Decisione n. 25 del 11.12.2006.
Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 75
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio)” relativo all’attuazione del Titolo V della stessa legge regionale.
Decisione della GR n. 25 dell’11.12.2006.
PARERE OBBLIGATORIO
Visti in primo luogo
-l’art.
66 dello Statuto regionale;
-la
LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il
Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-la
proposta di regolamento in oggetto;
Atteso in primo luogo
-che
il regolamento in esame da attuazione all’art. 75 della LR 1/2005 (Norme in
materia di governo del territorio), che espressamente prevede che sia emanato
un apposito regolamento “di attuazione delle disposizioni del presente titolo”,
cioè di quella parte della legge contenente la disciplina delle competenze di
Regione, Province e Comuni in materia di pianificazione territoriale e di
governo del territorio, delle norme procedurali e dei contenuti degli strumenti
di pianificazione territoriale, dei piani attuativi e di governo del territorio;
Atteso in secondo luogo
-che,
dalla lettura del regolamento in oggetto, meritano di esser poste in evidenza
le seguenti disposizioni:
1- in materia di PTC:
>L’articolo
2 (Disposizioni per il piano
territoriale di coordinamento), che, proprio con riferimento al PTC disciplina la localizzazione
degli interventi di competenza delle Province, contemplando anche la possibilità
di procedere mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 21 e ss.
della LR 1/2005; lo stesso art. 2, al comma 3, prevede anche che le province,
in sede di formazione o revisione del PTC, possono attivare forme di
collaborazione con le Autorità di Bacino e con i Comuni competenti, per
l’aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi e per l’adeguamento delle
prescrizioni da adottare a tutela dell’integrità fisica del territorio;
2- in materia di PS:
>l’articolo
3 (Rapporto tra lo statuto del
territorio e le strategie di sviluppo del territorio comunale contenute nel piano strutturale), che stabilisce la
coerenza tra la parte statutaria e la parte strategica del piano strutturale, articolate
per sistemi e subsistemi, prevedendo inoltre che il PS possa definire obiettivi
specifici per le singole utoe (unità territoriali organiche elementari) dallo
stesso piano individuate;
>l’articolo
4, che si
occupa del dimensionamento del piano
strutturale, prescrivendo in particolare che la sostenibilità delle dimensioni
massime sia attestata dalla valutazione integrata, mentre gli standard di cui
al DM 1444/68 rappresentano minimi inderogabili (v. art.4);
>l’articolo 5, che si occupa anch’esso del dimensionamento del PS,
prevedendo che le dimensioni massime sostenibili siano definite tenendo conto
dei seguenti elementi: a) gli insediamenti esistenti e i relativi servizi e
infrastrutture; b) le previsioni insediative del vigente strumento urbanistico,
ove confermate a seguito della valutazione integrata operata dal PS ai sensi
del successivo art.6; c) le ulteriori previsioni insediative, d) le conseguenti
dotazioni di servizi e infrastrutture esistenti e di previsione (v. art.5);
>l’articolo
6, che, disciplinando i rapporti tra
la vecchia e la nuova pianificazione, affida al piano strutturale il compito di
verificare lo stato di attuazione del PRG vigente, sottoponendo alla
valutazione integrata di cui al precedente punto le previsioni insediative che
si intendono confermare e stabilendo altresì che, in caso di incoerenza con il
piano strutturale, si devono prevedere delle misura di salvaguardia;
3- in materia di Regolamento urbanistico:
>l’articolo
8 (Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico),
secondo il quale le prescrizioni che il piano strutturale contiene circa la
definizione degli assetti insediativi, non hanno valore conformativo rispetto
al regime dei suoli e che spetta al regolamento urbanistico la localizzazione
delle previsioni edificatorie;
>l’articolo
10, recante disposizioni per la
gestione del patrimonio edilizio esistente;
>l’articolo 11 recante disposizioni sul recupero del patrimonio
edilizio esistente;
>l’articolo
12, che si occupa dei manufatti dimessi
delle aziende agricole, prevedendo che la dismissione avvenga in coerenza con
le previsioni del PTC e del PS e affidando al RU il compito di prevedere che eventuali
interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica sugli stessi
siano dimensionati in termini di superficie utile lorda e ne sia
preventivamente valutata la compatibilità sotto il profilo paesaggistico e
ambientale;
>L’articolo
13, che introduce una previsione finalizzata alla definizione del
dimensionamento del regolamento urbanistico: l’avviso pubblico con l’invito ai
soggetti interessati a presentare proposte o progetti, che sono valutati dal
comune in sede di adozione del regolamento;
>l’articolo
14, secondo il quale le
addizioni ad insediamenti esistenti fuori dai centri abitati si realizzano
prioritariamente su aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria;
>l’art. 15, che si occupa della riorganizzazione del tessuto
urbanistico prevedendone, in alcuni casi, la realizzazione mediante piani
attuativi o piani complessi di intervento;
>l’articolo
16 disciplina l’istituto della perequazione, applicabile ad ambiti urbani o
territoriali individuati dal regolamento urbanistico o dal piano complesso di
intervento secondo gli indirizzi dettati dal piano strutturale. Compito dell’atto
di governo del territorio è individuare parametri e disposizioni per un’equa
distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà ricomprese negli
ambiti in questione .
-in
materia di Piani attuativi:
>l’articolo
17 , recante la disciplina generale sui
piani attuativi di cui alla legge regionale n. 1/2005, ivi compreso il piano
particolareggiato;
-in
materia di entrata in vigore:
l’articolo
18 prevede che il regolamento si
applica agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del
territorio e alle loro varianti adottati dopo novanta giorni dalla sua entrata
in vigore.
Ricordato
-che
la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo
di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla
stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni
rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise,
rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;
Preso atto
-che
il presente testo di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni
emerse in sede di concertazione istituzionale;
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole
sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 25
dell’11.12.2006.