Firenze,
lì 1 febbraio 2010
- Al presidente della Giunta regionale
Delibera n. 1233 - Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della
legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Regolamento di attuazione
dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle
funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio
degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 29 Gennaio 2009
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
- il Regolamento interno del
Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle
Visti inoltre
- l’articolo 117, comma 6 della
Costituzione;
- l’articolo 118, comma 1 della
Costituzione;
- l’articolo 44 dello Statuto della
Regione Toscana;
- la legge regionale 5
novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei
relativi bacini di accumulo), ed in particolare l’articolo 14;
-
l’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana che prevede che i
regolamenti di attuazione delle leggi regionali siano approvati dalla Giunta
previo parere della commissione consiliare competente;
Esaminato
Il Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5
novembre 2009, n. 64 ed i relativi allegati
Preso atto
- del
parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4
giugno 2009;
- del
parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del
Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009;
-
dell’intesa sottoscritta fra
Considerato che
-
- il presente regolamento, in
coerenza con la normativa nazionale di riferimento - costituita dal decreto del
Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del
regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio
delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui
all’articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire standard di
sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la
regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonché
delle attività di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei
concessionari;
b) semplificare la
documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate,
anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni
irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo
Deflusso Vitale nei corsi d’acqua principali e ricarica di falda;
c) favorire il
monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della
pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;
- si sono individuate nozioni e
specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla
normativa statale ed è stata prevista la suddivisione degli impianti in classi,
nonché una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle
caratteristiche dell’impianto e degli stati di rischio indotto su un’area
ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;
- si è reso necessario disciplinare
le modalità di comunicazione della chiusura dell’esercizio delle opere di
ritenuta nonché le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei
luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare,
in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell’invaso,
anche in funzione della tipologia dell’impianto;
- si è posta inoltre l’esigenza di
dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di
esistenza, alla regolarizzazione e all’autorizzazione in sanatoria degli
impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla L.R. 64/09;
Considerato inoltre che
- nelle more dell’adozione, da parte
delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si è posta la necessità di
determinare termini di conclusione del procedimento più lunghi rispetto a
quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti
motivi:
a) la complessità delle
procedure e della materia comporta la necessità di approfondimenti,
sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche
per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;
b) la delicatezza degli
interessi coinvolti, quali la pubblica incolumità, l’uso della risorsa idrica,
nonché la tutela dell’ambiente, richiede un’attenzione particolare degli esami
e valutazioni tecniche che sono richiesti all’amministrazione provinciale;
c) la previsione che
nella fase transitoria perverranno all’amministrazione provinciale le domande
relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha
richiesto la determinazione di tempi ancora più lunghi rispetto agli altri per
le domande di regolarizzazione e di sanatoria;
- si è altresì provveduto a definire
modalità e tempi per l’invio da parte della Provincia dei dati relativi ai
provvedimenti adottati nell’ambito delle competenze attribuite, nonché dei dati
relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti;
- si è reso necessario armonizzare le
disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali
volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (L:R. 40/2009 e
L:R. 5 ottobre 2009 n. 54 “Istituzione
del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società
dell'informazione e della conoscenza”) prevedendo, nelle more
dell’attivazione delle modalità telematiche, specifiche disposizioni transitorie
per la comunicazione alla Regione da parte della Provincia dei dati essenziali
relativi agli impianti, per l’inoltro di domande, attestazioni e documentazione
e per la trasmissione degli atti agli interessati;
- in attesa dell’emanazione di
specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998
n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite
alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), si è ritenuto opportuno
disciplinare i contenuti del Piano di gestione dell’invaso di cui all’articolo
114 del D.Lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino
della capacità di invaso e all’efficienza degli organi di scarico e di presa -
la qualità della risorsa idrica.
Considerato infine che
-
l’
art. 14 della L.R. 5 novembre 2009 n. 64
ha sostituito interamente
-
l’approvazione
del suddetto Regolamento si è resa necessaria per:
1. regolarizzare sotto il profilo
tecnico e giuridico manufatti di sbarramento realizzati senza autorizzazione
oppure in difformità della stessa;
2. regolare le attività di controllo
sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari per poter
garantire standard di sicurezza certi nei confronti della gestione dei
manufatti;
3. semplificare, rispetto alla normativa
statale, la documentazione progettuale da presentare in caso di invasi di
dimensioni limitate, al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione
dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del
Minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua principali e ricarica di falda;
4. censire gli invasi presenti nel
territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa
idrica a livello di bacino idrografico.
Preso atto che
-
il
Regolamento stabilisce la suddivisione degli impianti in 5 classi (A, B, C, D,
E) in funzione dell’altezza dell’opera di ritenuta e del volume d’invaso e
definisce le classi di rischio che
-
il
Regolamento contiene disposizioni relative alle norme generali per la
progettazione, autorizzazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli
impianti ;
-
il
Regolamento disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione alla
costruzione dei nuovi impianti e alla modifica degli impianti esistenti,
regolarmente autorizzati e collaudati;
-
Il
Regolamento esplicita i contenuti del progetto preliminare e del progetto
definitivo, le modalità ed i tempi di approvazione degli stessi da parte della
Provincia territorialmente competente. Altresì esplicita la possibilità per
-
nel
Regolamento si disciplina la
frequenza, in funzione della classe di rischio, con cui il titolare
dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Provincia territorialmente
competente rapporti scritti che certifichino la funzionalità, lo stato di
manutenzione e l’efficienza dell’impianto e di tutte le opere ad esso relative.
-
in
esso si disciplina anche la forma ed i contenuti della denuncia di esistenza
dell’impianto da presentare alla Provincia entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del Regolamento, nonché i tempi occorrenti per ottenere la dichiarazione
di conformità e regolarità dell’impianto oggetto di denuncia di esistenza.
-
Il
Regolamento prevede la forma e le modalità con cui le Province -in coerenza con
le disposizioni della L.R. 40/09 e 54/09 -sono tenute a trasmettere alla
Regione i dati essenziali relativi ad ogni impianto ed i dati dei provvedimenti
emanati o delle denunce di esistenza ricevute, per consentire alla stessa il
monitoraggio idrogeologico ed idraulico, ai sensi dell’art. 12, comma 1,
lettera f) della L.R. 91/1998 al fine della pianificazione e gestione della
risorsa idrica a livello di bacino idrografico.
Si disciplina le modalità di inoltro delle istanze, delle attestazioni e
della documentazione nonché le modalità di trasmissione degli atti agli
interessati prendendo in esame anche
l’ipotesi in cui gli impianti siano connessi all’esercizio di attività
produttive.
-
nelle
more dell’adozione delle disposizioni attuative per l’attivazione delle
procedure telematiche disciplinate dalla L.R. 40/09- si disciplinano le
modalità transitorie :
a) per la comunicazione dei dati
essenziali alla competente struttura regionale da parte della Provincia;
b) per l’inoltro delle domande, delle
attestazioni e della documentazione da parte degli interessati alla provincia
o, in caso di impianti connessi ad attività produttive, al SUAP, nonché per la
trasmissione dei connessi atti agli interessati.
- è prevista la
cedevolezza dei termini di conclusione dei procedimenti previsti nel
regolamento, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente competente
all’esercizio delle funzioni amministrative.
Preso inoltre atto
-
della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti
statali vigenti;
- della coerenza con i principi
costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento
con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in
materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento di
attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64
(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione,
costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo).