Osservazioni
in merito al Testo unificato delle pdl. Nn. 115,
206 e 207 in materia di consorzi
di bonifica predisposto dal gruppo di lavoro costituito tra la II
e VI commissione consiliare.
Vista
-la proposta di legge in materia di consorzi di bonifica trasmessa
con nota del presidente della VI Commissione consiliare del 6 giugno
u.s.;
Ricordato
in primo luogo
-che la proposta di legge in questione, che apporta modifiche alla
L.R. 5 maggio 1994, n.34 recante "Norme in materia di bonifica",
è stata elaborata da un gruppo di lavoro costituito dalle
Commissioni consiliari II e VI, allo scopo di unificare tre diverse
proposte di legge presentate sul medesimo argomento ed in particolare
la n.115, la n.206 e la n.207;
Ricordato
in secondo luogo
-che il Consiglio delle Autonomie locali ha già approvato
ben quattro pareri relativi ad altrettante proposte di legge in
materia di Consorzi di bonifica (il primo del 26 ottobre 2001 sulla
p.d.l. 115, il secondo del 12 luglio 2002 su di un emendamento proposto
dalla Giunta regionale alla stessa p.d.l. 115, il terzo del 28 novembre
2002 sulla p.d.l. 206 ed il quarto sempre il 28 novembre 2002 sulla
p.d.l.207), nonché un ordine del giorno nella seduta del
28 novembre 2002;
Atteso
in primo luogo
-che il contenuto della proposta di legge già citata sia
da considerare in sintonia con l'orientamento espresso dal C.d.A.L.
nei quattro precedenti pareri relativi alle ricordate proposte di
legge, nonché nell'ordine del giorno rammentato, con particolare
riguardo alle questioni dell'eliminazione della doppia imposizione
e del reperimento di risorse finanziarie sostitutive a favore dei
Consorzi attraverso l'istituzione di un canone a carico del gestore
del ciclo integrato;
Atteso
in secondo luogo
-che, sempre a proposito della consonaza tra la proposta di legge
esaminata e le posizioni in precedenza già espresse dal C.d.A.L.,
sia da considerare particolarmente significativo il rafforzamento
del ruolo degli enti locali nell'assetto istituzionale dei Consorzi,
realizzato attraverso le disposizioni di cui agli artt.5 e 6 della
proposta di legge, che stabiliscono nel 50% la quota -da ritenere
assolutamente non riducibile, pena la perdita di senso della riforma
nel suo complesso - dei membri, rispettivamente, del Consiglio dei
delegati e della Deputazione amministrativa, nominati dalla Provincia;
Atteso
in terzo luogo
-che, con riferimento al canone dovuto ai consorzi di bonifica,
a titolo di contributo per le spese consortili, da parte del gestore
del servizio idrico integrato, la disciplina di cui all'art.4 della
p. di l. esaminata, riguardante l'apposita convenzione da stipularsi
tra i consorzi di bonifica e gli AATO, non preveda garanzie adeguate
per i comuni, nel caso in cui si verificasse un mancato pagamento
ai consorzi del canone appena descritto da parte del gestore del
servizio idrico integrato;
Vista
-la nota della Consulta difesa del suolo dell'ANCI Toscana del 12.6.03
in merito alla proposta di legge elaborata dal gruppo di lavoro
costituito dalle Commissioni II e VI del C.R., contenente un giudizio
sostanzialmente positivo sul contenuto della proposta ed anche due
richieste di modifica di portata limitata;
Preso
atto
-che le valutazioni positive dell'ANCI sono del tutto coerenti con
quelle del C.d.A.L. appena riportate;
Ritenuto
-che siano condivisibili e da sottoscrivere le richieste di modifica
avanzate nella richiamata nota dell'ANCI;
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
1)
esprime apprezzamento per la proposta di legge esaminata;
2) fa proprie le proposte di modifica avanzate dalla Consulta Difesa
del Suolo ANCI Toscana:
a) all'art. 3, comma 1, punto 1, sostituire "sentite le province
competenti, le comunità montane e i comuni interessati per
territorio" con "in accordo con le province competenti
e sentite le comunità montane e i comuni interessati per
territorio";
b) all'art. 4, comma 1, punto 7, sostituire "entro 31 dicembre
2003" con entro tre mesi dalla data di approvazione del nuovo
piano di classifica";
3) propone che sia apportata una ulteriore modifica all'art.4, in
modo tale da prevedere una seria garanzia a favore dei comuni, nel
caso in cui non fosse pagato il canone di cui allo stesso art.4
comma 9 della proposta di legge.
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