Decisione n. 6 del 27.08.2007

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 febbraio 2004 n. 13/R Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto. Ritiro della decisione GR n. 11 dell’27.11.2006.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

- la decisione in oggetto;

- la relazione illustrativa che accompagna la proposta di modifica e dalla quale si evince come volontà principale quella di aggiornare il TU dei regolamenti regionali di attuazione della Legge Regionale n. 3/1994 rispetto alle recenti modifiche normative introdotte con Regolamento 2075/2005 e con Legge Regionale n. 19/2007;

 

Atteso in primo luogo

- che le parti più significative della proposta riguardano:

a) la reintroduzione del divieto di detenzione e uso di uccelli da usare come richiami vivi privi di anello inamovibile e numerato;

b) l’introduzione di una specifica spiegazione del comportamento che il cacciatore deve tenere al termine del primo anno di validità dell’autorizzazione provinciale rilasciata per effettuare gli appostamenti fissi, alla luce del fatto che un eventuale inadempimento ne comporta come sanzione la decadenza immediata;

c) la garanzia di monitoraggio costante della trichinosi sui cinghiali selvatici;

d) il consentito utilizzo del piccione domestico come richiamo negli appostamenti fissi per trampolieri e palmipedi, qualora esso risulti ad oggi vietato in relazione a specifiche misure di prevenzione riferite a particolari virus come quello dell’influenza aviaria;

 

Ricordato

- che la materia oggetto della decisione n. 6/2007 rientra tra quelle per cui è stata richiesta la procedura semplificata di concertazione e confronto di cui all’articolo 14 del Protocollo d’intesa tra Giunta regionale ed enti locali, sottoscritto in data 6 febbraio 2006 dai rappresentanti di Giunta, ANCI, UNCEM e URPT;

 

 

Considerato

- che non sono state presentate osservazioni da parte delle Associazioni rappresentative degli enti locali e che perciò debba registrarsi una loro sostanziale adesione;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla proposta di Regolamento di cui alla Decisione della Giunta Regionale del 27 agosto 2007 n. 6.