P.d.d. n. 1241 Modifica “Programma di Riordino
Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre
2003, n.225”.
-la P.d.d. n. 1241 in oggetto;
-che con la PDD 1241 si apportano modifiche al Programma di riordino territoriale di cui alla DCR 225/2003, originate da quattro specifiche proposte presentate da gruppi di Comuni ed in particolare:
1) quella relativa alla modifica del livello ottimale denominato “Chianti fiorentino”, presentata dai Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa;
2) quella relativa alla modifica del livello ottimale denominato “Lunigiana”, presentata dai Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;
3) quella relativa alla costituzione di un livello ottimale, presentata dai Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta e San Casciano Val di Pesa;
4) quella relativa alla modifica della denominazione del livello ottimale “Area Grossetana nord”;
-che le proposte di modifica di cui al precedente punto sono conformi agli artt.5 Procedura di adozione del programma di riordino territoriale e 6 Aggiornamenti del programma, della Legge regionale 40/2001 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni;
-che il 20 dicembre 2004 si č realizzata l’intesa al Tavolo di concertazione istituzionale sullo schema di deliberazione della G.R. (poi DGR 20 dicembre 2004, n.1347), avente come oggetto l’adozione dello schema di deliberazione consiliare per la modifica del programma di riordino territoriale in esame;
-che sullo schema di deliberazione di cui al precedente punto non sono pervenute osservazioni da enti locali, ai sensi dell’art.5 comma 3 della richiamata LR 40/2001, come attestato dal verbale della seduta del 10 gennaio 2005 del Tavolo di concertazione istituzionale;
-che, sia sotto il profilo formale che del suo contenuto, la PDD 1241 sia da giudicare positivamente, senza alcuna riserva;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI:
esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 1241