PDL 129 “Reviviscenza della lett.b) comma 2 dell’art.20 della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n.88”

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-la PDL 129 in oggetto;

 

Ricordato

-che con la recente LR  n.20 del 31.5.2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, si è riordinata in modo organico la materia, che era stata disciplinata originariamente dalla LR 88/1998, con la quale si era data attuazione al D.Lgs.112/98 e che conteneva apposite disposizioni sull’inquinamento delle acque, tra le quali l’art. 20, relativo al riparto delle competenze tra la regione, i Comuni e le Province;

 –che questa stessa materia era stata per altro oggetto di due successivi interventi del legislatore regionale ed in particolare:

1)una prima volta con la LR 64/2001, che aveva abrogato la lett.b) comma 2 dell’art.20 della citata LR 88/1998, riguardante le funzioni attribuite alle Province in materia di “designazione, classificazione e monitoraggio della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l’emanazione di ordinanze urgenti”;

2)una seconda volta con la LR 19/2003, che sostituiva integralmente l’art.20 della LR 88/98, così come modificata dalla LR 64/2001 sopra ricordata e che alla lett.b) del comma 2 attribuiva alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni  per “l’immersione di casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lett.a)”.

 

Atteso

-che, per errore materiale, all’art.28  (Modifiche all’art.20 della LR 98/1998) della nuova LR 20/2006, è stata per errore riportata la disposizione abrogativa di cui alla LR 64/2001, con l’effetto indesiderato di eliminare la disposizione successivamente introdotta dalla citata LR 19/2003;

-che con la PDL 129 esaminata ci si propone in sostanza di reintrodurre la sopraccitata disposizione introdotta dalla LR 19/2003, correggendo così l’errore compiuto;

 

Considerato

-che, nel merito specifico della disposizione che si va a reintrodurre, il CdAL si era già espresso nella sua seduta del 28.3.2003 con un  parere favorevole senza condizioni né raccomandazioni (v. parere sulla PDL 239 poi divenuta la LR 19/2003);

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla PDL 129, confermando il parere già espresso il 28.2.2003 sulla PDL 239.