Firenze, lì  9 marzo 2010

 

                                                                                                   -   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 3375/2.14.2                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del 9 marzo 2010

 

Delibera della Giunta regionale n. 166 “Proposta di modifica al regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”.

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                       

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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                  X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 15 febbraio 2010 “Proposta di modifica al regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”.

Proponente: Claudio Martini

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

 

Il consiglio delle autonomie locali

Seduta del 9 marzo 2010

 

 

Visti

-       l’art. 66 dello Statuto regionale;

-       la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-       il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-       il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Preso atto

a. che con l’approvazione della l.r. 80/09 si introducono significative modificazioni nell’attività agrituristica, tali da richiedere un adeguamento del vigente regolamento di attuazione della l.r. 30/03, recante “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”;

 

b.   che con la proposta di modifica in esame si è provveduto a specificare:

a.      i contenuti della relazione agrituristica di cui al  comma 1, art. 7 della l.r. 30/03, relazione che dovrà essere presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il fascicolo aziendale;

b.     i contenuti della dichiarazione d’inizio dell’attività agrituristica di cui al comma 2, art. 8 della l.r. 30/03, in particolare disponendo (allegato C) che nel modello DIA siano indicati:

·        le dichiarazioni sul possesso da parte dell’imprenditore dei requisiti morali per svolgere l’attività agrituristica e i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti nonché la presenza di requisiti strutturali e igenico-sanitari indicati nella l.r. 30/03 e nel regolamento di attuazione;

·        la classificazione della struttura di cui all’art.9 della l.r. 30/03;

·        il periodo di apertura, che potrà essere variato anche senza presentazione di una  nuova DIA;

c.     le modalità di presentazione della relazione agrituristica e della DIA, per via telematica, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito SUAP;

 

c.   che i procedimenti relativi agli interventi edilizi su immobili e impianti devono essere conclusi prima della presentazione della DIA per l’avvio dell’attività agrituristica;

 

d.  che riguardo alle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, di pratica sportiva, di escursionismo, di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, elencate alla lettera c, comma 2 dell’art. 2 della l.r.30/03 nonché le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al comma 2 bis dell’art. 2 della l.r. 30/03, la  proposta in esame si limita a rinviarne la disciplina a successivi interventi, ritenendosi necessario un ulteriore approfondimento tecnico e giuridico della materia;

 

e.   che ai sensi dell’ art. 15, commi 2 e 3, la proposta di regolamento in esame definisce:

-       la natura dei prodotti aziendali individuati essere quelli prodotti in azienda, originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono altresì equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi;

-       i prodotti certificati toscani, ovvero i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) a indicazione geografica protetta (IGP), agriqualità, biologici, prodotti agricoli tradizionali e vini a denominazione d’origine (DO);

-       i prodotti di origine toscana, anche se non certificati, ovvero i prodotti di aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano;

 

f.    che nella proposta in esame si è provveduto a modificare le norme relative ai requisiti igienico-sanitari per la preparazione e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande disponendo che fino a dodici posti a tavola può essere utilizzata la cucina dell’abitazione, nel  rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione e adeguandosi alle norme comunitarie;

 

g.   che le aziende agrituristiche che svolgono attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi devono dotarsi di un piano di autocontrollo igienico-sanitario di cui la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2010 definirà le linee guida adeguandole al nuovo quadro normativo comunitario;

 

h.   che per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici vi è una sostanziale riconferma delle precedenti norme, tuttavia specificando:

-       i requisiti per le camere destinate ad ospitare giovani fino a venticinque anni di età;

-       i requisiti per l’ospitalità in spazi aperti precisando che per l’agricampeggio deve essere rispettato il valore massimo di sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;

-       i requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti precisando che devono essere previste piazzole di almeno 30 metri quadrati e che il numero massimo è di sei ospiti per ogni ettaro di superficie;

                                      

i.     che per la conduzione e il controllo delle piscine valgono le norme contenute nella l.r. 8/06 e nel relativo regolamento di attuazione, affidando al titolare dell’azienda o altri soggetti da lui formalmente incaricati la responsabilità della funzionalità e dell’igiene della piscina e della sicurezza dei bagnanti;

 

j.     che per quanto riguarda la vigilanza e i controlli, richiamato quanto previsto dall’art. 23 della l.r. 30/03 e in particolare che:

-       ai comuni spetta di far osservare quanto disposto dalla legge con un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale, controlli che i comuni possono esercitare anche stipulando convenzioni con le province o con le comunità montane o con le aziende unità sanitarie locali o in forma associata;

-       alle province spettano le verifiche, su un campione di almeno il 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale, relative al rispetto della principalità dell’attività agricola, alla classificazione, ai prezzi e alle caratteristiche delle strutture, alla natura dei prodotti per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché alle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche;

la proposta in esame rinvia la definizione delle linee guida per lo svolgimento annuale di tali attività di controllo e vigilanza ad una successiva delibera della giunta regionale;

 

Viste

le osservazioni presentate dalle associazioni degli enti locali, secondo quanto concordato nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 18 gennaio 2010 circa le modalità di svolgimento della concertazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta ed in applicazione dell’art. 14 del protocollo d’intesa del 6 febbraio 2006;

 

Preso atto

-       della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali  vigenti;

-       della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

-       della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

-       del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

                                                     

 

 

 

 

DELIBERA

 

pur riconfermando le criticità evidenziate in sede di esame della l.r. 80/09

·        di esprimere parere favorevole in merito alla delibera della Giunta regionale n. 166 “Proposta di modifica al regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R”;

·        di allegare quale parte integrante del presente atto le osservazioni formulate da UPI - Toscana e UNCEM - Toscana.

 


UNCEM - TOSCANA

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 30/2003

 

 

Le modifiche  al regolamento si sono rese necessarie in forza delle novità introdotte nella disciplina degli agriturismi dalla l.r. 80/2009 la quale ha:

·        introdotto un regime semplificato, in quanto è possibile avviare l’attività previa presentazione di una DIA (dichiarazione di inizio attività) al competente ufficio SUAP, in luogo del previgente regime autorizzatorio, l’attività potrà essere avviata dalla data di presentazione della DIA; [ N.B. questa semplificazione delle procedure amm.ve era stata già introdotta anche per le strutture turistico alberghiere ed extra alberghiere]:

·        previsto la presentazione della DIA,  nonché della relazione agrituristica in modalità telematica. Il regolamento di attuazione (allegato C), definisce puntualmente le modalità di presentazione e i dati richiesti per la per la DIA e per la relazione, le quali potranno essere compilate, rispettivamente, mediante accesso allo sportello SUAP e al sistema informatico regionale ARTEA. Le banche dati così create potranno interagire tra loro, infatti l’imprenditore può al momento della compilazione della DIA procedere anche alla compilazione della relazione agrituristica o “estrapolare” i dati precedentemente inseriti nel sistema ARTEA;

·        nella DIA l’imprenditore autocertifica il livello di classificazione, (in spighe da 1 a 3), in base i criteri definiti nel regolamento, (allegato B) mentre con la vecchia normativa il comune, prima di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività, doveva acquisire il parere vincolante della Provincia e la classificazione fatta dalla stessa. In capo alla Provincia rimane, comunque, un potere di controllo successivo con il quale, previa verifica, può, tra le altre cose, rettificare la classificazione che l’imprenditore si è attribuito;

·        Oltre alla definizione della procedura amministrativa per l’avvio dell’attività da realizzarsi con sistemi telematici le modifiche al regolamento si concentrano sulla definizione dei prodotti utilizzati nella somministrazione di alimenti e bevande fatta all’interno delle attività agrituristica. Il vecchio testo diceva che la somministrazione aveva ad oggetto prodotti di prevalenza aziendali o comunque reperiti c/o aziende locali, adesso l’art. 13 del regolamento prevede l’utilizzo di, sia per la somministrazione che per le degustazioni  o eventi promozionali,  prodotti aziendali, che possono essere integrati da prodotti delle aziende agricole locali e da prodotti di origine e/o certificati toscani e procede nella definizione degli stessi. In sostanza si cerca di valorizzare, come espresso nelle finalità di cui all’art. 1 i prodotti agroalimentari e della filiera corta.

Per quanto riguarda i prodotti degli allevamenti c’è un vago riferimento al fatto che un “periodo significativo” dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale, che non è del tutto chiaro;

E’ stato eliminato il limite numerico annuo degli eventi promozionali di cui all’art. 15, per i quali dovranno essere usati i prodotti di cui sopra.

·        Ulteriori modifiche inoltre intervengono nel coordinare la normativa sugli agriturismi con quella prevista a livello comunitario in materia igienico sanitaria per le attività di somministrazione e di macellazione.

·        Altri interventi di rilievo non ce ne sono, neanche sotto il profilo edilizio. Alcune novità, già introdotte con la modifica alla legge, che demandava la loro attuazione al regolamento, come l’organizzazione delle attività sociali e di servizio per la comunità locali nonché le “fattorie didattiche” per gli studenti non sono state disciplinate, se non nella previsione di un albo delle fattorie suddiviso in due sezioni, ma in realtà anche questo punto non è stato approfondito.

 

Più o meno i punti principali, come è evidenziato nella relazione illustrativa, che in effetti è esaustiva, sono questi. 

 

 

                                               UPI - TOSCANA

 

 

 

 

Firenze, 12 Febbraio 2010

 

 

Spett.le Regione Toscana

Settore Valorizzazione

dell’imprenditoria agricola

e-mail [email protected]

Ufficio di supporto al Tavolo

di concertazione istituzionale

e-mail [email protected]

 

 

Oggetto: Osservazioni alla bozza di regolamento di attuazione della legge sull’agriturismo

 

Le Province hanno espresso a suo tempo alcune perplessità rispetto al percorso che ha visto

l’adozione di una nuova normativa regionale di modifica sostanziale delle modalità di gestione del

procedimento amministrativo per attivare l’attività agrituristica, che vede esclusa qualunque

valutazione preliminare degli enti territoriali, in particolare sulla possibilità di destinare all’agriturismo fabbricati ritenuti non più necessari per l’agricoltura.

A fronte di procedure completamente nuove, come la DUA per la presentazione della relazione

agrituristica e la DIA per l’inizio dell’attività, sarebbe stato utile e opportuno attivare un percorso di

confronto ed approfondimento tecnico tra gli uffici regionali e quelli sul territorio che dovranno gestire il procedimento (SUAP) o i controlli successivi (Province e Comuni) per valutare la praticabilità dei percorsi individuati ed i contenuti degli allegati al regolamento in discussione. Al contrario non c’è stata alcuna riunione tecnica, che abbia visto la partecipazione dei funzionari provinciali, per affrontare

i numerosi aspetti tecnico/amministrativi che il nuovo percorso introduce. Troppo spesso si dà per

scontato il funzionamento delle procedure amministrative (vedi quanto contenuto all’art. 3 della bozza di regolamento), che al contrario diventano l’ostacolo, a volte insormontabile, per l’impresa agricola. Si rischia così di aver messo in campo un percorso legislativo di semplificazione che non produce reali benefici per l’azienda.

D’altro canto, considerato che il ruolo delle Province è limitato alla sola attività di controllo,

prevista dall’art. 23 comma 4 della nuova legge, rispetto a questa unica competenza, si ribadisce la necessità che il regolamento definisca in maniera più puntuale le linee guida per lo svolgimento dei controlli.

 

Cordiali saluti,

 

Il Coordinatore degli Assessori all’Agricoltura Il referente tecnico per l’Agricoltura

 

Anna Maria Betti                                                                                Paolo Bucelli