Firenze,
30 luglio 2010
- Al Presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al Presidente della Giunta regionale
- All’Assessore proponente
- Al Dirigente responsabile
- Al
Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica
e istituzionale
Proposta
di Legge n. 16 “Modifiche alla legge regionale 5
novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei
relativi bacini di accumulo)”.
favorevole favorevole favorevole contrario
contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del
Presidente
Liliana Fiorini
Proposta di Legge n. 16 “Modifiche
alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)”.
Proponenti: Giunta Regionale
PARERE OBBLIGATORIO
IL CONSIGLIO DELLE
Seduta del 29 Luglio 2010
Visti
- l’art. 66 dello Statuto regionale;
-
- il Regolamento interno del Consiglio regionale;
- il Regolamento interno del
Consiglio delle
Visti inoltre
- l’art. 117, comma 2 e 3, della Costituzione;
- l’articolo 4, primo comma, lettera z) dello Statuto;
- la legge
regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in
materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
Visti infine
- il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;
- il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana n. 1 del 18 maggio 2009
Esaminata
Considerato che
-
Le norme di cui
alla L.R. 64/2009 disciplinano le funzioni amministrative in materia di
progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi bacini di accumulo conferite alla Regione e trasferite alle
Province con L.R.91/98;
-
l’articolo 11,
comma 1, della L.R. 64/2009 prevede che, dall’entrata in vigore del regolamento
di attuazione della legge, approvato con D.P.G.R. 18/R del 25 febbraio 2010,
decorrano centottanta giorni di tempo per la presentazione della denuncia di
esistenza da parte dei gestori degli invasi esistenti; altresì lo stesso
termine si applica nel caso di un’ eventuale presentazione di domanda di
regolarizzazione.
-
l’articolo 11,
comma 7, della legge concede il termine di trecentosessanta giorni,
dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, per la presentazione
dell’ulteriore domanda di sanatoria, qualora ne ricorrano i presupposti;
-
l’attuale termine
di centottanta giorni dall’entrata in vigore del relativo Regolamento di
attuazione, per la presentazione della denuncia di esistenza è di imminente
scadenza,
-
il superamento di detto termine comporterebbe
l’applicazione automatica e massiva delle relative sanzioni da parte della
Provincia sia nei casi di mancata presentazione sia nei casi di presentazione
oltre i termini della denuncia, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 64/2009;
- le Province hanno manifestato alla Regione Toscana la difficoltà del rispetto dei tempi prescritti sia da parte degli utenti che da parte degli Uffici tecnici provinciali nell’esecuzione dei relativi controlli nonché nell’applicazione delle sanzioni, anche in considerazione del periodo estivo in cui tali mansioni dovrebbero essere svolte;
- - l’applicazione automatica e massiva delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini, da un lato comporterebbe un aggravio organizzativo per le Province nell’esecuzione dei relativi controlli sulla veridicità della documentazione, dall’altro sarebbe percepita dagli utenti come vessatoria;
Preso atto
- dell’opportunità di accogliere con una modifica di legge la proroga richiesta sui termini entro cui presentare la denuncia di esistenza ed allineare al nuovo termine, individuato nel 31 marzo 2012, anche la presentazione della domanda di sanatoria, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, in modo tale che il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza e per le eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria, coincidano;
- dell’opportunità di introdurre piccole modifiche alla L.R. 64/2009 non sostanziali finalizzate ad una miglior comprensione del testo, anche in relazione al raccordo con le disposizioni declinate nel regolamento;
Preso atto inoltre che
la presente proposta di legge non produce alcun effetto sul bilancio finanziario regionale
Preso atto infine
- della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;
- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;
- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;
- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla
Proposta di Legge “Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64
(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)”