P.d.L. n.171 "Disciplina per
la gestione ed il controllo del potenziale vitivinicolo"
PARERE
OBBLIGATORIO
1. Con l'atto in esame la Regione afferma nei confronti dello Stato
la propria esclusiva competenza in materia di agricoltura e in particolare
in tema di gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo.
Da un lato la proposta denota una sostanziale continuità
e coerenza rispetto alla L.R. 27/2000, che viene abrogata e sostituita;
dall'altro ricorrono, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento,
alcune significative innovazioni rispetto al quadro normativo nazionale,
motivate dalla volontà di affrontare e risolvere, in termini
di autonomia e differenziazione dal legislatore nazionale, la delicata
questione della regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati
antecedentemente al primo settembre 1998.
Alla luce del nuovo titolo V della Costituzione viene quindi apprestata
una apposita e autonoma disciplina attutiva del Reg. CE 1443/99;
in sostanza la procedura di regolarizzazione amministrativa (autorizzazione
in deroga) delle fattispecie abusive, in certi casi dietro pagamento
di una somma di danaro, quale prevista dall'art. 2, paragrafo 3,
del suddetto regolamento, è ritenuta applicabile agli impianti
realizzati tra l'aprile 1987 (quindi coevi o successivi all'entrata
in vigore del Reg. CEE 822/87) e il settembre 1998, mentre per le
fattispecie antecedenti la regolarizzazione opera ex lege, senza
versamenti di somma alcuna, salvo l'obbligo di iscrizione nello
schedario vitivinicolo.
2.
Il merito della vicenda investe quindi direttamente i rapporti istituzionali
fra Stato e Regione. Il Consiglio delle autonomie apprezza in ogni
caso la scelta della Regione di affermare la propria esclusiva competenza
legislativa in ordine alla disciplina del potenziale produttivo
viticolo; disciplina che come già segnalato appare segnata
da una sostanziale continuità con la vigente normativa regionale
confermando e in qualche misura potenziando le funzioni amministrative
e gestionali riconosciute alle Province.
Per questi motivi il CdAL esprime un giudizio sostanzialmente positivo
sulla proposta in esame, formulando nel contempo, su alcuni punti
specifici, alcune osservazioni tese alla miglior definizione dell'articolato
di legge.
3.
In senso positivo si rileva la formale attribuzione alla Provincia
(superando il precedente regime convenzionale) della tenuta dello
schedario viticolo, su cui si basa l'inventario del potenziale viticolo
di cui all'art.16 del Reg. CE 1493/99. Siffatta attribuzione di
competenza alla Provincia deve essere giudicata positivamente, inquadrandosi
in un disegno di sistematica allocazione di funzioni in capo a questo
ente locale, cui è riconosciuta anche la titolarità
dei poteri autorizzativi, regolarizzativi e di controllo nel settore
viticolo, inclusa l'applicazione delle sanzioni.
4.
L'ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini
a denominazione di origine è consentito sulla base di atti
di pianificazione triennali adottati dalle Province; qualora tali
tipologie di vini ricadano sul territorio di più Province,
ciascuna di queste adotta gli atti di pianificazione di propria
competenza previa intesa fra le Province interessate (art. 4, comma
2, che riproduce il testo antecedente). Ora, posto che l'intesa,
nella sua accezione tecnica, implica la necessità ed obbligatorietà
di un accordo fra le parti, si rileva l'assenza nell'articolato
di una norma di chiusura che, prefigurandosi l'eventualità
di un disaccordo o comunque di una mancata intesa, disciplini e
risolva tale fattispecie prevedendo congrue soluzioni atte a consentire
comunque la conclusione dell'iter di pianificazione territoriale.
5. Sempre in tema di pianificazione locale ed ampliamento delle
superfici vitate, la proposta prevede, anche qui riproducendo il
testo antecedente, che la Giunta regionale emani le direttive generali
per la pianificazione provinciale definendo altresì i criteri
per l'assegnazione delle superfici alle aziende agricole interessate
(art. 4, comma 4).
Sotto questo aspetto, se è concepibile la riserva alla Regione
di un potere di orientamento generale della pianificazione provinciale,
è viceversa assai discutibile, alla luce della nuova formulazione
del titolo V della Costituzione, la riproduzione della riserva alla
Regione medesima della specifica individuazione dei criteri di assegnazione.
Si osserva infatti che sulla base del principio di sussidiarietà
e nel rispetto della sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta
agli enti locali nell'organizzazione e nello svolgimento dei propri
ambiti funzionali, la Regione dovrebbe limitarsi a stabilire i principi
generali per l'individuazione dei criteri, rinviando per la puntuale
determinazione degli stessi ad autonome scelte di ciascuna Provincia.
6.
La regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente
fra il 1° aprile 1987 e il 1° settembre 1998 è concessa
dalla Provincia entro il 31 luglio 2002 su istanza dell'interessato;
non risulta espressamente come necessaria (benché ciò
sia evincibile in via di interpretazione sistematica) anche la presentazione
di apposita dichiarazione delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione
nello schedario vitivinicolo tenuto dalla Provincia stessa, né
è previsto che alla presentazione della predetta istanza
consegua d'ufficio l'iscrizione nello schedario.
Sotto questo aspetto, al fine di consentire alla Provincia una corretta
organizzazione delle proprie competenze, si ritiene opportuno suggerire
di inserire esplicitamente fra i presupposti della regolarizzazione
anche l'iscrizione allo schedario (previa apposita dichiarazione
o come dovere d'ufficio), nei limiti in cui quest'ultima risulti
obbligatoria ai sensi della legge in oggetto; in questo modo tra
l'altro la procedura di sanatoria si presenterebbe del tutto coerente
col Reg. CE 1493/99, secondo cui l'inventariazione del potenziale
vitivinicolo, effettuata sulla scorta dei dati dello schedario,
è una delle condizioni necessarie per la concessione della
regolarizzazione (vedasi l'art.2 paragrafo 3 del suddetto regolamento).
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