Firenze,
lì 7 marzo 2008
- Al presidente della Giunta regionale
e p. c. - Al presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 6°
Decisione n. 3 del 4.02.2008
Regolamento
di attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81
(Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia
di risorse idriche)). Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei
consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.
Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Dott.ssa Marinella
Romoli
Decisione
n. 3 del 4.02.2008
Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della legge
regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)). Disposizioni per la
riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del
servizio idrico integrato. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri
previsti dallo Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con decisione
n. 3 del 4 febbraio 2008;
Rilevato in primo luogo
Il
regolamento costituisce attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21
luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche)” nel quale si prevede che con
regolamento siano definiti:
-
l’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di
comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela
della risorsa destinata al consumo umano;
-
la definizione dei criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di
privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
Ritenuto in secondo luogo
Sono
previsti criteri per la costituzione delle riserve idriche e per la corretta realizzazione
degli accumuli da adottarsi nell’ambito della strategia di pianificazione
territoriale e negli atti di governo del territorio.
Considerato
Che
è stata acquisita l’intesa con le associazioni rappresentative degli enti
locali al Tavolo di concertazione istituzionale del 3 dicembre 2007.
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta regionale del 4
febbraio 2008 n. 3.