Decisione n. 25 del 11.12.2006.

Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 75 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” relativo all’attuazione del Titolo V della stessa legge regionale. Decisione della GR n. 25 dell’11.12.2006.

PARERE OBBLIGATORIO

 

Visti in primo luogo

-l’art. 66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che il regolamento in esame da attuazione all’art. 75 della LR 1/2005 (Norme in materia di governo del territorio), che espressamente prevede che sia emanato un apposito regolamento “di attuazione delle disposizioni del presente titolo”, cioè di quella parte della legge contenente la disciplina delle competenze di Regione, Province e Comuni in materia di pianificazione territoriale e di governo del territorio, delle norme procedurali e dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale, dei piani attuativi e di governo del territorio;

 

Atteso in secondo luogo

-che, dalla lettura del regolamento in oggetto, meritano di esser poste in evidenza le seguenti disposizioni:

  1- in materia di PTC:

>L’articolo 2 (Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento), che,  proprio con riferimento al PTC disciplina la localizzazione degli interventi di competenza delle Province, contemplando anche la possibilità di procedere mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 21 e ss. della LR 1/2005; lo stesso art. 2, al comma 3, prevede anche che le province, in sede di formazione o revisione del PTC, possono attivare forme di collaborazione con le Autorità di Bacino e con i Comuni competenti, per l’aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi e per l’adeguamento delle prescrizioni da adottare a tutela dell’integrità fisica del territorio;

  2- in materia di PS:

>l’articolo 3 (Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio  comunale contenute nel piano strutturale), che stabilisce la coerenza tra la parte statutaria e la parte strategica del piano strutturale, articolate per sistemi e subsistemi, prevedendo inoltre che il PS possa definire obiettivi specifici per le singole utoe (unità territoriali organiche elementari) dallo stesso piano individuate;

 

>l’articolo 4, che si occupa del dimensionamento del piano strutturale, prescrivendo in particolare che la sostenibilità delle dimensioni massime sia attestata dalla valutazione integrata, mentre gli standard di cui al DM 1444/68 rappresentano minimi inderogabili (v. art.4);

>l’articolo 5, che si occupa anch’esso del dimensionamento del PS, prevedendo che le dimensioni massime sostenibili siano definite tenendo conto dei seguenti elementi: a) gli insediamenti esistenti e i relativi servizi e infrastrutture; b) le previsioni insediative del vigente strumento urbanistico, ove confermate a seguito della valutazione integrata operata dal PS ai sensi del successivo art.6; c) le ulteriori previsioni insediative, d) le conseguenti dotazioni di servizi e infrastrutture esistenti e di previsione (v. art.5);

 

>l’articolo 6, che, disciplinando i rapporti tra la vecchia e la nuova pianificazione, affida al piano strutturale il compito di verificare lo stato di attuazione del PRG vigente, sottoponendo alla valutazione integrata di cui al precedente punto le previsioni insediative che si intendono confermare e stabilendo altresì che, in caso di incoerenza con il piano strutturale, si devono prevedere delle misura di salvaguardia;

 3- in materia di Regolamento urbanistico:

>l’articolo 8 (Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico), secondo il quale le prescrizioni che il piano strutturale contiene circa la definizione degli assetti insediativi, non hanno valore conformativo rispetto al regime dei suoli e che spetta al regolamento urbanistico la localizzazione delle previsioni edificatorie;

>l’articolo 10, recante disposizioni per la gestione del patrimonio edilizio esistente;

>l’articolo 11 recante disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio esistente;

>l’articolo 12, che si occupa dei manufatti dimessi delle aziende agricole, prevedendo che la dismissione avvenga in coerenza con le previsioni del PTC e del PS e affidando al RU il compito di prevedere che eventuali interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica sugli stessi siano dimensionati in termini di superficie utile lorda e ne sia preventivamente valutata la compatibilità sotto il profilo paesaggistico e ambientale;

>L’articolo 13, che introduce una previsione  finalizzata alla definizione del dimensionamento del regolamento urbanistico: l’avviso pubblico con l’invito ai soggetti interessati a presentare proposte o progetti, che sono valutati dal comune in sede di adozione del regolamento;

>l’articolo 14, secondo il quale le addizioni ad insediamenti esistenti fuori dai centri abitati si realizzano prioritariamente su aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria;

>l’art. 15, che si occupa della riorganizzazione del tessuto urbanistico prevedendone, in alcuni casi, la realizzazione mediante piani attuativi o piani complessi di intervento;

>l’articolo 16 disciplina l’istituto della perequazione, applicabile ad ambiti urbani o territoriali individuati dal regolamento urbanistico o dal piano complesso di intervento secondo gli indirizzi dettati dal piano strutturale. Compito dell’atto di governo del territorio è individuare parametri e disposizioni per un’equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà ricomprese negli ambiti in questione .

-in materia di Piani attuativi:

>l’articolo 17 , recante la disciplina generale sui piani attuativi di cui alla legge regionale n. 1/2005, ivi compreso il piano particolareggiato;

 

-in materia di entrata in vigore:

l’articolo 18 prevede che il regolamento si applica agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio e alle loro varianti adottati dopo novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

Ricordato

-che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise, rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;

 

Preso atto

-che il presente testo di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni emerse in sede di concertazione istituzionale;

 

                                                       DELIBERA

 

1) di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 25 dell’11.12.2006.