Decisione n. 27 del 11.12.2006
Proposta di “Regolamento di attuazione dell’art. 11,
comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio). Disciplina del processo di valutazione integrata”. Decisione della
GR n. 27 dell’11.12.2006.
PARERE OBBLIGATORIO
Visti in primo luogo
-l’art.
66 dello Statuto regionale;
-la
LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il
Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-la
proposta di regolamento in oggetto;
Atteso in primo luogo
-che
il regolamento in esame da attuazione all’art. 11 (Valutazione integrata di
piani e programmi) comma 5 della LR 1/2005 (Norme in materia di governo del
territorio), che espressamente prevede che sia emanato un apposito regolamento
per la disciplina dei criteri, procedure e modalità tecniche per
l’effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il
monitoraggio degli effetti, nonché le modalità per l’informazione e la
consultazione del pubblico e delle associazioni ambientaliste e le altre
organizzazioni interessate;
-che
il quadro normativo al quale il regolamento in questione è chiamato a dare
attuazione è inoltre rappresentato da due importanti fonti comunitarie ed in
particolare: la Direttiva 2001/42/CE del 27/6/2001 (la direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente) e la Direttiva 2003/35/CE (la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione
di
taluni piani e programmi);
-che
il già citato regolamento di attuazione dell’art. 11 della LR 1/2005 fa da
pendant al già vigente Regolamento 51/R del 2/11/2006 (Regolamento di
disciplina del processo di valutazione integrata degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione
- art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia
di programmazione regionale” e art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 “Norme per il governo del territorio” -), sul quale il Consiglio delle
Autonomie locali espresse il proprio parere favorevole nella seduta del
12.12.2005;
Atteso in secondo luogo
-che,
dalla lettura del regolamento in oggetto, emergono i seguenti elementi più
qualificanti:
a)l’integrazione
(v. art. 4) del procedimento di valutazione integrata con quello di formazione
degli atti di pianificazione e di governo del territorio, agli effetti
ambientali dei quali è diretta la
valutazione;
b)la
facoltà riconosciuta ai Comuni (v. art.
2 commi 2 e 3) di limitare od escludere la valutazione integrata per gli atti
di governo del territorio, attraverso apposita previsione del piano
strutturale, recante adeguate motivazioni che siano fondate sui criteri per
l’applicabilità della valutazione integrata di cui all’art. 14 della LR 1/2005;
c)le
caratteristiche più salienti della fase di valutazione iniziale (v. art. 5) e
cioè: la valutazione di fattibilità tecnica, la valutazione sulla coerenza con
gli altri atti di pianificazione o di governo del territorio relativi al
medesimo ambito territoriale, la individuazione delle idonee forme di
partecipazione;
d)le
caratteristiche più salienti della fase di valutazione intermedia (v. art. 7) e
cioè: la valutazione sulla coerenza interna (cfr.art. 8 comma 1 lett. a) e b)
), la valutazione sugli effetti attesi sotto il profilo ambientale, sociale,
economico etc.;
e)la
relazione di sintesi (v. art. 10), che ripercorre le fasi del processo di
valutazione, le scelte operate con le motivazioni relative, l’individuazione
dei sistemi di monitoraggio della gestione del piano e per la valutazione della
fase attuativa;
f)la
previsione di modalità semplificate di valutazione (v. art. 11) nel caso in cui
essa riguardi varianti degli atti di pianificazione territoriale e di governo
del territorio;
g)la
limitazione, per ciò che riguarda gli atti di governo del territorio, della
partecipazione ai contenuti previsionali individuati dall’ente procedente nel
PS o nel PTC;
Ricordato
-che
la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata nella seduta del Tavolo
di concertazione interistituzionale del 27 novembre 2006, essendo stata sulla
stessa raggiunta l’intesa tra la Giunta Regionale e le associazioni
rappresentative degli enti locali, con alcune proposte di modifica condivise,
rimesse ad una successiva miglior formulazione da parte degli uffici;
Preso atto
-che
il presente testo di regolamento adottato dalla GR risponde alle indicazioni
emerse in sede di concertazione istituzionale;
Considerato
-che,
con riferimento all’art.2 (Ambito di applicazione) del presente regolamento,
siano da porre in rilievo i due seguenti elementi:
>da un lato il comma 2, che riprende in modo pedissequo l’art.11 comma 1
della LR 1/2005, riconoscendo ai Comuni la facoltà di sottrarre gli atti di governo del territorio alla
valutazione integrata, attraverso un’apposita previsione del Piano Strutturale;
>dall’altro lato il comma 3, secondo il
quale gli atti comunali di governo del territorio che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di
governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata, ma
tale esclusione è soggetta a motivazione;
Ritenuto
-che
la formulazione del citato comma 3 dell’art.2 del regolamento esaminato possa
condurre ad equivoci circa la effettiva portata della norma contenuta al
precedente comma 2, la quale stabilisce che il Piano Strutturale possa
prevedere una volta per tutte quali atti di governo del territorio siano
esclusi dalla valutazione integrata, senza che tale esclusione vada di volta in
volta motivata, essendo viceversa ragionevole pensare che tale necessità di
motivazione si presenti soltanto per quegli atti comunali di governo del
territorio diversi ed ulteriori rispetto a quelli già individuati dal Piano
Strutturale;
-che
sia conseguentemente necessario riformulare il citato art. 2 comma 3, in modo
da renderne inequivoca l’interpretazione e l’applicazione nel senso anzidetto;
DELIBERA
1) di esprimere parere
favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della GR n. 27
dell’11.12.2006, alla seguente condizione:
-che il
comma 3 dell’art.2 sia riformulato secondo quanto detto al primo punto del
Ritenuto di cui alla premessa del presente atto.