Decisione n. 20 del 19.05.2008
Modifiche al
decreto del presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R/2006
(Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
e del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
alimenti di origine animale).
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Esaminata
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con
decisione n. 20 del 19 maggio 2008;
Rilevato
-
che gli articoli oggetto di modifiche di interesse per gli Enti Locali sono: 7,
10, 12 e 18 e che i principali cambiamenti riguardano:
1) l’ultimo comma dell’articolo 7 (Procedura
di riconoscimento) secondo il quale i titolari di stabilimenti già
riconosciuti che intendano attuare delle variazioni sostanziali (modifiche alle
strutture ed agli impianti, variazione della tipologia produttiva o avviare
un’attività diversa da quella riconosciuta) o delle variazioni puramente
formali (cambiamento di titolarità o di ragione sociale) sono sottoposti alla
medesima procedura dai commi 2-6 dello stesso articolo.
La
proposta di modifica di regolamento divide la fattispecie inerente alle
variazioni sostanziali da quella puramente formali, prevedendo per quest’ultimo
caso una semplice comunicazione al comune da parte del titolare dello
stabilimento e lasciando la procedura più complessa solo per le variazioni
sostanziali.
2) l’articolo 10 (Obbligo di registrazione)
e principalmente la lett. b) del secondo comma sulla disciplina della cessione
di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ed un esercizio di
commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio. In
questo caso il nuovo regolamento prevede che la limitazione della cessione ad
esercizio di commercio al dettaglio si estenda alla provincia ed alle provincie
limitrofe anziché l’attuale stesso comune o comune limitrofo.
3) la più importante delle modifiche ha per oggetto il comma 3
dell’articolo 12 (Procedura di
registrazione) nel quale si prevede la c.d. DIA differita per l’attività di
deposito all’ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione di
alimenti di origine animale, che possono essere iniziate solo a seguito di
sopralluogo di verifica e comunque trascorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione. La proposta di modifica di regolamento
eliminerebbe
4) la proposta di modifica dell’articolo 18 (Informatizzazione delle procedure) riguarda il graduale adeguamento
delle comunicazione tra gli enti pubblici competenti in materia, alle
disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica
e della società dell’informazione e delle conoscenze nel sistema regionale.
Disciplina della Rete telematica regionale toscana).
-
che le modifiche proposte non incidono sugli assetti istituzionali degli Enti
Locali ma anzi rispondono ad esigenze di semplificazione.
Ricordato
-
che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti
locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 5 maggio 2008.
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 19
maggio 2008 n. 20.