore equilibrio fra fauna e bosco soprattutto nella gestione degli ungulati
induce a prevedere la possibilità che siano approvati piani di gestione degli
ungulati anche nella aree del patrimonio agricolo forestale regionale;
5. per quanto concerne il capo V (Modifiche alla legge
regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di
San Rossore e per il funzionamento del comitato di presidenza) si prevede:
la revisione complessiva delle
norme sulla gestione della Tenuta di San Rossore per il passaggio di questa
dall’ente dell’ente Parco di Migliarino e San Rossore, all’ente “Terre
regionali toscane”;
Ritenuto
che
rispetto alla proposta di legge in esame, appare opportuno approntare ulteriori modifiche normative allo scopo di evidenziare come la gestione del patrimonio indisponibile regionale debba essere orientata ai principi ispiratori della legge forestale e, più in generale ai criteri di sostenibilità e di qualità dell’intervento di promozione economica, in modo che possa anche costituire un modello per il restante territorio boscato;
appare necessario incentivare gli enti competenti ad accrescere la produttività del patrimonio regionale, mediante una diversa ripartizione degli utili di gestione rispetto a quella contenuta nella proposta di legge in esame, che risulta essere eccessivamente penalizzante e foriera di complicazioni burocratiche tali da compromette persino la realizzazione degli interventi programmati;
le nuove norme proposte nel provvedimento in esame, unite alle effettive modalità di implementazione del sistema ARTEA, piuttosto che alleggerire gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni, aggravano il lavoro degli enti competenti;
per quanto riguarda gli interventi pubblici in amministrazione diretta, occorra meglio chiarire i contenuti dell’art. 12 della l.r. 39/2000;
per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo occorra procedere alla modifica dell’art. 27 della l.r. 39/2000, nel senso di rendere immediatamente riconoscibili gli addetti a tali funzioni ed evitare nel contempo che possano essere confusi con agenti appartenenti alle polizie locali o statali;
Considerato che
le modifiche proposte in materia di gestione faunistico-venatoria, ingenerano sovrapposizioni e confusione fra i ruoli dei diversi enti e determinano, in contraddizione con il PRAF 2012-2015, una frammentazione della gestione di tale settore certamente non auspicabile;
Ritenuto inoltre che
le finalità ispiratrici della proposta di legge in esame, volte alla riorganizzazione e la valorizzazione delle superfici agricole e forestali in disponibilità della regione Toscana, possono essere perseguite mediante una collaborazione fra ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e ente Terre regionali toscane, regolata da una apposita convenzione riferita alle sole aree attualmente destinate alla produzione agro-zootecnica, senza violare le vigenti disposizioni che tutelano la tenuta, considerandola un unicum, non solo sotto il profilo storico, paesaggistico e ambientale, ma anche come sito di interesse comunitario facente parte della Rete natura 2000 e come Riserva della biosfera dell’UNESCO;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 195 “Trasformazione dell’ente “Azienda
regionale agricola di Alberese” in ente “Terre regionali toscane” e modifiche
alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004, alla l.r. 3/1994, alla l.r. 24/2000”, con
le seguenti condizioni:
1) apportare le modifiche alla proposta di legge in
esame e alla l.r.39/2000 di seguito elencate
art. 20 – Modifiche all’art. 1 della l.r. 39/2000 - Oggetto
Inserire la lettera c quinquies al comma 2: “c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agroforestale regionale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.”;
art. 4 della l.r. 39/2000 - Programmazione forestale regionale
Al comma 2, lettera e) – Sostituire la parola
“operai” con le seguenti: “addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”;
art. 7 della l.r. 39/2000 - Inventari speciali
Al comma 4, alla fine aggiungere “In particolare per quanto riguarda il
patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone
in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è
destinato in patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo
art. 24 – Modifiche all’art. 10 della l.r. 39/2000 - Ambito degli interventi (pubblici forestali)
Si propone di non inserire i commi 3 bis, ter e quater, che non appaiono pertinenti con l’articolo e lasciano isolato e poco comprensibile il comma 4. Peraltro, il comma 3 quater collega i proventi del patrimonio con gli interventi pubblici forestali e non si capisce quale sia il senso visto che sono due ambiti completamente differenti e con risorse non sovrapponibili. I proventi del patrimonio, infatti, sono da reinvestire nel patrimonio stesso;
art. 12 della l.r. 39/2000 - Attuazione degli interventi pubblici
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli
interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati da addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dagli
enti competenti nell’osservanza dei relativi contratti collettivi nazionali e
regionali di lavoro. Ai dipendenti degli enti locali di cui al presente comma
si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge 5 aprile 1985, n.
124. Il contratto nazionale di lavoro è integrato con specifico contratto
regionale stipulato tra le parti datoriali pubbliche e private e le
organizzazioni sindacali di categoria. La giunta regionale recepisce con
deliberazione l’integrativo regionale per quanto di competenza della regione
Toscana.”;
Si aggiunge il comma 2 bis:
“2 bis. La
spesa che gli enti locali sostengono per gli interventi pubblici finanziati
dalla regione è esclusa ad ogni fine dal calcolo della spesa di personale
sostenuta dai medesimi enti locali.”;
art. 21 della l.r. 39/2000 - Ecocertificazione forestale
Alla fine del comma 5 aggiungere: “In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi
facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti
competenti che la ottengono.”;
art. 32 – Modifiche all’art. 26 della l.r. 39/2000 - Utilizzo dei beni
Al comma 1 sopprimere le parole prima della virgola in quanto, altrimenti, non sarà più possibile rilasciare concessioni non previste dal piano di gestione e, quindi, anche il comma 3, secondo periodo, risulterebbe in contrasto. Se ne propone una versione diversa. 1. L’ente gestore di cui all’articolo 29 procede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sui beni del patrimonio agricolo-forestale, le quali, di norma, sono previste nei piani di gestione di cui all’articolo 30;
art. 33 – Modifiche all’art. 27 della l.r. 39/2000 - Finalità dell’amministrazione
Al comma 1, dopo le parole “l’articolo
Inserire il comma 2 “2. Al fine di assicurare la custodia e la protezione dei beni
costituenti il patrimonio agricolo-forestale regionale e per vigilare sul
corretto uso da parte di terzi, gli enti competenti possono utilizzare guardie
particolari giurate di cui all’articolo 133 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nell’ambito del contingente di
cui all’articolo 10, comma 2. Gli atti della programmazione regionale
definiscono l’entità delle risorse da destinare alle attività di vigilanza in
rapporto alla consistenza dei beni da custodire. Al fine di rendere immediatamente
riconoscibili le guardie giurate particolari su tutto il territorio regionale,
la giunta regionale definisce opportune intese con il Ministero dell’Interno in
ordine all’esercizio delle funzioni prefettizie di cui agli articoli 230 e 254
del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). E’ esclusa qualsiasi
equiparazione delle guardie giurate particolari dipendenti dagli enti
competenti con il personale di polizia locale.”;
art. 34 – Modifiche all’art. 28 della l.r. 39/2000 - Complessi agricolo - forestali
Al comma 2. inserire: “I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, previa
concertazione con gli enti competenti, con delibera della giunta regionale su
proposta dell’ente “Terre regionali toscane”;
art. 35 – Modifiche all’art. 29 della l.r. 39/2000 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali
La nuova formulazione dell’articolo non prevede più la possibilità di stilare convenzioni tra gli enti locali per la gestione dei complessi (ex commi 4 e 5 legge vigente) evidenziando il rischio di ingessare il sistema. Nella formulazione proposta occorre almeno prevedere il giusto procedimento nei casi di cui ai nuovi commi 4 (affidamento ad enti diversi da comuni e unioni) e 5 (revoca della gestione). Premettere ai commi 4 e 5 le seguenti parole: “Nel rispetto del principio del giusto procedimento e del contraddittorio con gli enti di cui al comma 1,........”;
art. 36 – Sostituzione dell’art. 30 della l.r. 39/2000 - (Piano di gestione dei complessi..) e art. 30 bis (Utilizzazione del PAFR a fini faunistico –venatori)
Il nuovo articolo sull’utilizzo del patrimonio a scopo faunistico venatorio appare completamente scollegato dal nuovo impianto della legge che dà un ruolo centrale ai piani di gestione dei complessi forestali che, come prescritto dal pertinente articolo 30, prevedono anche l’assestamento faunistico. Si ritiene più chiaro ed efficace eliminare l’articolo 30 bis e riportare nel testo del nuovo articolo 30 tra i contenuti del piano di gestione anche “l’utilizzo dei beni per finalità faunistico venatorie e i possibili proventi ritraibili, compresi quelli relativi 28 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”;
art. 38 – Sostituzione dell’art. 31 della l.r. 39/2000 - Proventi della gestione
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Gli utili
ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali sono reimpiegati per
interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e
sono destinati per il novanta per cento all'ente competente e per il dieci per
cento alla regione.
2. Gli enti
competenti utilizzano nell’anno di realizzazione il novanta per cento dei
proventi netti realizzati e liquidano alla regione entro il mese di febbraio
dell’anno successivo il dieci dei medesimi.
3. Nel caso che
i proventi realizzati superino l’obbiettivo assegnato il maggiore importo è
trattenuto dall’ente competente che ne trattiene il venti per cento a ristoro
delle maggiori spese sostenute e ne impiega l’ottanta per cento nel
miglioramento del patrimonio.
4. La regione
utilizza le somme di cui al precedente comma 2 nell'esercizio finanziario in
cui le incassa, secondo un criterio solidale in favore delle aree a minore
potenzialità di proventi e utilizzando le risorse disponibili per investimenti
in amministrazione diretta, tramite gara ai sensi del precedente art.13 e in
appalto.”;
art. 58 – Modifiche all’art. 81 della l.r. 39/2000 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni.
Si propone di non modificare l’articolo per le motivazioni indicate in preambolo. Continuare a porre oneri di registrazione e di procedure sugli enti competenti sposta risorse verso l’attività amministrava e, quindi, le sottrae alle attività operative e di controllo del territorio;
art. 61 - Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo forestale
Andrebbe valutato l’impatto amministrativo in relazione al tempo stabilito per la revisione di concessioni.
art. 62 - Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi agricolo – forestali
Inserire nel comma 1 la concertazione con gli enti
competenti: “1. Entro ventiquattro mesi
dall’entrata in vigore della presente legge
art. 63 - Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale
“1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r.
39/2000 procedono all’aggiornamento dei piani di gestione del patrimonio
agricolo forestale regionale entro sei mesi dall’approvazione da parte
dell’Ente Terre regionali toscane degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c)”. Questa norma, che è proposta come sopra riportato, abbisogna di
adeguata copertura finanziaria, in quanto l’attività di revisione è sicuramente
un’attività onerosa e che gli enti competenti non possono sostenere con le loro
risorse. Occorre prevedere un adeguato finanziamento straordinario. Pertanto ad
essa vanno premesse le parole “Previo
adeguata assegnazione di risorse da parte della regione, gli ............”;
2) che venga riformulato il testo riguardante le
modifiche sia alla l.r. 39/2000, sia alla l.r. 3/1994 in materia di gestione
faunistico-venatoria, al fine di evitare ogni dannosa sovrapposizione di ruoli
e allo stesso tempo armonizzare alla normativa nazionale, le leggi, i
regolamenti e gli strumenti di programmazione regionali;
3) che le funzioni amministrative di competenza
regionale attinenti la gestione della tenuta di San Rossore, avendo come
obiettivo preminente la tutela della biodiversità, siano mantenute all’ente
Parco regionale migliarino San Rossore Massaciuccoli, stralciando le modifiche
relative alla l.r. 24/2000;
4) che sia inserita nella proposta di legge in esame
una norma a salvaguardia della razza autoctona Maremmana.