Firenze, lì  1 febbraio 2010

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 1262/2.14.2                                                              -   All’Assessore  Betti

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del  29 gennaio 2010

 

Delibera n. 1233 - Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 29 Gennaio 2009

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

 

Visti inoltre

- l’articolo 117, comma 6 della Costituzione;

- l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;

- l’articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;

- la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;

- l’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana che prevede che i regolamenti di attuazione delle leggi regionali siano approvati dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente;

 

Esaminato

Il Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 ed i relativi allegati

 

Preso atto

- del parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;

- del parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009;

- dell’intesa sottoscritta fra la Giunta Regionale ed ANCI, UNCEM, UPI al Tavolo permanente di concertazione, nella seduta del 21 Dicembre 2009, pur essendo emersa in detta seduta quale punto di criticità: “la mancanza di una previsione normativa di un’eventuale situazione di interprovincialità dei bacini”

 

Considerato che

- la L.R. 64/2009 - di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell’evoluzione legislativa intercorsa successivamente all’entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1);

- il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all’articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:

a) garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;

b) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e ricarica di falda;

c) favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;

 

- si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;

- si è reso necessario disciplinare le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso, anche in funzione della tipologia dell’impianto;

- si è posta inoltre l’esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla L.R. 64/09;

 

Considerato inoltre che

- nelle more dell’adozione, da parte delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità di determinare termini di conclusione del procedimento più lunghi rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti motivi:

a) la complessità delle procedure e della materia comporta la necessità di approfondimenti, sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;

b) la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la pubblica incolumità, l’uso della risorsa idrica, nonché la tutela dell’ambiente, richiede un’attenzione particolare degli esami e valutazioni tecniche che sono richiesti all’amministrazione provinciale;

c) la previsione che nella fase transitoria perverranno all’amministrazione provinciale le domande relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha richiesto la determinazione di tempi ancora più lunghi rispetto agli altri per le domande di regolarizzazione e di sanatoria;

 

- si è altresì provveduto a definire modalità e tempi per l’invio da parte della Provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati nell’ambito delle competenze attribuite, nonché dei dati relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti;

- si è reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (L:R. 40/2009 e L:R. 5 ottobre 2009 n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”) prevedendo, nelle more dell’attivazione delle modalità telematiche, specifiche disposizioni transitorie per la comunicazione alla Regione da parte della Provincia dei dati essenziali relativi agli impianti, per l’inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione degli atti agli interessati;

- in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), si è ritenuto opportuno disciplinare i contenuti del Piano di gestione dell’invaso di cui all’articolo 114 del D.Lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino della capacità di invaso e all’efficienza degli organi di scarico e di presa - la qualità della risorsa idrica.

 

Considerato infine che

-         l’ art. 14 della L.R. 5 novembre 2009 n. 64  ha sostituito interamente la L.R.. 1/1994 ;

-         l’approvazione del suddetto Regolamento si è resa necessaria per:

1.     regolarizzare sotto il profilo tecnico e giuridico manufatti di sbarramento realizzati senza autorizzazione oppure in difformità della stessa;

2.     regolare le attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari per poter garantire standard di sicurezza certi nei confronti della gestione dei manufatti;

3.     semplificare, rispetto alla normativa statale, la documentazione progettuale da presentare in caso di invasi di dimensioni limitate, al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua principali e ricarica di falda;

4.     censire gli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico.

 

Preso atto che

-         il Regolamento stabilisce la suddivisione degli impianti in 5 classi (A, B, C, D, E) in funzione dell’altezza dell’opera di ritenuta e del volume d’invaso e definisce le classi di rischio che la Provincia deve attribuire a ciascun invaso ;

-         il Regolamento contiene disposizioni relative alle norme generali per la progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli impianti ;

-         il Regolamento disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione dei nuovi impianti e alla modifica degli impianti esistenti, regolarmente autorizzati e collaudati;

-         Il Regolamento esplicita i contenuti del progetto preliminare e del progetto definitivo, le modalità ed i tempi di approvazione degli stessi da parte della Provincia territorialmente competente. Altresì esplicita la possibilità per la Provincia di effettuare controlli, prescrivere l’esecuzione di lavori nelle fasi costruttive delle opere ed i casi in cui è tenuta ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti;

-         nel Regolamento si disciplina la frequenza, in funzione della classe di rischio, con cui il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia territorialmente competente rapporti scritti che certifichino la funzionalità, lo stato di manutenzione e l’efficienza dell’impianto e di tutte le opere ad esso relative.

-         in esso si disciplina anche la forma ed i contenuti della denuncia di esistenza dell’impianto da presentare alla Provincia entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, nonché i tempi occorrenti per ottenere la dichiarazione di conformità e regolarità dell’impianto oggetto di denuncia di esistenza.

-         Il Regolamento prevede la forma e le modalità con cui le Province -in coerenza con le disposizioni della L.R. 40/09 e 54/09 -sono tenute a trasmettere alla Regione i dati essenziali relativi ad ogni impianto ed i dati dei provvedimenti emanati o delle denunce di esistenza ricevute, per consentire alla stessa il monitoraggio idrogeologico ed idraulico, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera f) della L.R. 91/1998 al fine della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico.  Si disciplina le modalità di inoltro delle istanze, delle attestazioni e della documentazione nonché le modalità di trasmissione degli atti agli interessati prendendo in esame anche l’ipotesi in cui gli impianti siano connessi all’esercizio di attività produttive.

-         nelle more dell’adozione delle disposizioni attuative per l’attivazione delle procedure telematiche disciplinate dalla L.R. 40/09- si disciplinano le modalità transitorie :

a)     per la comunicazione dei dati essenziali alla competente struttura regionale da parte della Provincia;   

b)    per l’inoltro delle domande, delle attestazioni e della documentazione da parte degli interessati alla provincia o, in caso di impianti connessi ad attività produttive, al SUAP, nonché per la trasmissione dei connessi atti agli interessati.

- è prevista la cedevolezza dei termini di conclusione dei procedimenti previsti nel regolamento, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente competente all’esercizio delle funzioni amministrative.

 

Preso inoltre atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).