PDL 2 (d’iniziativa popolare) “Ripubblicizzazione
del servizio idrico integrato della Regione Toscana”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
-la
LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il
Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il
Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la
PDL 2 d’iniziativa popolare in oggetto;
Atteso
-che la PDL 2 muove dal principio secondo cui l’acqua è una risorsa fondamentale, ma esauribile, che pertanto necessita di uno speciale regime di tutela, imperniato sui seguenti capisaldi:
>l’affermazione del diritto inalienabile
ed imprescrittibile di accesso all’acqua per ogni individuo;
>il perseguimento della qualità, del
risparmio e del riuso della risorsa idrica;
>l’affermazione della proprietà e della
gestione pubbliche della risorsa idrica e degli apparati tecnologici
strumentali alla sua captazione, produzione e trasporto;
>l’introduzione di strumenti istituzionali
di governo democratico e partecipazione dei cittadini e dei lavoratori nelle
principali scelte riguardanti la risorsa idrica, nonché di tutela dei
lavoratori impiegati nel servizio idrico.
-che
lo speciale regime pubblico di tutela che la PDL 2 intende istaurare può essere
così schematicamente sintetizzato:
a)prescrizione
del dimezzamento dei prelievi per uso non potabile entro il 2015, da realizzare
soprattutto attraverso una normativa d’attuazione (da approvare con “apposita
deliberazione del Presidente della regione Toscana”), che:
-condizioni
la programmazione di nuovi insediamenti alla disponibilità della risorsa
idrica;
-prescriva
(attraverso gli strumenti urbanistici) che i progetti delle nuove costruzioni
prevedano due distinte reti idriche: una relativa all’acqua potabile, l’altra
all’acqua non potabile;
-disciplini
la realizzazione del riciclo completo delle acque reflue;
-promuova
il recupero dell’acqua piovana;
b)affermazione
della proprietà pubblica (inalienabile) delle reti e delle infrastrutture;
c)prescrizione
della possibilità di affidare la gestione del servizio idrico esclusivamente a
società interamente di proprietà degli enti affidanti (o ad altri soggetti
pubblici), poste sotto la direzione dei medesimi, non cedibili (in tutto o in
parte), destinate a svolgere la loro attività esclusivamente nell’ambito
dell’ente affidante e tenute ad applicare ai propri dipendenti il regime del
personale degli enti locali;
d)previsione
di due diversi tipi della fine delle gestioni in essere con società private o
miste:
-una
decadenza generalizzata, ope legis, a far data dall’1/8/08;
-un
recesso (anche immediato) dall’affidamento esercitatile da parte di quei Comuni
che intendano gestire direttamente il servizio, con la connessa facoltà di
uscita dall’ATO di riferimento e di riacquisizione degli impianti e delle
strutture;
e)previsione
dell’assegnazione della gestione del servizio da parte degli ATO ad un gestore
unico, salvo due tipi di deroga: una riguarda i comuni che abbiano esercitato
il diritto di recesso di cui all’ultimo capoverso del precedente punto d);
l’altra è per le società ed imprese consortili concessionarie dei servizi, fino
alla scadenza della concessione;
f)integrale
cambiamento della struttura della tariffa, così concepita:
-una
quota di erogazione giornaliera gratuita pro capite (quaranta litri), comunque
garantita;
-una
fascia di consumo ordinario giornaliero pro capite (fino a cento litri), alla
quale applicare una tariffa ordinaria;
-scaglioni
crescenti della tariffa da applicare ai consumi eccedenti la fascia ordinaria;
-scorporo
(da effettuarsi a cura degli ATO) della parte della tariffa riferibile alla
depurazione;
g)introduzione
dell’obbligo per i sindaci di consultazione (con efficacia vincolante) dei
consigli comunali (con discussioni da effettuarsi nel corso di sedute aperte)
su problematiche ed atti relativi al servizio idrico, di particolare rilievo;
h)costituzione
in ogni ATO di un organo collegiale consultivo, denominato “Consulta del
diritto all’acqua”, composto da non più
di 15 membri (5 eletti dai lavoratori del servizio idrico e 10 dall’assemblea
degli utenti); la Consulta esprime parere obbligatorio sui medesimi affari per
i quali è previsto il parere vincolante (la consultazione di cui al precedente
punto g) dei consigli comunali e, in caso di parere difforme della Consulta, il
provvedimento è rinviato al consiglio comunale per il riesame;
-che,
alla stregua del testo in esame, risulta (ancorché solo potenzialmente)
ulteriormente ampliata la deroga già criticata in riferimento alla PDL 22 di
cui sopra;
Considerato
in secondo luogo
-che
si segnalano problemi di compatibilità con svariate fonti normative ed in
particolare:
A)per quanto riguarda la Costituzione:
-art.114, con riferimento all’autonomia statutaria dei comuni nella disciplina del potere di controllo sugli enti dipendenti;
-art.117, con riferimento al potere regolamentare dei
comuni in materia di disciplina delle funzioni attribuite;
B)circa la L.36/94 (disposizioni in materia di risorse idriche):
-art.8, con riferimento al modello organizzativo territoriale prescelto per il servizio (A.T.O.) e la contraddizione in tal senso esistente all’interno della PDL esaminata;
-art.13, con riferimento al potere di determinazione della tariffa da parte dei comuni;
C)circa l’osservanza dello Statuto regionale (artt.42 e 63), va messa in evidenza l’attribuzione ad una fonte regolamentare regionale (tali sembrano essere “le specifiche norme” di cui all’art.2 comma 2 della PDL ancorché contenute nella “apposita deliberazione del Presidente della Giunta Regionale”) della disciplina di oggetti che sembrano invece riservati alla legge regionale e che incidono in un quadro ordinamentale che vede una presenza importante degli enti locali (e dei comuni in particolare), sia sotto il profilo delle competenze amministrative che regolamentari;
D)circa la legislazione regionale:
-LR 81/1995 (Norme di attuazione della L.36/1994”Disposizioni in materia di risorse idriche”);
-LR 26/1997 (Norme d’indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n.36);
Considerato
in terzo luogo
-che
vadano infine messi in rilievo
a)
il
macchinoso rapporto tra il potere consultivo (vincolante) attribuito al
consiglio comunale ex art.8 e quello
invece attribuito alla Consulta del diritto all’acqua di cui all’art.9;
b)
il
contraddittorio rapporto tra l’affidamento del servizio ad un unico gestore da
parte degli ATO (v.art.5) e, al contempo, il potere di controllo, direzione e
coordinamento esercitati sul gestore unico dai diversi enti (i comuni)
affidanti.
DELIBERA
1)
di
esprimere parere negativo sulla PDL 2 d’iniziativa popolare