P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”
PARERE OBBLIGATORIO
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
la P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza”;
Con
l‘atto in esame, di iniziativa consiliare,
Rilevato in secondo luogo
Il
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza opera in collaborazione con gli enti
locali (e con le scuole, le associazioni di volontariato, gli ordini
professionali) al fine di diffondere la conoscenza e promuovere l’affermazione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 2), può segnalare
alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione o degli enti
territoriali i casi di persone minori in situazione di rischio o di
pregiudizio, sollecitarle all’adozione di interventi di aiuto e
sostegno, richiamarle a prendere in considerazione l’interesse di questi
soggetti come prioritario rispetto ad altri interessi (art. 4) e può
inoltre esprimere, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e
comunali, pareri, proposte e rilievi sui progetti di legge, di regolamento e di
atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto degli stessi
sui minori, promuovendo,
eventualmente, la modifica o la
riforma dei provvedimenti ritenuti pregiudizievoli (art. 4 e 6)
Considerato
Le
finalità perseguite dalla proposta di legge in esame appaiono meritevoli di
tutela e non contrastanti con le competenze degli enti locali
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 148 “Istituzione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”.