Decisione n. 19 del  10.09.2007

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2005, n. 29/R (Regolamento di attuazione dell’art. 14 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale).

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione n. 19 del 10 settembre 2007;

 

Rilevato in primo luogo

Con la proposta di regolamento in oggetto si intendono adottare modifiche al regolamento di attuazione, previsto dall’art. 14, della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

Tali modifiche interessano esclusivamente l’autorizzazione allo svolgimento del trasporto pubblico locale ed in particolare, la norma sulla domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e le cause di decadenza dell’autorizzazione stessa.

 

Ritenuto in secondo luogo

Per quanto concerne il merito si ritiene che le modifiche in oggetto non abbiano portato alcun mutamento sull’assetto delle competenze degli enti locali.

 

Ricordato

Che con riferimento alla proposta di regolamento è stata esperita la procedura di concertazione istituzionale tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, ai sensi dell’art. 13 del protocollo d’intesa Giunta Regionale – Enti Locali  del 6/02/2006, con informazione preventiva del 18 giugno 2007.

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 10 settembre 2007 n. 19.