Decisione n. 20 del  19.05.2008

Modifiche al decreto del presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R/2006 (Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2008

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione n. 20 del 19 maggio 2008;

 

Rilevato

- che gli articoli oggetto di modifiche di interesse per gli Enti Locali sono: 7, 10, 12 e 18 e che i principali cambiamenti riguardano:

1) l’ultimo comma dell’articolo 7 (Procedura di riconoscimento) secondo il quale i titolari di stabilimenti già riconosciuti che intendano attuare delle variazioni sostanziali (modifiche alle strutture ed agli impianti, variazione della tipologia produttiva o avviare un’attività diversa da quella riconosciuta) o delle variazioni puramente formali (cambiamento di titolarità o di ragione sociale) sono sottoposti alla medesima procedura dai commi 2-6 dello stesso articolo.

La proposta di modifica di regolamento divide la fattispecie inerente alle variazioni sostanziali da quella puramente formali, prevedendo per quest’ultimo caso una semplice comunicazione al comune da parte del titolare dello stabilimento e lasciando la procedura più complessa solo per le variazioni sostanziali.

2) l’articolo 10 (Obbligo di registrazione) e principalmente la lett. b) del secondo comma sulla disciplina della cessione di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ed un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio. In questo caso il nuovo regolamento prevede che la limitazione della cessione ad esercizio di commercio al dettaglio si estenda alla provincia ed alle provincie limitrofe anziché l’attuale stesso comune o comune limitrofo.

3) la più importante delle modifiche ha per oggetto il comma 3 dell’articolo 12 (Procedura di registrazione) nel quale si prevede la c.d. DIA differita per l’attività di deposito all’ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione di alimenti di origine animale, che possono essere iniziate solo a seguito di sopralluogo di verifica e comunque trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. La proposta di modifica di regolamento eliminerebbe la DIA differita riconducendo il l’attività in questione all’ordinaria procedura della dichiarazione di inizio di attività.

4) la proposta di modifica dell’articolo 18 (Informatizzazione delle procedure) riguarda il graduale adeguamento delle comunicazione tra gli enti pubblici competenti in materia, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e delle conoscenze nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana).

- che le modifiche proposte non incidono sugli assetti istituzionali degli Enti Locali ma anzi rispondono ad esigenze di semplificazione.

 

Ricordato

- che è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 5 maggio 2008.

 

                                                       DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 19 maggio 2008 n. 20.