Decisione
n. 6 del 27.08.2007
Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale del 25 febbraio 2004 n. 13/R Testo unico dei
regolamenti regionali di attuazione della L.R. 12
gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri
previsti dallo Statuto. Ritiro della decisione GR n. 11 dell’27.11.2006.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Vista in secondo luogo
-
la decisione in oggetto;
-
la relazione illustrativa che accompagna la proposta di modifica e dalla quale
si evince come volontà principale quella di aggiornare il TU dei regolamenti
regionali di attuazione della Legge Regionale n. 3/1994 rispetto alle recenti
modifiche normative introdotte con Regolamento 2075/2005 e con Legge Regionale
n. 19/2007;
-
che le parti più significative della proposta riguardano:
a)
la reintroduzione del divieto di detenzione e uso di uccelli da usare come
richiami vivi privi di anello inamovibile e numerato;
b)
l’introduzione di una specifica spiegazione del comportamento che il cacciatore
deve tenere al termine del primo anno di validità dell’autorizzazione
provinciale rilasciata per effettuare gli appostamenti fissi, alla luce del
fatto che un eventuale inadempimento ne comporta come sanzione la decadenza
immediata;
c)
la garanzia di monitoraggio costante della trichinosi sui cinghiali selvatici;
d)
il consentito utilizzo del piccione domestico come richiamo negli appostamenti
fissi per trampolieri e palmipedi, qualora esso risulti ad oggi vietato in
relazione a specifiche misure di prevenzione riferite a particolari virus come
quello dell’influenza aviaria;
-
che la materia oggetto della decisione n. 6/2007 rientra tra quelle per cui è stata richiesta la procedura semplificata di
concertazione e confronto di cui all’articolo 14 del Protocollo d’intesa tra
Giunta regionale ed enti locali, sottoscritto in data 6 febbraio 2006 dai
rappresentanti di Giunta, ANCI, UNCEM e URPT;
Considerato
-
che non sono state presentate osservazioni da parte delle Associazioni
rappresentative degli enti locali e che perciò debba registrarsi una loro
sostanziale adesione;
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla proposta di Regolamento di cui alla
Decisione della Giunta Regionale del 27 agosto 2007 n. 6.