Proposta di regolamento n. 15 “Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004 n.19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

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PARERE OBBLIGATORIO

 

Premesso quanto segue:

 

A) Il regolamento detta le disposizioni attuative della L.R. n.19/2004 disciplinando gli oggetti enumerati  all’art. 5 della legge regionale, nei termini che di seguito brevemente  si accennano.

Viene in primo luogo specificata la nozione di “attività economiche accessorie” procedendo inoltre alla delimitazione del territorio comunale in zone ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione.

Il regolamento individua le tipologie di nuovi impianti (che devono erogare almeno i prodotti a benzina e gasolio ed essere dotati di dispositivi "self-service” pre e post pagamento, di attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all’automobile e all’automobilista nonché di un’attività commerciale con superficie di vendita variabile a seconda della popolazione comunale.

La tabella 1 dell’allegato A stabilisce la superficie minima per l’installazione di nuovi impianti, fatto salvo il divieto di nuove installazioni nella zona 1 (Centri storici).

Risultano inoltre definite le distanze minime fra gli impianti e le modalità di calcolo delle distanze medesime.

Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere installati dispositivi”2self-service” post-pagamento a condizione a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all’automobile e all’automobilista e che l’attività commerciale sia esercitata su superfici di vendita variabili a seconda della popolazione comunale.

 

B) Gli impianti di pubblica utilità sono differenziati per aree di pianura e montane, fermo restando che tale qualificazione è in ogni caso dovuta per impianti che costituiscono l’unico punto di rifornimento esistente sul territorio comunale.

Per esigenze di servizio il comune può autorizzare la prosecuzione di un impianto di pubblica utilità anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità relativa di cui all’art.12.

Per quanto attiene alle aree montane, i nuovi impianti di pubblica utilità possono anche essere dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore; nelle stesse aree gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l’attività senza la presenza del gestore, nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

 

C) Gli artt.11 e 12 definiscono le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa.

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato permanente e gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 metri, salvo che si tratti di un unico impianto in aree montane.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa di cui al comma 1, lettere a) e b) possono permanere nel sito originario se suscettibile di adeguamento, da effettuare nei termini e modalità stabiliti dal comune.

Viceversa, gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa di cui al comma 1, lettere c) (ovvero quelli a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza e non suscettibili di adeguamento ai fini viabili) possono permanere nel sito originario solo  laddove l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia oppure non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia.

 

 

D) Il capo III del regolamento stabilisce i principi afferenti gli orari di apertura, i turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale, il servizio notturno e le ferie.

Infine, l’art.18 prevede che il comune possa consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni del regolamento se trattasi di comune inserito nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte, in occasione di manifestazioni a notevole flusso di utenza motorizzata, in ordine agli impianti su strade a scorrimento a quattro corsie spartitraffico e se sul territorio comunale è presente un unico impianto.

 

 

Considerato che:

 

Il regolamento è stato oggetto di intesa in sede di concertazione interistituzionale Regione - Associazioni delle autonomie locali. L’intesa è stata senz’altro favorita dal fatto che  le questioni di maggior problematicità  insistenti nella materia sono state esaminate e in larga parte risolte nell’ambito del processo di approvazione della legge regionale di riferimento.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime un parere favorevole sulla proposta di regolamento n.15;

 

2.      formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a) richiamando quanto già sottolineato nel parere a suo tempo espresso da questo Consiglio delle autonomie in ordine alla legge regionale n.19/2004, si ravvisa l’opportunità, ove a ciò non osti un  limite inderogabile imposto dal sistema delle norme vigenti, di ampliare il novero dei meccanismi agevolativi/derogatori valevoli per le aree montane, legittimando la installazione di nuovi impianti nei centri storici dei comuni montani in tutti quei casi in cui tali impianti risultino assenti;

 

b) invita infine la Regione a prendere in considerazione le ipotesi emendative del testo in oggetto quali contenute nella nota del Comune di Grosseto che si allega al presente parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GROSSETO

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO

Viale S. Sonnino, 50 – 58100 Grosseto

 

 

 

 

All’Assessore

Dott.ssa Francesca Scopellitti

S E D E

 

 

 

Oggetto: Brevi considerazioni sulla proposta di “Regolamento di attuazione della L.R. 24 marzo 2004, n. 19”.

 

 

In riferimento alla Sua richiesta di esame della proposta di norma regionale di cui all’oggetto Le propongo le seguenti considerazioni, con riferimento alla sequenza dell’articolato normativo della proposta medesima:

art. 3

La proposta di norma regionale definisce quattro zone ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione; per le motivazioni che di seguito specificherò, è opportuno che la zona 2 (zone residenziali), proprio perché fa riferimento ad ambiti prevalentemente residenziali diversi (le aree definite alle lett. B e C del D.I. 1.444/68) sia scorporato in due sottozone specifiche (ad esempio la zona 2a (equivalente alle aree di completamento di cui alla lett. B del D.I. 1.444/68)  e la zona 2b (equivalente alle aree di espansione urbana di cui alla lett. C del D.I. 1.444/68).

art. 5

E’ pienamente condivisibile (e direi ovvio) il divieto di nuovi impianti nelle zone 1 (i centri storici); significativa è l’ammissibilità di sole colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.

A fronte dell’esperienza che l’Amministrazione Comunale ha maturato è, a mio parere, necessario vietare integralmente la realizzazione di nuovi impianti anche nelle zone 2a che equivalgono ad ambiti di completamento che hanno molte problematiche in comune con le zone 1 (centri storici). Si pensi ad esempio alla densità abitativa che rende difficile se non impossibile la convivenza degli impianti di distribuzione carburanti con i residenti (vedasi ad esempio ll’impianto TOTAL di via Michelangelo nel Capoluogo con relativa problematica di inquinamento da idrocarburi derivante da perdite delle cisterne con la legittima reazione dei residenti del contesto adiacente).

Art. 12

Pertanto non dovrebbe essere ammessa la possibilità di permanenza anche di impianti esistenti nelle zone 2a, che sono relativamente incompatibili ancorché suscettibili di adeguamento; ciò è finalizzato a trasferire tali impianti in altri contesti più idonei.

 

Nella proposta di Regolamento nulla si dice sull’adeguamento della strumentazione urbanistica e/o di settore comunale, già adottata in funzione delle precedenti norme regionali; si rende necessario introdurre una norma transitoria regionale che mantenga l’efficacia delle norme comunali in attesa dell’ulteriore necessario adeguamento degli strumenti comunali.

 

Sottolineo, infine, che la proposta di Piano Strutturale, per la quale è prossima la conclusione (salvo sorprese) della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 5/95, introduce elementi innovativi nell’ambito delle Direttive Ambientali: a riguardo allego in stralcio l’art. 18 “La risorsa Aria” delle  Norme del Piano Strutturale.

 

Tra le varie disposizioni (per taluni aspetti innovative e per altri scontate), si evidenzia che il Piano Strutturale “prescrive che la realizzazione di nuove stazioni di rifornimento carburanti e la ristrutturazione di quelle esistenti siano subordinate all’installazione di almeno una pompa di ecocarburante (metano, gpl, biodiesel, ecc.).” Potrebbe essere interessante che anche il novello Regolamento Regionale contenesse tale prescrizione.

 

Mi scuso per la sinteticità del contributo, ma penso di avere focalizzato la Sua attenzione su importanti aspetti della norma; per le altre problematiche disciplinate dalla norma medesima (vedasi il Capo III) è opportuno consultare anche la Direzione Attività Produttive. La Direzione Ambiente, eventualmente, potrebbe essere chiamata ad esprimere un proprio parere sulla problematica dell’inquinamento ambientale (in realtà disciplinata da altre Norme), ma che, per ovvi motivi, si riflette pesantemente sulla localizzazione di nuovi impianti o sul mantenimento di quelli esistenti in ambiti densamente abitati.

 

Nel consegnare il materiale in originale in mio possesso, porgo cordiali saluti.

 

 

   Il Direttore

Dott. Arch. Marco De Bianchi