Decisione
n. 24 del 6.08.2007
Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 202, b, 32 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro”). Approvazione ai fini
dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con
decisione n. 24 del 6 agosto 2007;
Rilevato in primo luogo
Con
la proposta di regolamento in oggetto si intendono adottare modifiche al
regolamento di attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Tali
modifiche interessano la parte che riguarda l’apprendistato, disciplinato dal
titolo VI del regolamento (“disposizioni in materia di formazione
nell’apprendistato”), secondo quanto era stato già anticipato attraverso l’atto
di indirizzo della Giunta Regionale.
Un’altra
modifica interessa le Aziende per il Diritto allo studio universitario,
disciplinate dal Capo II del titolo VII del regolamento (“diritto allo studio
universitario”), ed in particolare il Bilancio previsionale
ed economico, la cui approvazione diventerà prerogativa esclusiva della Giunta
Regionale, previo parere del Consiglio Regionale, a seguito della ridefinizione delle competenze secondo il nuovo Statuto
della Regione Toscana.
La
modifica più significativa riguarda il titolo VIII (“disposizioni in materia di
formazione professionale”) e più in particolare il capo II in materia di
Accreditamento degli Organismi Formativi.
Tale
revisione costituiva
uno degli obiettivi posti dal Piano di Indirizzo Generale Integrato, approvato
con delibera del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006, n. 93 ed ha
interessato non solo il sistema di accreditamento degli organismi formativi ma
anche i requisiti degli organismi stessi, la procedura, la revoca e la
sospensione dell’accreditamento.
L’ultima
modifica interessa il titolo IX (“Disposizioni in materia di lavoro”) al capo I
in materia di organismi istituzionali ed in particolare in relazione alla
composizione e nomina degli organismi ivi disciplinati (Commissione regionale
permanente tripartita, Comitato di coordinamento istituzionale e comitato
regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili).
Ritenuto in secondo luogo
Per
quanto concerne il merito si ritiene che le modifiche in oggetto non abbiano
portato alcun mutamento sull’assetto delle competenze degli enti locali.
Tuttavia
è necessario porre l’attenzione sulla modifica in materia di organismi
istituzionali ed in particolare sulla designazione dei componenti del Comitato
di coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per
l’occupazione dei disabili.
Infatti,
a seguito dell’introduzione del nuovo Statuto regionale (art. 66 “le nomine e
le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi
rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al Consiglio delle
Autonomie Locali”), le designazioni dei componenti del Comitato di
coordinamento istituzionale e del Comitato regionale per il fondo per
l’occupazione dei disabili, che prima erano designati
dall’ANCI, dall’UNCEM e dall’URPT, saranno di competenza esclusiva del
Consiglio delle Autonomie Locali.
Ricordato
Che
la proposta di regolamento in oggetto rientra nell’ipotesi prevista dall’allegato
B (“Casi e procedure particolari di concertazione e confronto e deroghe di
carattere generale”) del protocollo d’intesa che disciplina il “tavolo di
concertazione istituzionale” tra
Che
sono stati espressi pareri favorevoli dal Comitato di coordinamento
istituzionale, nella seduta del 26 aprile 2007.
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 6
agosto 2007 n. 24.