Osservazioni in merito al Testo unificato delle pdl. Nn. 115, 206 e 207 in materia di consorzi di bonifica predisposto dal gruppo di lavoro costituito tra la II e VI commissione consiliare.

Vista
-la proposta di legge in materia di consorzi di bonifica trasmessa con nota del presidente della VI Commissione consiliare del 6 giugno u.s.;

Ricordato in primo luogo
-che la proposta di legge in questione, che apporta modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n.34 recante "Norme in materia di bonifica", è stata elaborata da un gruppo di lavoro costituito dalle Commissioni consiliari II e VI, allo scopo di unificare tre diverse proposte di legge presentate sul medesimo argomento ed in particolare la n.115, la n.206 e la n.207;

Ricordato in secondo luogo
-che il Consiglio delle Autonomie locali ha già approvato ben quattro pareri relativi ad altrettante proposte di legge in materia di Consorzi di bonifica (il primo del 26 ottobre 2001 sulla p.d.l. 115, il secondo del 12 luglio 2002 su di un emendamento proposto dalla Giunta regionale alla stessa p.d.l. 115, il terzo del 28 novembre 2002 sulla p.d.l. 206 ed il quarto sempre il 28 novembre 2002 sulla p.d.l.207), nonché un ordine del giorno nella seduta del 28 novembre 2002;

Atteso in primo luogo
-che il contenuto della proposta di legge già citata sia da considerare in sintonia con l'orientamento espresso dal C.d.A.L. nei quattro precedenti pareri relativi alle ricordate proposte di legge, nonché nell'ordine del giorno rammentato, con particolare riguardo alle questioni dell'eliminazione della doppia imposizione e del reperimento di risorse finanziarie sostitutive a favore dei Consorzi attraverso l'istituzione di un canone a carico del gestore del ciclo integrato;

Atteso in secondo luogo
-che, sempre a proposito della consonaza tra la proposta di legge esaminata e le posizioni in precedenza già espresse dal C.d.A.L., sia da considerare particolarmente significativo il rafforzamento del ruolo degli enti locali nell'assetto istituzionale dei Consorzi, realizzato attraverso le disposizioni di cui agli artt.5 e 6 della proposta di legge, che stabiliscono nel 50% la quota -da ritenere assolutamente non riducibile, pena la perdita di senso della riforma nel suo complesso - dei membri, rispettivamente, del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa, nominati dalla Provincia;

Atteso in terzo luogo
-che, con riferimento al canone dovuto ai consorzi di bonifica, a titolo di contributo per le spese consortili, da parte del gestore del servizio idrico integrato, la disciplina di cui all'art.4 della p. di l. esaminata, riguardante l'apposita convenzione da stipularsi tra i consorzi di bonifica e gli AATO, non preveda garanzie adeguate per i comuni, nel caso in cui si verificasse un mancato pagamento ai consorzi del canone appena descritto da parte del gestore del servizio idrico integrato;

Vista
-la nota della Consulta difesa del suolo dell'ANCI Toscana del 12.6.03 in merito alla proposta di legge elaborata dal gruppo di lavoro costituito dalle Commissioni II e VI del C.R., contenente un giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto della proposta ed anche due richieste di modifica di portata limitata;

Preso atto
-che le valutazioni positive dell'ANCI sono del tutto coerenti con quelle del C.d.A.L. appena riportate;


Ritenuto
-che siano condivisibili e da sottoscrivere le richieste di modifica avanzate nella richiamata nota dell'ANCI;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

1) esprime apprezzamento per la proposta di legge esaminata;
2) fa proprie le proposte di modifica avanzate dalla Consulta Difesa del Suolo ANCI Toscana:
a) all'art. 3, comma 1, punto 1, sostituire "sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territorio" con "in accordo con le province competenti e sentite le comunità montane e i comuni interessati per territorio";
b) all'art. 4, comma 1, punto 7, sostituire "entro 31 dicembre 2003" con entro tre mesi dalla data di approvazione del nuovo piano di classifica";
3) propone che sia apportata una ulteriore modifica all'art.4, in modo tale da prevedere una seria garanzia a favore dei comuni, nel caso in cui non fosse pagato il canone di cui allo stesso art.4 comma 9 della proposta di legge.


 

.