Decisione n. 27 del 11.12.2006

Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina del processo di valutazione integrata”. Decisione della GR n. 27 dell’11.12.2006.

PARERE OBBLIGATORIO

 

Visti in primo luogo

-l’art. 66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che il regolamento in esame da attuazione all’art. 11 (Valutazione integrata di piani e programmi) comma 5 della LR 1/2005 (Norme in materia di governo del territorio), che espressamente prevede che sia emanato un apposito regolamento per la disciplina dei criteri, procedure e modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le modalità per l’informazione e la consultazione del pubblico e delle associazioni ambientaliste e le altre organizzazioni interessate;

-che il quadro normativo al quale il regolamento in questione è chiamato a dare attuazione è inoltre rappresentato da due importanti fonti comunitarie ed in particolare: la Direttiva 2001/42/CE del 27/6/2001 (la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e la Direttiva 2003/35/CE (la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la partecipazione del pubblico nell’elaborazione

di taluni piani e programmi);

-che il già citato regolamento di attuazione dell’art. 11 della LR 1/2005 fa da pendant al già vigente Regolamento 51/R del 2/11/2006 (Regolamento di disciplina del processo di valutazione integrata degli strumenti di programmazione di competenza della Regione  - art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” -), sul quale il Consiglio delle Autonomie locali espresse il proprio parere favorevole nella seduta del 12.12.2005;

 

Atteso in secondo luogo

-che, dalla lettura del regolamento in oggetto, emergono i seguenti elementi più qualificanti:

a)l’integrazione (v. art. 4) del procedimento di valutazione integrata con quello di formazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio, agli effetti ambientali dei quali  è diretta la valutazione;

b)la facoltà riconosciuta ai Comuni  (v. art. 2 commi 2 e 3) di limitare od escludere la valutazione integrata per gli atti di governo del territorio, attraverso apposita previsione del piano strutturale, recante adeguate motivazioni che siano fondate sui criteri per l’applicabilità della valutazione integrata di cui all’art. 14 della LR 1/2005;

c)le caratteristiche più salienti della fase di valutazione iniziale (v. art. 5) e cioè: la valutazione di fattibilità tecnica, la valutazione sulla coerenza con gli altri atti di pianificazione o di governo del territorio relativi al medesimo ambito territoriale, la individuazione delle idonee forme di partecipazione;

d)le caratteristiche più salienti della fase di valutazione intermedia (v. art. 7) e cioè: la valutazione sulla coerenza interna (cfr.art. 8 comma 1 lett. a) e b) ), la valutazione sugli effetti attesi sotto il profilo ambientale, sociale, economico etc.;

e)la relazione di sintesi (v. art. 10), che ripercorre le fasi del processo di valutazione, le scelte operate con le motivazioni relative, l’individuazione dei sistemi di monitoraggio della gestione del piano e per la valutazione della fase attuativa;

f)la previsione di modalità semplificate di valutazione (v. art. 11) nel caso in cui essa riguardi varianti degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio;

g)la limitazione, per ciò che riguarda gli atti di governo del territorio, della partecipazione ai contenuti previsionali individuati dall’ente procedente nel PS o nel PTC;

 

Ricordato

-che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise, rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;

 

Preso atto

-che il presente testo di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni emerse in sede di concertazione istituzionale;

 

Considerato

-che, con riferimento all’art.2 (Ambito di applicazione) del presente regolamento, siano da porre in rilievo i due seguenti elementi:

   >da un lato il comma 2, che  riprende in modo pedissequo l’art.11 comma 1 della LR 1/2005, riconoscendo ai Comuni la facoltà di sottrarre  gli atti di governo del territorio alla valutazione integrata, attraverso un’apposita previsione del Piano Strutturale;

   >dall’altro lato il comma 3, secondo il quale gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata, ma tale esclusione è soggetta a motivazione;

 

Ritenuto

-che la formulazione del citato comma 3 dell’art.2 del regolamento esaminato possa condurre ad equivoci circa la effettiva portata della norma contenuta al precedente comma 2, la quale stabilisce che il Piano Strutturale possa prevedere una volta per tutte quali atti di governo del territorio siano esclusi dalla valutazione integrata, senza che tale esclusione vada di volta in volta motivata, essendo viceversa ragionevole pensare che tale necessità di motivazione si presenti soltanto per quegli atti comunali di governo del territorio diversi ed ulteriori rispetto a quelli già individuati dal Piano Strutturale;

-che sia conseguentemente necessario riformulare il citato art. 2 comma 3, in modo da renderne inequivoca l’interpretazione e l’applicazione nel senso anzidetto;

 

                                                       DELIBERA

 

1)      di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 27 dell’11.12.2006, alla seguente condizione:

-che il comma 3 dell’art.2 sia riformulato secondo quanto detto al primo punto del Ritenuto di cui alla premessa del presente atto.