Firenze,
lì 24 gennaio 2008
- Al presidente della Giunta regionale
e p. c. - Al presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 2°
Decisione n. 21 del 27.12.2007
Regolamento
di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in
materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) –
Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Dott.ssa Marinella
Romoli
Decisione
n. 21 del 27.12.2007
Regolamento di attuazione del Capo II della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola) – Approvazione ai fini
dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con
decisione n. 21 del 27 dicembre 2007;
Rilevato in primo luogo
Il
regolamento costituisce attuazione delle disposizioni del Capo II della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore agricoli e di
impresa agricola) e individua i criteri, i parametri e le modalità per l’accertamento
dei requisiti (capacità professionale, tempo di lavoro dedicato all’attività
agricola e reddito da lavoro agricolo) che consentono il conseguimento della
qualifica di imprenditore e imprenditrice agricoli professionali.
Ritenuto in secondo luogo
Spetta
alle Province e alle Comunità montane competenti le attività di vigilanza e
controllo sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti alla sezione
specifica degli imprenditori agricoli professionali attraverso controlli
programmati e controlli mirati.
Spetta
altresì alle Province e alle Comunità montane partecipare al Comitato di
conciliazione per risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal
mancato riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
Ricordato
Che
è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti
locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 17 dicembre 2007.
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 27
dicembre 2007 n. 21.