Vista
-la PDD 1169 di cui all’oggetto;
-la Direttiva 94/62/CE relativa alla materia degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio;
-il D.Lgs.22/97 di attuazione, tra l’altro, della Direttiva comunitaria di cui al precedente punto ed in particolare l’art.42 comma 5, secondo il quale “i piani regionali di cui all’art.22 -piani regionali di gestione dei rifiuti- sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio);
-la LR 25/98 “Norma per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” come successivamente modificata ed integrata ed in particolare: da un canto l’art. 9 comma 1, che inserisce, tra i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti, il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi (lett. n); dall’altro canto, l’art.10 comma 7 secondo il quale le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti sono approvate dal Consiglio regionale, sentite le Province, i Comuni e le Comunità d’ambito;
-la Deliberazione del C.R. 88/98 relativa all’approvazione del primo stralcio (rifiuti urbani e assimilati) del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art.5 della LR 25/98;
-la Deliberazione del C.R. 385/99 relativa all’approvazione del secondo stralcio (rifiuti speciali anche pericolosi) del piano regionale di gestione dei rifiuti già citato;
-che il piano allegato alla PDD 1169 integra il piano regionale di gestione dei rifiuti, costituito dai due stralci approvati con le citate deliberazioni del Consiglio regionale n.88/98 e n.385/99;
-che nella seduta del 6/9/2004 del Tavolo di concertazione istituzionale non furono poste condizioni per il prosieguo dell’iter di approvazione del presente atto;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI:
esprime parere favorevole sulla
PDD 1169