PDL 155 “Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale”.

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PARERE OBBLIGATORIO

                

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-la PDL 155  in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che il PRAA, quale strumento programmatico, con contenuti d’indirizzo ed anche operativi per ciò che riguarda le politiche ambientali, è stato introdotto, per la prima volta, dal precedente PRS 2003-2005 ed approvato con deliberazione del C.R. n.29 del 2.3.2004, sulla quale per altro il C.A.L. si espresse con parere positivo nella sua seduta del  16.1.2004;  

-che la PDL 155;

-che in particolare il PRAA si è caratterizzato come strumento strategico principalmente finalizzato:

>da un lato, all’integrazione delle politiche ambientali regionali con tutti i piani e programmi regionali che possono avere significative ricadute sull’ambiente, segnatamente quindi con gli atti della pianificazione territoriale;

>dall’altro, alla promozione del principio di sostenibilità ambientale, quale denominatore comune di tutti gli atti della programmazione e pianificazione territoriale, coerentemente del resto con quanto esplicitamente previsto dal PRS e dal PIT;

 

Atteso in secondo luogo

-che con la PDL 155 si intende introdurre nell’ordinamento regionale una specifica disciplina legislativa del PRAA, che rifletta i caratteri da esso per altro già assunti, come sommariamente descritti nel paragrafo precedente;

-che in tal senso una specifica finalità della PDL 155 è quella di integrare la disciplina del PRAA con quella relativa alla programmazione regionale (LR 49/1999) e con quella relativa al governo del territorio (LR 1/2005), con particolare riguardo al PRS ed al PIT;

 

Atteso in terzo luogo

-che, con riferimento ai contenuti del PRAA, come previsti dll’articolato di cui alla PDL 155, siano da porre in rilievo i ss. elementi:

>la previsione del quadro conoscitivo sullo stato dell’ambiente;

>la previsione degli indirizzi cui debbono uniformarsi i piani settoriali, con l’individuazione delle aree di azione prioritaria e dei relativi macrobbiettivi;

>la distribuzione delle risorse disponibili tra le arre ed i macrobbiettivi di cui sopra;

>l’individuazione di specifici interventi, finalizzati al raggiungimento dei macrobbiettivi, ivi compresa la determinazione delle relative poste di bilancio ove il PRAA costituisca autorizzazione alla spesa;

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla PDL 155.