Firenze, lì  1 febbraio 2010

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 1259/2.14.2                                                              -   All’Assessore

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del  29 gennaio 2010

 

Proposta di deliberazione n. 1159 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)”.

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione n. 1159 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)”.

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 29 gennaio 2010

 

 

Visti

1.     l’art. 66 dello Statuto regionale;

2.     la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

3.     il Regolamento interno del Consiglio regionale;

4.     il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie;

 

Considerato che

a.      con il d.p.g.r. 32/06 la Regione, ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), attua l’obbligo previsto dalla direttiva comunitaria 91/676/CEE (relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricola) adottando il programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili;

b.     il regolamento 32 del 13 luglio 2006 è stato emanato dalla Regione Toscana, dopo la pubblicazione del D.M. del 7/04/2006 che disciplina l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti dall’allevamento, e dopo la trasmissione, in data 10 aprile 2006, da parte della Commissione Europea alla rappresentanza permanente dell’Italia presso la UE, dell’infrazione numero 2006/2163 relativa alla mancata attuazione della direttiva 91/676/CCE (c.d. direttiva nitrati) sul territorio italiano; 
c.      dopo 2 anni di attuazione del programma d’azione viene rilevato  che il rispetto dei contenuti del regolamento trova difficoltà oggettive di applicazione, rendendo quindi necessaria una sua rivisitazione sia dal punto di vista della chiarezza dei contenuti sia dal punto di vista della fattibilità tecnica di attuazione;
d.     alla luce di quanto detto si rende quindi opportuna una revisione del regolamento nei termini sotto indicati: 

·        viene inserito il riferimento al Reg. CE. 1774/2002 nel comma 1 lettera b dell’art. 2 del d.p.g.r. 32/R/2006 per rendere conforme la definizione di stallatico prevista dal Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006;

·        viene sostituita la definizione dei fanghi di depurazione per renderla conforme al D.Lgs 99/1992;

·        viene aggiornato il richiamo normativo in seguito alla revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti;

·        viene previsto al comma 6 dell’art. 4, al comma 7 dell’art. 5, al comma 2 dell’art.6 del d.p.g.r. 32/R/2006 la possibilità di riportare, nel registro aziendale, la variazione del periodo di divieto e vengono meglio esplicitati i contenuti delle prescrizioni;

·        vengono integrati l’art. 4 e l’art 6 del d.p.g.r. 32/ R/2006 con specifiche tecniche relative alla colture in pieno campo che utilizzano l’azoto in misura significativa nella stagione autunno invernale;

·        viene eliminato dal comma 1 dell’art. 5 il riferimento ai fanghi di depurazione perché disciplinati in Regione Toscana dalla d.p.g.r 14/R 2004 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’art 5 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

·        viene riscritto per una maggior chiarezza il comma 1 dell’art. 6 del d.p.g.r. 32/R/2006;

·        viene modificato il comma 10 dell’art. 8 ed il comma 8 dell’art. 9 del d.p.g.r. 32/R/2006 posticipando l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio al dicembre 2010 in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 7/04/2006;

·        viene eliminato il comma 2 dell’art 10 sul volume massimo dei nuovi contenitori di stoccaggio (1000 metri cubi) per semplificare e rendere meno oneroso l’adeguamento o la costruzione di nuovi contenitori.

·        viene modificato il comma 11 dell’art. 8 ed il comma 9 dell’art. 9 del d.p.g.r. 32/R/2006 sostituendo la parola istituzione con perimetrazione, in quanto l’individuazione univoca delle particelle ricadenti in zone vulnerabili è possibile solo con la perimetrazione. Di conseguenza è necessario modificare il periodo di adeguamento per i contenitori già esistenti dai 30 mesi ai 48 poiché la perimetrazione è successiva alla individuazione;

·        viene prevista all’articolo 10 bis una semplificazione per lo stoccaggio relativo agli allevamenti con produzione inferiore a 600 kg/anno di azoto al campo rispetto alle prescrizioni previste dallo stesso d.p.g.r. 32/R/2006;

·        viene eliminato il comma 5 dell’art. 12 del d.p.g.r. 32/R/2006 perché il disposto non era in linea con quanto previsto, correttamente, dagli allegati al regolamento stesso, in relazione al contenuto di azoto degli effluenti di allevamento palabili acquistati;

·        viene modificato il comma 6 dell’art. 12 del d.p.g.r. 32/R/2006 sostituendo il riferimento normativo al Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) con il riferimento ai principi generali per le produzioni agricole integrate di cui alla L.R. n. 25/99 ”Norme per la valorizzazione dei prodotto agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, dato che il PSR ha una validità temporale limitata e definita (2000-2006) e non può tener conto dell’eventuale evoluzione della normativa tecnica;

·        viene inserito l’articolo 13 bis al d.p.g.r. 32/R/2006 al fine di dare indicazioni per il trasporto degli effluenti nelle zone vulnerabili da nitrati richiamando l’articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2008 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n 20 “norme per  la tutela delle acque dall’inquinamento”;

·        viene riscritto l’art 14 del d.p.g.r. 32/R/2006 per chiarire e rendere attuabili le norme relative alla gestione della fertirrigazione azotata di sintesi;

·        viene riformulato il comma 1 dell’art 15 del d.p.g.r. 32/R/2006 in riferimento alla durata del PUA “Piano di Utilizzazione  Agronomica”;

·        viene inserito il comma 3 bis dell’art 15 del d.p.g.r. 32/R/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale prevista dall’art. 5 del D.Lgs n 59/2005 cosi come richiamato dal D.M del 7 aprile 2006;

·        viene precisato per gli art 16, 18 e 19 del d.p.g.r. 32/R/2006 le soglie in chilogrammi  di azoto per anno ai fini dei  contenuti della comunicazioni  e dell’obbligo delle registrazioni;

·        viene modificato l’art. 20 con l’introduzione del monitoraggio sul programma di azione obbligatorio previsto dal regolamento stesso.

·        viene modificato il comma 2 dell’art 21 del d.p.g.r. 32/R/2006 sostituendo la parola istituzione con perimetrazione delle zone vulnerabili, per le motivazioni già sopra esposte;

·        viene sostituito l’allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2006 in quanto integrato con una premessa esplicativa presente nel D.M del 7 aprile 2006 relativa alla quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione e l’inserimento della categoria “Vacche nutrici”;

·        viene sostituito l’allegato 4 del d.p.g.r. 32/R/2006 in quanto integrato con note esplicative indispensabili per l’applicazione del PUA;

 

Preso atto

·        della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali  vigenti;

·        della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

·        della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

·        del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

                                                     

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. 1159 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)”.