Firenze,
lì 7 marzo 2008
- Al presidente della Giunta regionale
e p. c. - Al presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 4°
Decisione n. 23 del 28.01.2008
Regolamento
di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale) – Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dagli
artt. 42, co. 2 e 66, co. 3 dello Statuto.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Dott.ssa Marinella
Romoli
Decisione
n. 23 del 28.01.2008
Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge
regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) – Approvazione ai fini
dell’acquisizione dei pareri previsti dagli artt. 42, co. 2 e 66, co. 3 dello
Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con
decisione n. 23 del 28 gennaio 2008;
Rilevato in primo luogo
Il
regolamento costituisce attuazione delle disposizioni del Titolo IV della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nelle quali si prevede che
con regolamento siano definiti:
a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e
professionali per le strutture residenziale e semiresidenziali soggette ad autorizzazione
per il funzionamento (previste all’articolo 21 della legge regionale 41/2005);
b) i criteri per la composizione ed il funzionamento
della commissione multidisciplinare;
c) i requisiti organizzativi e di qualità, i requisiti
organizzativi specifici e le modalità di integrazione delle persone ospitate
nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari per le strutture
soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività (previste
dall’articolo 22 della legge regionale 41/2005);
d) la composizione e le procedura per la nomina della
commissione regionale per le politiche sociali;
e) livelli di formazione scolastica e professionale per
gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.
Ritenuto in secondo luogo
Per
le strutture soggette ad autorizzazione spetta ai comuni, nel cui territorio è
ubicata la struttura, il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento
avvalendosi della commissione multidisciplinare che opera attraverso
sopralluoghi e sedute.
Spetta
altresì ai comuni l’adozione del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione
al funzionamento nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di requisiti
minimi a carattere strutturale e professionale previsti per ciascuna tipologia
di struttura.
Per
quanto riguarda le strutture soggette a comunicazione di avvio di attività, la
comunicazione deve essere fatta al comune nel cui territorio è ubicata la
struttura e spetterà sempre al comune l’esercizio della vigilanza avvalendosi
della commissione multidisciplinare.
Ricordato
Che
è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti
locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 28 gennaio 2008.
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 28
gennaio 2008 n. 23.