Decisione
n. 19 del 10.09.2007
Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di
attuazione dell’art. 14 della L.R. 31 luglio 1998, n.
42 “Norme per il trasporto pubblico locale).
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con
decisione n. 19 del 10 settembre 2007;
Rilevato in primo luogo
Con
la proposta di regolamento in oggetto si intendono adottare modifiche al
regolamento di attuazione, previsto dall’art. 14, della legge regionale 31
luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
Tali
modifiche interessano esclusivamente l’autorizzazione allo svolgimento del
trasporto pubblico locale ed in particolare, la norma sulla domanda di
autorizzazione allo svolgimento dei servizi e le cause di decadenza
dell’autorizzazione stessa.
Ritenuto in secondo luogo
Per
quanto concerne il merito si ritiene che le modifiche in oggetto non abbiano
portato alcun mutamento sull’assetto delle competenze degli enti locali.
Ricordato
Che
con riferimento alla proposta di regolamento è stata esperita la procedura di
concertazione istituzionale tra
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 10
settembre 2007 n. 19.