P.d.L. n.
167 "Interventi di controllo della riproduzione delle
popolazioni randagie di colombi in ambiente urbano"
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
La proposta di legge in esame stabilisce che i Comuni che intendano
realizzare interventi per il controllo della riproduzione delle
colonie di colombi randagi in ambiente urbano mediante farmaci a
base di nicarbazina possono beneficiare di contributi da parte della
Regione in misura comunque non superiore al cinquanta per cento
del costo complessivo dell'intervento.
L'erogazione di tali contributi è subordinata all'approvazione,
da parte del Comune interessato, con delibera divenuta esecutiva,
di un apposito progetto nel quale deve essere indicata, oltre la
data di inizio ed ultimazione dei lavori, l'entità del finanziamento
comunale per la parte non coperta da contributo regionale.
Viene rimesso alla Giunta regionale il compito di definire, in un
apposito piano annuale, l'ammontare complessivo delle somme destinate
alla realizzazione degli interventi nonché, fra gli altri
elementi, le priorità tra i soggetti beneficiari.
2.
Il Consiglio delle Autonomie locali, pur ritenendo che in linea
di principio sia preferibile operare attraverso leggi generali e
l'ordinaria programmazione di settore, esprime un giudizio positivo
in ordine al merito della proposta di legge in oggetto nel suo complesso
condividendone pienamente le finalità di tutela della salute
pubblica e del patrimonio artistico ed ambientale considerato tra
l'altro l'insuccesso delle numerose tecniche finora sperimentate
per l'effettivo contenimento della riproduzione dei colombi.
3.
Deve tuttavia essere considerato che, a quanto è stato riferito
a questo Consiglio, in autorevoli sedi scientifiche sono state recentemente
avanzate valutazioni estremamente critiche in ordine all'efficacia
farmacologica della nicarbazina rispetto agli obiettivi che si intendono
perseguire con la proposta in esame.
Si raccomanda pertanto alla competente commissione consiliare di
accompagnare l'esame di questa proposta con un adeguato approfondimento
di consulenza scientifica.
4.
Sotto il profilo procedurale si rileva criticamente che, ancora
una volta, gli enti locali vengono considerati come meri destinatari
dei contributi regionali ed esecutori degli interventi senza che
sia stato invece previsto un loro coinvolgimento, mediante il ricorso
alle opportune forme di consultazione e concertazione, alla fase
della predisposizione da parte della Giunta regionale del Piano
annuale degli interventi.
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