P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

 la P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”;

 

Rilevato in primo luogo

Con l‘atto in esame, di iniziativa consiliare, la Regione Toscana si propone di istituire il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza al fine di garantire ai minori di età presenti sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti ad essi riconosciuti. Con tale istituzione si vuole garantire l’attuazione sull’intero territorio regionale della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176) e della Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con la legge 20 marzo 2003, n. 77);

 

Rilevato in secondo luogo

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza opera in collaborazione con gli enti locali (e con le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali) al fine di diffondere la conoscenza e promuovere l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 2), può segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione o degli enti territoriali i casi di persone minori in situazione di rischio o di pregiudizio, sollecitarle all’adozione di interventi di aiuto e sostegno, richiamarle a prendere in considerazione l’interesse di questi soggetti come prioritario rispetto ad altri interessi (art. 4) e può inoltre esprimere, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi sui progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto degli stessi sui minori, promuovendo,  eventualmente,  la modifica o la riforma dei provvedimenti ritenuti pregiudizievoli (art. 4 e 6)

 

Considerato

Le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame appaiono meritevoli di tutela e non contrastanti con le competenze degli enti locali

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”.