PDD 1113 “Autonomia speciale della Regione Toscana nel settore della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Approvazione documento.
-la PDD 1113 di cui all’oggetto;
-che con la PDD 1113 , tra l’altro, si pone in approvazione
da parte del Consiglio regionale il documento “linee per una proposta di
autonomia speciale della Regione Toscana nel settore della tutela
dell’ambiente”, allegato sub 1 alla proposta di deliberazione;
-che la proposta di autonomia speciale di cui al
precedente punto consiste in una iniziativa di intesa con lo Stato, assunta
dalla Regione Toscana per il riconoscimento e l’attribuzione alla Regione di
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti la materia
dell’ambiente e dell’ecosistema, in attuazione dell’art. 116 comma terzo della
Costituzione , che così recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art.117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s) -come è nel caso dell’ambiente)- possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all’art.119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata”;
-che il complesso progetto contenuto nella PDD 1113 si articola i tre parti distinte ed in particolare:
a)nella ricostruzione dell’assetto dei rapporti tra
Stato e autonomie regionali nella tutela dell’ambiente, alla luce della recente
riforma del titolo V parte II della Costituzione e delle conseguenze che ne
discendono in ordine al ruolo delle Regioni nelle politiche ambientali;
b)nell’approfondita analisi dell’art.116 comma terzo
della Costituzione, con una riflessione particolare in ordine all’opportunità
di delimitare la materia della tutela ambientale e dell’ecosistema, invidiando
concretamente le discipline giuridiche finalizzate a garantire in modo diretto
ed immediato gli equilibri ecologici;
c)nella formulazione del contenuto, in forma di
articolato, della futura intesa con lo Stato, in base al quale si attribuisce
alla Regione la potestà normativa di tipo concorrente e la potestà
regolamentare in materia di tutela dell’ambiente, espressamente definita da un
elenco di sub materie, con la previsione inoltre della competenza regionale
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
oltre che la partecipazione alla fase c.d. ascendente della formazione della
normativa comunitaria;
-che l’articolato contenuto nel progetto è, tra le altre cose, caratterizzato da un aspetto metodologico di particolare rilievo, relativo all’individuazione di strumenti di raccordo permanente tra lo Stato e la Regione, indispensabili alla creazione di un sistema efficiente e flessibile di rapporti istituzionali, capace di tenere sotto controllo i confini ed i numerosi incroci tra le rispettive competenze; la forma a tale scopo prescelta è quella di un organismo paritetico (v. punto 6.6 del progetto a pag.88), cui è affidata la procedura di concertazione destinata ad intervenire tutte le volte che sia richiesto un adeguamento del regime di autonomia speciale allo sviluppo della produzione normativa;
-che il progetto propone nell’articolato un’ipotesi
di efficacia temporale limitata dell’autonomia speciale, attraverso un termine
da inserire nella legge statale che dovrà recepire l’intesa, oltre che la
proposta di prevedere una fonte più snella per apportare modifiche consensuali
delle forme e condizioni particolari di autonomia;
-che, infine, l’articolato contiene due allegati, di
cui l’A di individuazione delle funzioni amministrative che restano allo Stato
e il B delle funzioni amministrative che spettano alla titolarità concorrente
di Stato e Regione;
-che l’iniziativa del progetto di autonomia speciale di cui trattasi è strategicamente coerente con quello parallelamente avviato in materia di beni culturali, anche in considerazione della recente entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22.1.2004, n.42;
-che l’iniziativa in questione sembra del pari coerente con l’interpretazione che la Regione Toscana sta dando alla propria competenza legislativa in materia di governo del territorio (vedi PDL 346 di revisione della LR 5/95), con particolare riguardo al rapporto che intercorre tra questa e le materie contigue dell’ambiente e dei beni culturali;
Ricordato in primo luogo
-che il progetto di autonomia speciale in questione è stato esaminato il 19 maggio 2003 dal Tavolo di concertazione istituzionale, essendosi sul medesimo realizzato l’accordo delle componenti istituzionali presenti, con le seguenti due osservazioni del CdAL: a) una relativa al rapporto tra il regime di tipo concorrente dell’attribuzione delle funzioni amministrative (v. il considerato in secondo luogo), da un lato, e la necessità di rispettare comunque il regime delle competenze di cui all’art.118 della Costituzione, con particolare riguardo alle competenze comunali; b)l’altre relativa alla procedura di coinvolgimento degli enti locali, come per il parallelo progetto di autonomia speciale riguardante i beni culturali;
Ricordato in secondo luogo
-che il CdAL, in due distinti pareri (il primo del 7.6.2002, relativo alla P. di Risoluzione n.18 – DPEF 2003; il secondo del 30.5.2003, relativo alla P. di Risoluzione n.28 –DPEF 2004), in tutti e due casi con riferimento al tema dell’attivazione delle forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’art. 116 comma terzo Cost. in materia di tutela dei beni culturali e di ambiente, da parte della Regione Toscana, ha censurato la mancata previsione di forme di partecipazione attiva degli enti locali, nel quadro dell’importante passaggio istituzionale di cui si discute;
Preso atto
-che la richiesta della previsione di forme di partecipazione e coinvolgimento del sistema degli enti locali nella precisazione dell’iniziativa regionale finalizzata all’ottenimento delle particolari condizioni di autonomia di cui si discute, che andasse oltre la scarna formula usata dal terzo comma dell’art. 116 Cost. (“…sentiti gli enti locali…”), non è stata accolta;
-che il mancato ascolto del punto di vista degli enti locali è particolarmente grave in quanto il progetto prospetta un modello di ripartizione delle funzioni amministrative non scontatamente coerente con quello previsto dall’art. 118 della Costituzione ed in particolare con il principio di sussidiarietà;
-che, infine, la perplessità di cui al precedente punto non è dovuta alla possibilità che la legge dello Stato, destinata a recepire il, progetto di autonomia speciale proposto, preveda che la Regione può, con legge, disporre in ordine all’allocazione delle funzioni agli enti locali, quanto proprio al modello concorrente della ripartizione delle competenze amministrative tra Regione ed enti locali, espressamente citato nel progetto e del resto già osservato dal CdAL in sede di Tavolo di concertazione (come detto al ricordato in primo luogo);
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:
esprime parere favorevole sulla PDD 1113, alle seguenti condizioni:
1) che sia reso esplicito che la previsione relativa al modello concorrente di riparto delle competenze amministrative tra la Regione e lo Stato, di cui all’allegato B del progetto, che scaturirà dal nuovo regime di autonomia in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema , non può in alcun modo eludere la disciplina prevista dall’art. 118 comma primo della Costituzione, riguardo alle regole di attribuzione della competenza per l’esercizio delle funzioni amministrative;
2) che nelle successive fasi procedurali e di attuazione del progetto di cui alla PDD 1113, sia assicurato il costante coinvolgimento degli enti locali.