Firenze, 13 luglio 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e p. c.
- Al Presidente della Giunta
regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al Segretario
generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
PdL n. 11
“Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza- approvata nella seduta del 15/06/2010.
favorevole favorevole favorevole contrario contrario
con raccomandazioni con
condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di Legge n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle
leggi” di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza-
approvata nella seduta del 15/06/2010.
Proponenti: Consiglieri Monaci,
Benedetti, Fedeli,Romanelli,Carraresi, Lastri.
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Seduta del 6 Luglio 2010
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la L.R. 36/2000 recante “Nuova
disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
- il Regolamento interno del
Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle Autonomie locali;
Visti inoltre
- l’articolo 74 dello
Statuto della Regione;
- la legge regionale 22 ottobre 2008,
n. 55 (Disposizioni in materia della qual
Considerato che
·
La
presente proposta di legge regionale si rende necessaria perché le nuove
previsioni statutarie, in tema di iniziativa legislativa popolare, rendono non
più applicabile la vigente normativa di cui alla legge regionale 14 luglio
1972, n. 19;
·
ai
sensi dell’articolo 74 del nuovo Statuto regionale, sono stati modificati gli
atti oggetto di iniziativa popolare, non essendo più previsti né i regolamenti,
né gli atti amministrativi;
·
sono
intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonché
modifiche nell’organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta
la vigente normativa;
·
è stato definito un procedimento agevolato per la presentazione
all’assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscr
·
si è valutata, al fine di agevolare l’opera dei promotori nella raccolta,
l’opportunità di prevedere che sia un ufficio del Consiglio regionale a
procedere alla verifica dell’iscrizione dei sottoscr
·
si è assegnata al Presidente del Consiglio regionale la pronuncia di
improcedibil
·
è stato
disciplinato che la proposta di legge dichiarata procedibile
sia portata all’esame nel testo redatto dai proponenti del Consiglio regionale,
che la vota nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione, ai sensi
dell’articolo 74 comma 3 dello Statuto, mentre gli eventuali emendamenti
proposti dalla commissione consiliare referente siano trasmessi separatamente;
·
si è ritenuto rinviare
al regolamento interno del Consiglio regionale per le modal
Rilevato che
·
i soggetti titolari del potere di iniziativa popolare delle leggi non sono
più gli stessi, essendo aumentato il numero di elettori richiesto (da tremila a
cinquemila) ed essendo apparsi nuovi soggetti facoltizzati alla presentazione
di proposte (C
·
l’iniziativa non è ammessa
per le modifiche dello Statuto regionale e per le leggi di bilancio;
Rilevato inoltre che
·
ulteriori modifiche, rispetto alla legge vigente, sono dovute alla
necess
·
la proposta di legge in esame prevede che agli oneri derivanti
dall’applicazione della medesima si farà fronte per il 2010 con le risorse
allocate nel bilancio del Consiglio regionale (a copertura delle spese di cui
alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19,che contestualmente è abrogata),
mentre agli oneri relativi agli esercizi successivi si stabilisce che si farà
fronte con la legge di bilancio.
Preso atto
-
della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti
statali vigenti;
- della coerenza con i principi
costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento
con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in
materia di qualità della normazione;
Considerato che
La proposta di legge in oggetto non
e’ stata oggetto di concertazione interistituzionale;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla “Proposta di Legge n. 11
“Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” e formula al contempo le seguenti
raccomandazioni:
1. all’art.1 si invita a reinserire tra i
soggetti titolari dell’iniziativa popolare delle leggi le Comunita’
montane ad oggi esistenti ( e nell’eventualità di graduale loro venir meno, i
soggetti giuridici che le sostituiranno);
2. all’art. 11 , comma 1, si invita seguendo
criteri di economicità, contenimento e rigore della spesa pubblica, ad abolire l’importo
stabilito nella misura di un euro per ogni firma raccolta.