Proposta di legge n. 115 “Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Regione Toscana”.
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
- l’articolo 123, quarto comma, della Costituzione;
- la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;
- il d.lgs. 31 marzo1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (capi III° e IV°);
Rilevato che l’atto in esame è caratterizzato da una impostazione programmatica piuttosto che normativa con obiettivi e finalità già presenti in altri atti regionali;
Considerata concettualmente
incongrua la definizione di “distretto funzionale“ riferita ad un gruppo di imprese collegate fra loro su base
volontaria, non essendovi in ciò alcun elemento caratterizzante la
conformazione distrettuale così come definita dalla letteratura economica e dal
diritto
D E L I B E R A
1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 115 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Regione Toscana”;
2) di formulare, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
a)
modificare l’articolo 4 eliminando la dizione “distretto funzionale” e
sostituendola con quella più chiara e pertinente di “associazione volontaria di
imprese”;
b)
raccordare la proposta in esame con gli strumenti della programmazione
regionale trovando forme e modalità di coordinamento nell’ambito del Piano
regionale di sviluppo, del Piano di indirizzo territoriale e relativi programmi
attuativi;
c)
prevedere che la dichiarazione sostitutiva del procedimento
amministrativo prevista dall’articolo 5, comma 1, attesti anche la conformità
allo strumento urbanistico del comune interessato dall’iniziativa;
d)
prevedere un congruo termine per consentire agli enti locali
l’adeguamento dei propri regolamenti alle previsioni dello stesso articolo 5;
e)
prevedere che i termini di cui all’articolo 6 non si discostino da quelli
prescritti dalla normativa vigente in materia di avvio e conclusione del
procedimento amministrativo;
f)
specificare le previsioni di spesa e le fonti annuali di copertura.