P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico regionale”
PARERE OBBLIGATORIO
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
la P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico
regionale”;
Con
l‘atto in esame, di iniziativa consiliare,
Rilevato in secondo luogo
Al
Capo IV “La rete di difesa civica locale” si prevede (art. 18 “Promozione della
rete”) che il Difensore civico promuova, d’intesa con gli enti locali
interessati e con il Consiglio delle Autonomie locali, le iniziative utili a
favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché
l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo ed
alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra
questi ed il Difensore civico.
Considerato
che tali
disposizioni sono conformi a quanto previsto nella “Carta della difesa civica
locale” approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza dei difensori civici della
Toscana e sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l’intesa
l’8.10.2004
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 151 “Disciplina del Difensore Civico regionale”