Delibera
n. 1090 del 22.12.2008
Modifiche
al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8
maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge
regionale 4 febbraio 2005, n. 26 – tutela del patrimonio zootecnico soggetto a
predazione). Approvazione ai fini dell’acquisizione del parere previsto
dall’articolo 66, comma 3, dello Statuto.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2009
Visti in primo luogo
-
l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
-
il Regolamento interno del Consiglio Regionale;;
-
il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
Esaminata
-
la proposta di regolamento in oggetto approvata dalla Giunta Regionale con delibera
n. 1090 del 22 dicembre 2008;
Atteso
-
che la legge regionale 4 febbraio 2005 “Tutela
del patrimonio zootecnico soggetto a predazione” ha disciplinato il
fenomeno della predazione del patrimonio zootecnico regionale da parte di
specie carnivore selvatiche;
-
che il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8
maggio 2006, n. 15/R ha dato una prima attuazione alla legge regionale 26/2005;
- che
con la proposta di modifica al regolamento in oggetto si vuole aggiornare il
regolamento n. 15/R, dopo tre anni di applicazione, al fine di dare compiuta
attuazione ai due principali obiettivi previsti dalla normativa: prevenzione
dell’allevatore e garanzia di risarcimento del danno con equo indennizzo;
-
che le modifiche che hanno interessato gli enti locali sono sostanzialmente
due:
1)
l’adeguamento e aggiornamento dell’elenco dei Comuni nei quali gli allevatori
potessero chiedere l’operatività della L.R. 26/2005,
che era rimasto bloccato al giorno di approvazione del Regolamento e la
possibilità che, per il futuro, l’aggiornamento dell’elenco possa avvenire con
deliberazione della Giunta regionale, anche su richiesta della provincia
interessata, senza dovere intervenire con una modifica del Regolamento;
2)
viene riscritto il sistema di riparto dei fondi disponibili,
per la realizzazione di opere di prevenzione fra province e comunità montane:
le risorse vengono assegnate entro il 31 marzo per il 20% sulla base del numero
dei bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati
dell’ultimo censimento dell’istituto nazionale di statistica e per l’80% sulla
base dei danni registrati nell’anno precedente.
-
che è stata acquisita l’intesa al Tavolo di concertazione interistituzionale
nella seduta del 17 dicembre 2008;
Considerato
-
che il regolamento originario contiene disposizioni strettamente in linea con
quanto previsto nella legge di riferimento e le modifiche apportate dalla
proposta non alterno l’impianto originario;
DELIBERA
di
esprimere parere favorevole sulla
Proposta di Regolamento di cui alla Delibera della Giunta regionale del 22 dicembre
2008 n. 1090.