PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2008

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione n. 12 del 26 maggio 2008;

 

Atteso

- che la proposta di regolamento in oggetto costituisce il regolamento di attuazione previsto dall’art. 13 della LR 20/2006, allo scopo di disciplinare la materia riguardante le acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati della acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;

 

Considerato

- che, con riferimento al contenuto dell’articolato in esame, mentre se ne ravvisa il carattere prettamente tecnico, si deve anche prendere atto che lo stesso risulta conforme alla legge regionale alla quale da attuazione, anche in riferimento alle specifiche disposizioni che concernono l’esercizio di funzioni provinciali, comunali e dell’AATO;

- che la proposta di regolamento compie anche un’opera di semplificazione normativa assorbendo e coordinando al suo interno il regolamento regionale 28/R del 2002 sullo scarico di acque reflue, l’allegato 3 della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225/2003 relativo al monitoraggio ed ai flussi dati ed il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45/R del 2006 in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

 

Ricordato

- che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 21aprile 2008.

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 26 maggio 2008 n. 12.