PDL 101 “Bilancio di
previsione per l’anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Assestamento”.
IL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del
Consiglio delle Autonomie locali”;
-l’art. 24 bis della LR 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”, come
aggiunto dalla LR 27 dicembre 2004, n.76;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle
Autonomie locali;
-La PDL 101 di cui all’oggetto;
-
Che con la PDL 101, come del resto discende dalla
natura stessa dell’atto di assestamento di bilancio, si provvede
all’aggiornamento dei dati previsionali del bilancio, sulla base dei dati del
risultato di amministrazione definitivamente determinato dall’approvazione del
consuntivo relativo all’anno precedente;
-
Che, in coerenza di quanto sopra, la PDL 101 di
assestamento del bilancio contiene le variazioni alle UPB derivanti
dall’aggiornamento dei residui attivi e passivi del risultato di
amministrazione;
-
Che, in generale, si può osservare che i movimenti
contabili in più integrano un avanzo che non era stato iscritto o era stato
iscritto per difetto, mentre i movimenti contabili in meno tolgono un avanzo
iscritto anticipatamente in eccesso oppure lo sostituiscono con una nuova
competenza se si tratta di partite finanziate da risorse vincolate;
-che la PDL 101, per la stessa natura dell’atto di
assestamento del bilancio, non presenta contenuti rilevanti ai fini della sfera
delle competenze degli enti locali;
Richiamata
-la propria risoluzione collegata al parere sulla
PDL 12 relativa all’assestamento di bilancio dello scorso anno, approvata nella
seduta del 1 luglio 2005;
Ritenuto
-di dover confermare integralmente il senso e la
finalità della risoluzione di cui al precedente punto;
DELIBERA
1)
di
esprimere parere favorevole, per
quanto di competenza, sulla PDL 101.
2)
di
allegare al presente atto la propria risoluzione citata in premessa allo
scopo
fornirne opportuna
conoscenza alla competente Commissione consiliare.
3)
di
incaricare il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di rinnovare al Presidente della Giunta
regionale la richiesta di assumere l’iniziativa per l’abrogazione dell’art.24
bis della LR 36/2001, per tutte le
ragioni contenute nella risoluzione di cui al precedente punto 2.
-che in occasione della richiesta di parere sulla la PDL n.12 “Bilancio di previsione per l’anno 2005 e pluriennale 2005/2007. Assestamento”, rivoltaci ai sensi dell’art.24 bis della LR 36/2001 in materia di ordinamento contabile, è emerso un serio problema giuridico, che riguarda il regime delle competenze del CdAL ;
-che, per ciò che riguarda il tema dei pareri obbligatori del CdAL, in base all’art.12 comma 1 della LR 36/2000 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), lo stesso CdAL esprimere pareri obbligatori -oltre che “sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali”- anche “sulla proposta del bilancio regionale”;
-che il comma 2 dello stesso art.12 stabilisce poi le modalità procedurali per l’espressione dei pareri, anche attraverso un rinvio al regolamento interno del consiglio regionale;
-che, in sostanza, in virtù della disciplina richiamata, il CdAL ha 30 gg. di tempo per l’espressione del parere, decorrenti dalla data di trasmissione da parte dell’ufficio atti del Consiglio regionale, dopo di che la Commissione consiliare competente può esprimere a sua volta il proprio parere, anche in assenza del parere del CdAL;
Ricordato in secondo luogo
-che, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, all’accennata tipologia di parere obbligatorio se ne è aggiunta un’altra, riguardante i pareri sulle proposte dei regolamenti di competenza della Giunta regionale (v. art.66 comma 3 Statuto), con riferimento ai quali la richiesta perviene dalla segreteria della Giunta ed è a questa ultima che i pareri sono indirizzati, seguendo le stesse modalità (in quanto applicabili) previste per i pareri resi al Consiglio regionale, ciò almeno fino a quando la LR 36/2000 non sarà stata adeguata allo Statuto;
Richiamato
-il
nuovo tipo di parere obbligatorio introdotto dall’art.24 bis LR 36/2001 nel
dicembre dello scorso anno, con una legge ( si tratta della LR 24 dicembre 2004
n.76) che modificò svariati articoli della LR 36/2001 Ordinamento contabile
della Regione toscana, la cui relativa proposta non era stata trasmessa
CdAL per l’espressione del parere obbligatorio in ragione del suo oggetto (si
richiama quanto detto poc’anzi a proposito dell’art.12 LR 36/2000 che specifica
le materie su cui è previsto il nostro parere obbligatorio);
Atteso
-che
con la disposizione di cui sopra è stato inopinatamente previsto un ulteriore tipo di parere
obbligatorio del CdAL, sottoposto dalla
Giunta al Consiglio delle Autonomie locali “contestualmente alla presentazione
al Consiglio regionale” e riguardante “la legge di bilancio e l’eventuale legge
finanziaria, con i relativi allegati, nonché la legge di assestamento del
bilancio, affinché esprima su di esse il proprio parere, rispettivamente entro
il 30 novembre ed il 30 maggio”;
1)Tutta la gamma dei pareri obbligatori sui principali atti legislativi in materia di bilanci regionali, può ritenersi ricompresa nella specifica disposizione di cui all’art.12 comma 1 ultimo periodo della LR 36/2000, che del resto è molto simile a quella dell’art.66 comma 3 dello Statuto.
Anche se nelle due citate disposizioni non c’è un esplicito accenno alla legge finanziaria e all’assestamento di bilancio, si può osservare che:
a) la legge finanziaria, in quanto legge che investe la sfera delle competenze degli enti locali, fa già parte della tipologia degli atti sottoposti al parere obbligatorio degli enti locali ai sensi del citato art.12 LR 36/2000, tanto è vero che, ad oggi, è sempre stata trasmessa al CdAL per l’espressione del parere;
b) l’assestamento di bilancio, per la sua intrinseca natura (si tratta dell’aggiornamento dei dati previsionali di bilancio tenendo conto dell’avanzo di amministrazione definitivamente determinato in sede di approvazione del consuntivo relativo all’anno precedente), ben difficilmente può incidere o, comunque, comportare mutamenti nella sfera delle competenze degli enti locali;
2)Ove si fosse ritenuto indispensabile menzionare espressamente, quali distinti oggetti del parere obbligatorio del CdAL, la legge finanziaria e l’assestamento di bilancio, era sufficiente limitarsi ad integrare la più volte citata disposizione dell’art.12 della LR 36/2000, evitando di inserire, quale vera e propria norma intrusa, in una legge di settore, una tacita modifica della disciplina sulle competenze del CdAL.
3)La modifica introdotta prevede un nuovo tipo di parere obbligatorio (gli altri due sono quelli resi al Consiglio regionale e alla Giunta), che contraddice non solo il modello istituzionale disegnato dalla LR 36/2000, ma anche dallo Statuto.
Infatti, mentre, secondo il modello vigente, i pareri che il CdAL da alla Giunta regionale concernono soltanto i regolamenti della Giunta stessa (in tutti gli altri casi la sua attività consultiva è diretta al Consiglio regionale, presso il quale il CdAL è istituito e nel procedimento legislativo del quale è inserito), l’art.24 bis della LR 36/2001 ha costruito un parere del CdAL da dare direttamente alla Giunta regionale su atti legislativi, entro scadenze temporali diverse da quelle ordinarie (entro il 30 novembre ed il 31 maggio a seconda dei casi) e con la paradossale conseguenza che lo stesso parere debba poi essere reso anche alla competente commissione consiliare, ma, stavolta, nei termini ordinari (30 gg. dal ricevimento).
1) sottolinea in modo pressante la necessità di riparare all’errore descritto, con l’abrogazione dell’art. 24 bis della LR 36/2001;
2) segnala sin d’ora l’opportunità di perseguire tale scopo in occasione del previsto adeguamento della LR 36/2000 al nuovo Statuto regionale.