Firenze,
lì 9 marzo 2010
- Al presidente della Giunta regionale
Delibera della Giunta regionale n. 166 “Proposta di modifica al
regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Deliberazione della Giunta regionale n.
166 del 15 febbraio 2010 “Proposta di modifica al regolamento di attuazione
della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività
agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”.
Proponente:
Claudio Martini
PARERE
OBBLIGATORIO
Il consiglio delle
Seduta del 9 marzo 2010
Visti
-
l’art. 66 dello
Statuto regionale;
-
-
il Regolamento
interno del Consiglio regionale;
-
il Regolamento
interno del Consiglio delle
Preso atto
a. che con l’approvazione della l.r. 80/09 si introducono
significative modificazioni nell’attività agrituristica, tali da richiedere un
adeguamento del vigente regolamento di attuazione della l.r. 30/03, recante
“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”;
b. che con la
proposta di modifica in esame si è provveduto a specificare:
a. i contenuti della relazione agrituristica di cui
al comma 1, art. 7 della l.r. 30/03,
relazione che dovrà essere presentata nell’ambito della dichiarazione unica
aziendale (DUA) tramite il fascicolo aziendale;
b. i contenuti della dichiarazione d’inizio dell’attività
agrituristica di cui al comma 2, art. 8 della l.r. 30/03, in particolare
disponendo (allegato C) che nel modello DIA siano indicati:
·
le dichiarazioni
sul possesso da parte dell’imprenditore dei requisiti morali per svolgere
l’attività agrituristica e i requisiti professionali per la somministrazione di
alimenti nonché la presenza di requisiti strutturali e igenico-sanitari
indicati nella l.r. 30/03 e nel regolamento di attuazione;
·
la
classificazione della struttura di cui all’art.9 della l.r. 30/03;
·
il periodo di
apertura, che potrà essere variato anche senza presentazione di una nuova DIA;
c. le modalità di presentazione della relazione
agrituristica e della DIA, per via telematica, utilizzando la modulistica messa
a disposizione nel sito SUAP;
c. che i procedimenti relativi agli interventi edilizi su
immobili e impianti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA
per l’avvio dell’attività agrituristica;
d. che riguardo alle attività didattiche, divulgative,
culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, di pratica
sportiva, di escursionismo, di ippoturismo, sociali e di servizio per le
e. che ai sensi dell’ art. 15, commi 2 e 3, la proposta
di regolamento in esame definisce:
- la natura dei prodotti aziendali individuati essere
quelli prodotti in azienda, originati nel territorio regionale e quelli
ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso
lavorazioni anche esterne. Sono altresì equiparati ai prodotti aziendali quelli
prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore
sottoscrive accordi;
- i prodotti certificati toscani, ovvero i prodotti a
denominazione di origine protetta (DOP) a indicazione geografica protetta
(IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali e vini a
denominazione d’origine (DO);
- i prodotti di origine toscana, anche se non
certificati, ovvero i prodotti di aziende agricole e agroalimentari situate nel
territorio toscano;
f. che nella proposta in esame si è provveduto a
modificare le norme relative ai requisiti igienico-sanitari per la preparazione
e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande disponendo che fino a dodici
posti a tavola può essere utilizzata la cucina dell’abitazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione e
adeguandosi alle norme comunitarie;
g. che le aziende agrituristiche che svolgono attività di
somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi devono
dotarsi di un piano di autocontrollo igienico-sanitario di cui
h. che per quanto attiene ai requisiti strutturali,
igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici vi è una
sostanziale riconferma delle precedenti norme, tuttavia specificando:
- i requisiti per le camere destinate ad ospitare
giovani fino a venticinque anni di età;
- i requisiti per l’ospitalità in spazi aperti
precisando che per l’agricampeggio deve essere rispettato il valore massimo di
sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
- i requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti
precisando che devono essere previste piazzole di almeno
i. che per la conduzione e il controllo delle piscine
valgono le norme contenute nella l.r. 8/06 e nel relativo regolamento di
attuazione, affidando al titolare dell’azienda o altri soggetti da lui
formalmente incaricati la responsabilità della funzionalità e dell’igiene della
piscina e della sicurezza dei bagnanti;
j. che per quanto riguarda la vigilanza e i controlli,
richiamato quanto previsto dall’art. 23 della l.r. 30/03 e in particolare che:
- ai comuni spetta di far osservare quanto disposto
dalla legge con un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle
strutture presenti nel territorio comunale, controlli che i comuni possono
esercitare anche stipulando convenzioni con le province o con le comunità
montane o con le aziende unità sanitarie locali o in forma associata;
- alle province spettano le verifiche, su un campione di
almeno il 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale,
relative al rispetto della principalità dell’attività agricola, alla
classificazione, ai prezzi e alle caratteristiche delle strutture, alla natura
dei prodotti per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché alle norme
relative all’abbattimento delle barriere architettoniche;
la proposta in esame rinvia la definizione delle linee
guida per lo svolgimento annuale di tali attività di controllo e vigilanza ad
una successiva delibera della giunta regionale;
Viste
le osservazioni presentate dalle associazioni degli
enti locali, secondo quanto concordato nella seduta del Tavolo di concertazione
istituzionale del 18 gennaio 2010 circa le modalità di svolgimento della
concertazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova
Giunta ed in applicazione dell’art. 14 del protocollo d’intesa del 6 febbraio
2006;
Preso atto
- della compatibilità con il quadro normativo nazionale
e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e statutari
con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento
comunitario;
- del rispetto dei principi in materia di qualità della
normazione;
DELIBERA
pur
riconfermando le criticità evidenziate in sede di esame della l.r. 80/09
·
di esprimere parere favorevole in merito alla
delibera della Giunta regionale n. 166 “Proposta di modifica al regolamento di
attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle
attività agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”;
·
di allegare quale
parte integrante del presente atto le osservazioni formulate da
UNCEM - TOSCANA
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA L.R. 30/2003
Le modifiche
al regolamento si sono rese necessarie in forza delle novità introdotte
nella disciplina degli agriturismi dalla l.r. 80/2009 la quale ha:
·
introdotto
un regime semplificato, in quanto è possibile avviare l’attività previa
presentazione di una DIA (dichiarazione di inizio attività) al competente
ufficio SUAP, in luogo del previgente regime autorizzatorio, l’attività potrà
essere avviata dalla data di presentazione della DIA; [ N.B. questa
semplificazione delle procedure amm.ve era stata già introdotta anche per le
strutture turistico alberghiere ed extra alberghiere]:
·
previsto
la presentazione della DIA, nonché della
relazione agrituristica in modalità telematica. Il regolamento di attuazione
(allegato C), definisce puntualmente le modalità di presentazione e i dati
richiesti per la per
·
nella DIA
l’imprenditore autocertifica il livello di classificazione, (in spighe da
·
Oltre alla
definizione della procedura amministrativa per l’avvio dell’attività da
realizzarsi con sistemi telematici le modifiche al regolamento si concentrano
sulla definizione dei prodotti utilizzati nella somministrazione di alimenti e
bevande fatta all’interno delle attività agrituristica. Il vecchio testo diceva
che la somministrazione aveva ad oggetto prodotti di prevalenza aziendali o
comunque reperiti c/o aziende locali, adesso l’art. 13 del regolamento prevede
l’utilizzo di, sia per la somministrazione che per le degustazioni o eventi promozionali, prodotti aziendali, che possono essere
integrati da prodotti delle aziende agricole locali e da prodotti di origine
e/o certificati toscani e procede nella definizione degli stessi. In sostanza
si cerca di valorizzare, come espresso nelle finalità di cui all’art. 1 i
prodotti agroalimentari e della filiera corta.
Per quanto riguarda i prodotti degli
allevamenti c’è un vago riferimento al fatto che un “periodo significativo”
dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale, che
non è del tutto chiaro;
E’ stato eliminato il limite numerico annuo
degli eventi promozionali di cui all’art. 15, per i quali dovranno essere usati
i prodotti di cui sopra.
·
Ulteriori
modifiche inoltre intervengono nel coordinare la normativa sugli agriturismi
con quella prevista a livello comunitario in materia igienico sanitaria per le
attività di somministrazione e di macellazione.
·
Altri
interventi di rilievo non ce ne sono, neanche sotto il profilo edilizio. Alcune
novità, già introdotte con la modifica alla legge, che demandava la loro
attuazione al regolamento, come l’organizzazione delle attività sociali e di
servizio per la
Più o meno i punti principali, come è
evidenziato nella relazione illustrativa, che in effetti è esaustiva, sono
questi.
Firenze, 12 Febbraio 2010
Spett.le Regione Toscana
Settore Valorizzazione
dell’imprenditoria agricola
e-mail [email protected]
Ufficio di supporto al Tavolo
di concertazione istituzionale
e-mail [email protected]
Oggetto:
Osservazioni alla bozza di regolamento di attuazione della legge
sull’agriturismo
Le
Province hanno espresso a suo tempo alcune perplessità rispetto al percorso che
ha visto
l’adozione
di una nuova normativa regionale di modifica sostanziale delle modalità di
gestione del
procedimento
amministrativo per attivare l’attività agrituristica, che vede esclusa
qualunque
valutazione
preliminare degli enti territoriali, in particolare sulla possibilità di
destinare all’agriturismo fabbricati ritenuti non più necessari per
l’agricoltura.
A
fronte di procedure completamente nuove, come
agrituristica
e
confronto
ed approfondimento tecnico tra gli uffici regionali e quelli sul territorio che
dovranno gestire il procedimento (SUAP) o i controlli successivi (Province e
Comuni) per valutare la praticabilità dei percorsi individuati ed i contenuti
degli allegati al regolamento in discussione. Al contrario non c’è stata alcuna
riunione tecnica, che abbia visto la partecipazione dei funzionari provinciali,
per affrontare
i
numerosi aspetti tecnico/amministrativi che il nuovo percorso introduce. Troppo
spesso si dà per
scontato
il funzionamento delle procedure amministrative (vedi quanto contenuto all’art.
3 della bozza di regolamento), che al contrario diventano l’ostacolo, a volte
insormontabile, per l’impresa agricola. Si rischia così di aver messo in campo
un percorso legislativo di semplificazione che non produce reali benefici per
l’azienda.
D’altro
canto, considerato che il ruolo delle Province è limitato alla sola attività di
controllo,
prevista
dall’art. 23 comma 4 della nuova legge, rispetto a questa unica competenza, si
ribadisce la necessità che il regolamento definisca in maniera più puntuale le
linee guida per lo svolgimento dei controlli.
Cordiali
saluti,
Il
Coordinatore degli Assessori all’Agricoltura Il referente tecnico per
l’Agricoltura
Anna Maria Betti Paolo Bucelli