P.d.L. n. 140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
PARERE OBBLIGATORIO
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
la P.d.L. n.
140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in
materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica)”;
La
presente proposta di legge, che mira a semplificare le procedure per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e ad estendere la rete regionale di
distribuzione del farmaco, interviene sulla legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene
degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) modificando dieci dei
ventiquattro articoli dedicati all’”Assistenza farmaceutica” (Titolo II) ed
introducendone quattro radicalmente nuovi;
Rilevato in secondo luogo
le
principali novità introdotte dalla proposta di legge in esame sono, in estrema
sintesi, le seguenti:
-art.1
“Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 16/2000”(Competenze della Regione): si introduce la disposizione che, analogamente a
quanto previsto dalla L. n. 475/68, stabilisce che la pianta organica delle
farmacie sia sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione
della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla
data di inizio del procedimento di revisione.
-
art. 2
“Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2000” (Competenza
del comune): si introduce la disposizione che
prevede che l’apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per
decentramento o delle farmacie succursali sia effettuata, a pena di decadenza
dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. La procedura
attuale, invece, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di
concessione di proroghe, comporta un allungamento dei tempi e soprattutto il
rischio che la farmacia, a seguito della scadenza del termine prorogato, non
venga neppure aperta. Si riduce inoltre a 30 giorni, decorrenti dalla
presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario, il termine entro cui il
Comune deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura della farmacia.
-
art. 4 “Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 16/2000” (Formazione e revisione della pianta
organica, istituzione dei dispensari stagionali e di farmacie succursali.
Procedure): In
primo luogo, non è più prevista la possibilità di prorogare il termine
di durata del procedimento di revisione della pianta organica. In secondo
luogo, non è più previsto che il comune, al fine di formulare l’ipotesi di revisione
della pianta organica, senta, oltre le organizzazioni sindacali delle farmacie
pubbliche e private, anche l’Ordine dei farmacisti.
-
art. 5 “Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 (Soppressione
sedi farmaceutiche): questa disposizione sostituisce
integralmente il vigente articolo 17
prevedendo la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione non
superiore a 12.500 abitanti, (per quelli con popolazione superiore si attiva la
procedura del decentramento delle farmacie) di istituire, nei centri o nuclei
abitati con popolazione non inferiore a mille abitanti, le cd. “proiezioni” che
costituiscono un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell’ambito
della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Tale previsione,
che risponde all’esigenza di migliorare il grado di accessibilità al farmaco da
parte dei cittadini e diffondere ulteriormente il servizio dell’assistenza
farmaceutica, comporterà come effetto il superamento dei dispensari
farmaceutici annuali che vengono attivati nelle sedi farmaceutiche istituite in
deroga al criterio demografico per assicurare il servizio in località disperse
o disagiate e che sono caratterizzati da un’apertura al pubblico con orari
ridotti e da una minore disponibilità dei prodotti.
- art. 6 “Inserimento
dell’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 (Apertura di farmacie nei porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale): si prevede che la Regione, anche su istanza del
comune, possa istituire una farmacia negli aereoporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni marittime dei
comuni capoluogo di provincia nonché nelle aree di servizio autostradali. La
loro titolarità compete al comune.
-art.
8 “Sostituzione dell’articolo 18 della
l.r. 16/00 (Procedura di assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova
istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato”: conformemente a quanto stabilito dall’art. 48, comma
29, della legge 24 novembre 2003, n. 326, si prevede che il conferimento delle
sedi farmaceutiche in questione avvenga attraverso un unico concorso regionale
per titoli ed esami (in luogo degli attuali concorsi provinciali) e che ogni
candidato debba, a pena di esclusione, indicare la sede per la quale concorre.
Si prolunga inoltre di un anno (da tre a quattro) la durata della validità
delle graduatorie di tali concorsi.
- Art. 14 “Sostituzione
dell’articolo 27 della l.r. 16/00 (Guardia medica: modalità di espletamento): si individuano i
livelli minimi di servizio che la
guardia medica farmaceutica deve garantire differenziandoli sulla base del
criterio demografico.
Considerato
Nel
corso del Tavolo di concertazione interistituzionale del 3 luglio 2006, le
associazioni rappresentative degli enti locali hanno espresso una valutazione
positiva sulla proposta di legge regionale in esame
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 140 “Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Formula al contempo le seguenti raccomandazioni:
1) Art. 5: Eliminare o riformulare, in quanto eccessivamente
generico, l’inciso ”in presenza di
particolari condizioni topografiche e di viabilità” previsto dalla
disposizione in esame per circoscrivere il potere che hanno i sindaci dei
comuni con popolazione fino a 12.500 ab. di istituire le proiezioni delle sedi
farmaceutiche.
2) Art. 9: Inserire nuovamente nel testo della legge la
disposizione che disciplina la procedura del conferimento delle sedi
farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico. Infatti l’articolo 19 della
l.r. 16/2000 (che attualmente prevede che il dirigente del competente ufficio
della Giunta regionale comunichi al Sindaco quali siano le sedi farmaceutiche
di nuova istituzione o vacanti di titolare e la relativa offerta in prelazione
e stabilisce che il Comune debba deliberare a pena di decadenza, entro 60 gg
dall’avvenuta notifica, l’assunzione della gestione della farmacia) è stato
sostituito con altra disposizione disciplinante la composizione della
commissione giudicatrice per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche riservate
all’esercizio privato. Tale lacuna contrasta inoltre con l’articolo 1 della proposta
in esame che sostituisce l’articolo 13 “Competenze della Regione” della l.r.
16/ 2000 e che continua a prevedere che il dirigente della Giunta regionale
eserciti le funzioni amministrative in materia di “dichiarazione delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle
farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti e relativa offerta in
prelazione”.