CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA TOSCANA
Risoluzione n. 3 del 5 agosto 2004
Proposta alla Giunta regionale di impugnazione alla Corte costituzionale dell'art.1,
comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168,
e/o delle relative disposizioni della legge di conversione.
Premesso:
1. che la legge 5 giugno 2003, n.131 (c.d. "legge La Loggia"),
all'articolo 9, comma 2, di modifica dell'art. 32, comma 2, della legge 11
marzo 1953, n. 87, ha previsto che:
"La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta
regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è
promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale
e notificato al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato";
2. che la previsione legislativa ora richiamata riconosce il potere di proposta al Consiglio delle autonomie locali senza alcuna ulteriore specificazione e, quindi, indipendentemente dal fatto che esso, ove istituito, sia previsto dallo Statuto della Regione ai sensi dell'art. 123 u.c. Cost. ovvero, anche in assenza di esplicita previsione statutaria, da apposita legge regionale;
3. che il Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, istituito con LR n. 36 del 21 marzo 2000, è pertanto legittimato a formulare al Presidente della Giunta della Regione Toscana la proposta di impugnazione, di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003;
4. che, inoltre, il nuovo Statuto della Regione Toscana, approvato in seconda lettura il 19 luglio 2004, prevede all'art. 66, comma 5, che " il Consiglio delle autonomie locali può proporre al Presidente, previa informazione al Consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi e atti aventi forza di legge dello Stato".
Visti:
1. le richieste, avanzate da ANCI Toscana e da UNCEM Toscana, di procedere ad una convocazione urgente del Consiglio delle autonomie locali, al fine di valutare l'opportunità di richiedere al presidente della Giunta regionale, ai sensi del citato art. 9, comma 2, della legge n. 131/2003, di impugnare in via diretta davanti alla Corte costituzionale il decreto-legge 12 luglio 2004 nelle parti ritenute lesive delle prerogative costituzionali degli enti locali e della Regione;
2. lo schema di delibera da adottarsi da parte di questo Consiglio ai fini di cui sopra, presentato dalla stessa ANCI Toscana e nel quale sono svolte ed articolate le considerazioni di merito poste a fondamento della richiesta;
Visti:
1. l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante
"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", che
stabilisce che:
"…ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando
che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione
di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno
2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal
2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla
spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero,
nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni
ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità
conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si
applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del
comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma
10.";
2. la legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato, non ancora promulgata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, che ha modificato il suddetto comma 11, sostituendo alle parole: "assicurando che la spesa per consumi intermedi" le parole:"assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi" ed aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obbiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Considerato:
1. che la riconosciuta possibilità dello Stato di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti, deve comunque inquadrarsi nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti stessi e che, pertanto, i vincoli inerenti al necessario concorso agli obiettivi di riequilibrio finanziario devono comunque essere posti con modalità e criteri tali da tutelare al massimo grado possibile le autonome scelte di programmazione e di bilancio delle autonomie regionali e locali;
2. che, viceversa, nel caso di specie, il decreto legge non si limita ad indicare un tetto di spesa o altre analoghe entità di concorso al risanamento ma pretende di stabilire le specifiche categorie di spesa sulle quali gli enti devono operare, senza possibilità di effettuare diverse ed autonome scelte all'interno dei propri bilanci e senza tenere conto delle funzioni - siano esse proprie, fondamentali o altrimenti attribuite - cui dette spese sono correlate;
3. che, con ulteriore arbitrarietà, il decreto consente di superare il limite di spesa "in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente" solo per le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le relazioni pubbliche ed i convegni (art.1, comma 10, richiamato dal comma 11 sopra cit.) ma non anche, o invece, per le altre categorie di spesa interessate dal provvedimento, normalmente più attinenti agli obbiettivi strategici degli enti, così ulteriormente ed immotivatamente restringendo l'autonomia degli enti stessi nell'applicazione della manovra;
4. che lo stesso decreto non pone regole a valere per i prossimi bilanci e le correlate programmazioni di spesa o, quantomeno, calcolate sulla parte del bilancio in essere non ancora impegnata, ma interviene sull'esercizio in corso applicando alla sua parte restante una riduzione calcolata sulla totalità dell'esercizio stesso, così sconvolgendone l'assetto in violazione di ogni criterio di programmazione e di buon andamento e venendo anche a violare le disposizioni del TUEL ed in particolare gli artt. 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa all'interno del bilancio;
5. che quanto sopra si traduce in una illogicità della manovra, in quanto la casuale successione temporale delle spese già effettuate rispetto a quelle ancora da realizzare penalizza queste ultime indipendentemente dal loro rilievo nelle strategie politico-finanziarie dell'ente;
6. che l'assunzione di un parametro (il 10%) di risparmio sul bilancio attuale correlato non all'entità del bilancio stesso, o alla sua quota non ancora impegnata, ma alla media della spesa pregressa costituisce un ulteriore motivo di disparità di effetti tra gli enti sulla base di un dato ulteriormente casuale;
7. che la manovra applica un parametro rigido indiscriminatamente a tutti gli enti, senza tenere conto delle loro effettive disponibilità finanziarie né dell'andamento delle entrate e delle spese e indipendentemente dal fatto che ciò possa determinare artificiosi avanzi di bilancio nell'esercizio in corso;
8. che nel decreto legge la previsione del vincolo non è giustificata dal rispetto del Patto di stabilità interno ma viene a sommarsi ad esso, producendo una doppia penalizzazione a carico degli enti più virtuosi, mentre con le modifiche introdotte in sede di conversione si pretende di valutare il rispetto del Patto assumendo a tal fine come parametro temporale un'arbitraria data intermedia (il 30 giugno 2004) che non ha alcun rilievo ai fini dell'effettivo rispetto del Patto stesso, il quale peraltro non prevede modalità di monitoraggio né scadenze intermedie di verifica, così introducendo una disparità di trattamento tra gli enti in base all'occasionale andamento della spesa fin qui determinatosi nel corso dell'attuale esercizio;
9. che il decreto in esame non trova fondamento in nessun oggettivo elemento
di fatto né in alcun parametro inerente all'andamento della spesa degli
enti locali e che gli obbiettivi da esso perseguiti potrebbero essere realizzati
agendo su altre e diverse voci di spesa pubblica, individuando i centri di
costo che sono effettivamente caratterizzati da tendenze di crescita eccessiva;
Ritenuto:
1. che, per quanto sopra, il decreto in esame esprime una scelta discrezionale di politica economica e finanziaria che lede immotivatamente l'autonomia degli enti territoriali, in particolare sotto il profilo dell'autonomia di spesa e dell'autonomia gestionale e di programmazione, nonché il principio di equiordinazione tra i soggetti istituzionali che compongono la Repubblica ed il principio di buona amministrazione, violando altresì i limiti della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica;
2. che le lamentate lesioni concretizzano, a giudizio di questo Consiglio
e salvo ogni necessario ulteriore approfondimento tecnico-giuridico, altrettante
violazioni degli articoli 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;
per questi motivi
Il CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA TOSCANA
1. Propone al Presidente della Regione Toscana di impugnare in via diretta
l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, e/o le relative
disposizioni della legge di conversione, tenendo conto delle considerazioni
esposte in premessa;
2. Stabilisce che del presente atto sia data immediata comunicazione al Consiglio regionale per ogni eventuale adempimento di sua competenza;
3. Dà mandato al suo Presidente di adottare ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario per dare piena e integrale attuazione alla presente risoluzione;
4. Incarica il proprio ufficio di assistenza di prestare collaborazione ai
competenti uffici della Regione, se da questi richiesto, per ogni ulteriore
approfondimento tecnico che si renda necessario per la definizione del ricorso.