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Firenze, lì 17/05/2007
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
-
Ai componenti della Giunta regionale
e p. c. -
Ai direttori generali della Giunta regionale
- Al segretario generale
del Consiglio regionale
- Ai responsabili di:
- Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari
- Area di coordinamento per l’assistenza tecnico- professionale
- Settore di assistenza generale alla commissione
- Settore di assistenza giuridico-legislativa alla commissione
- Ufficio stampa del Consiglio regionale
PARERE
OBBLIGATORIO SU PDL 173 Modifiche alla legge regionale
7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di
carburanti)
Favorevole favorevole X favorevole
contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza
A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del Preside
dott.ssa Marinella Romoli
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la PDL 173 in oggetto;
-che il Codice del Commercio di cui alla LR 28/2005 ha rappresentato un momento di svolta nella materia, in piena sintonia con il nuovo titolo V Cost. (che ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni la materia del commercio), avendo ricondotto ad un’unica fonte normativa ben sette preesistenti discipline regionali;
-che tuttavia è attualmente applicabile solo la parte del Codice del Commercio relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, mentre per tutti gli altri settori la sua applicabilità è condizionata alla preventiva entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione;
-che è frattanto intervenuta un’importante disciplina statale in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale (si tratta dell’art.3 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248), contenente, fra l’altro, l’obbligo per le Regioni di adeguare le proprie disposizioni legislative entro il 1 gennaio 2007;
-che con la PDL 173 s’intende fare fronte all’obbligo di cui al precedente punto, nonché rispondere ad ulteriori esigenze di semplificazione e chiarificazione;
Atteso in secondo luogo
-che, tra i contenuti normativi della PDL 173, sembrano da mettere in rilievo soprattutto i seguenti:
1)un’integrazione della legislazione in materia di governo del territorio, particolarmente destinata a disciplinare la pianificazione territoriale in materia commerciale (v. art.4);
2)le numerose modifiche della disciplina riguardante i requisiti per l’esercizio delle attività commerciali (v. Capo II);
3)la disciplina relativa al commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato (v. art.16);
4)la disciplina relativa al commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita (v. art.18);
5)la introduzione della vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci all’interno degli esercizi commerciali (v. art.18 bis);
6)la norma riguardante il regolamento regionale di attuazione (v. art.22);
7)la disciplina relativa alle esenzioni dall’autorizzazione alla vendita e quella sulla programmazione comunale in materia di rilascio delle autorizzazioni (v. artt. 27 e 28);
8)le numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di Commercio su aree pubbliche (v. Capo V);
9)le altrettanto numerose modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande (v. Capo VI);
10)infine, fra le disposizioni finali e transitorie, la disciplina relativa al commercio in sede fissa e alla distribuzione carburanti (v. art. 110) ed a quella relativa alla disapplicazione delle norme statali (v. art. 113);
Considerato
-che, per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze, è rispettato il modello che già caratterizzava il Codice del Commercio, incentrato sul ruolo primario dei Comuni, in conformità del resto ai principi sull’assetto istituzionale di cui al titolo V Cost.;
-che sulla PDL 173 si è svolta un esauriente confronto tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali nella seduta del 5 marzo 2007 del Tavolo di concertazione interistituzionale;
Preso atto
-che è pervenuto un documento dell’ANCI Toscana contenente proposte di modifica alla PDL 173;
Ritenuto
-che sia opportuno dare il dovuto rilievo alle proposte di modifica di cui al precedente punto, allegandole al presente parere sotto forma di raccomandazione;
DELIBERA
1)
di esprimere
parere favorevole sulla PDL 173;
2)
di formulare, a
mero titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:
“di recepire le proposte di modifica
contenute nel documento dell’ ANCI di cui in premessa, che viene allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale”.
Fermo
restando che il richiamo agli adempimenti in materia igienico sanitaria
dovrebbe essere operato nei confronti del Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo
6) e non del DPGR n. 40R/2006, al comma 3 si ritiene opportuno richiamare,
espressamente ed in maniera precisa, la disposizione di cui all’articolo 12
comma 2 del citato decreto.
Come
noto, infatti, il regolamento in questione opera una differenziazione
procedurale (dia ad efficacia immediata e differita) in relazione al tipo di
attività svolta. Il richiamo espresso alla fattispecie della DIA ad efficacia
immediata renderebbe la norma più chiara. Analoga considerazione in ordine
all’articolo 17 comma 4bis della L.R. n. 28, modificato dall’articolo 5, ed
all’articolo 18 comma 10, modificato dall’articolo 6.
Inoltre,
sempre con riferimento agli adempimenti amministrativi in materia igienico
sanitaria, la riforma della L.R. 28/2005 potrebbe costituire l’occasione per
dimezzare gli adempimenti posti a carico dell’imprenditore, conferendo alla
dichiarazione di cui all’articolo 16 anche l’efficacia della notifica di cui
all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Al
comma 4, non risulta definito il servizio assistito di somministrazione. Posto
che la presenza o meno di tale modalità di servizio costituisce il discrimine
tra l’attività di somministrazione e il consumo sul posto da parte degli
esercizi di vicinato, non appare opportuno lasciare l’individuazione dei
confini della fattispecie al “buon senso” degli organi di vigilanza. Inoltre,
una individuazione unica ed univoca del servizio assistito di somministrazione
da parte del legislatore regionale limiterebbe di gran lunga la disomogeneità
di trattamento degli imprenditori, che,
necessariamente, deriverebbe dalle diverse interpretazioni fornite, dalle
diverse Amministrazioni comunali, ad una norma così generica.
Al
comma 5, il riferimento ai locali ed alle aree “individuati nella DIA”
sembrerebbe escludere la possibilità per tali esercizi di effettuare il consumo
sul posto in pertinenze esterne (tradizionalmente non indicati nella DIA
relativa all’attività).
Infine,
analogamente a quanto detto sopra, dovrebbero essere definiti chiaramente i
confini del consumo sul posto anche relativamente alle attività di
panificazione.
Al
comma 4bis del testo sostituito: vedi considerazioni in merito all’articolo 4.
Al
comma 10 del testo sostituito: vedi considerazioni in merito all’articolo 4.
Il
richiamo ad una programmazione comunale, tra l’altro basata sugli indirizzi di
cui al “nuovo” articolo 27 (di cui si
dirà in seguito), non appare in linea con gli ormai definiti orientamenti
governativi in materia di esercizio delle attività produttive sotto il profilo
della tutela della libertà di concorrenza (materia di esclusiva competenza
statale e, pertanto, prevalente), che non ammette condizionamenti se non quelli
derivanti dalla tutela di preminenti interessi pubblici (salute, sicurezza,
ambiente, corretto uso del territorio ecc.). Appare più rispettoso dei principi
di cui sopra il richiamo a requisiti o condizioni di localizzazione.
Fermo
restando che, per disposizione comunitaria e non solo, l’Amministrazione
Comunale non può determinare la struttura del mercato, ma, come detto con
riferimento all’articolo 10, può soltanto dettare le condizioni di insediamento
delle attività imprenditoriali a tutela di preminenti interessi pubblici, e
che, pertanto, non gli è consentito procedere alla “programmazione della rete”,
il richiamo a criteri e parametri di natura socio economica quali quelli
indicati nelle lettere a), b), c) e d) non appaiono conformi alla normativa,
quanto meno, comunitaria (con conseguente obbligo di disapplicazione da parte
degli operatori).
Peraltro,
per espressa disposizione della stessa L.R. n. 28/2005, l’attività di vendita
della stampa quotidiana e periodica è da considerarsi a tutti gli effetti
attività commerciale.
Infine,
la disposizione in esame non tiene conto delle segnalazioni dell’autorità
garante della concorrenza che, da anni, invita gli organi legislativi statali e
regionali a non adottare disposizioni pervasive, volte a determinare la
struttura del mercato.
Per
quanto detto sopra in ordine agli articoli 10 e 12, non appare corretto fare
riferimento ad una programmazione comunale. Il richiamo dovrebbe essere operato
nei confronti di requisiti o condizioni di localizzazione.
Al
comma 2 del testo sostituito, valgono le considerazioni svolte in relazione
all’articolo 4 con riferimento agli adempimenti igienico sanitari ai sensi del
Regolamento comunitario n. 852/2004.
Al
comma 3 del testo sostituito, posto che il decreto legge n. 223/2006 consente
il consumo immediato sul posto ai soli esercizi di vicinato e non alle attività
di commercio sulle aree pubbliche, si ritiene opportuno lasciare la disciplina
di tale opportunità ai singoli comuni in sede di Piano per l’esercizio del
commercio sulle aree pubbliche.
Al
comma 1, il richiamo al DPGR n. 40R/2006 operato dall’introduzione del comma
2bis crea enormi difficoltà da un punto di vista squisitamente procedurale.
Infatti,
il decreto in questione prevede, sul fronte degli adempimenti igienico
sanitari, per le attività di somministrazione con preparazione di alimenti una
DIA ad efficacia differita a trenta giorni.
E’
quindi di tutta evidenza il palese contrasto tra la DIA amministrativa ad
efficacia immediata e la DIA igienico sanitaria ad efficacia differita.
Considerato
che la somministrazione con preparazione rappresenta la stragrande maggioranza,
per non dire la totalità, delle fattispecie concrete, l’entità, anche
quantitativa, delle problematiche che potrebbero sorgere è facilmente
intuibile.
Allo
scopo, quindi, come già detto in relazione all’articolo 4, il richiamo agli
adempimenti in materia igienico sanitaria dovrebbe essere operato nei confronti
del Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 6) e non del DPGR n. 40R/2006.
Inoltre,
anche in questo caso, la riforma della L.R. 28/2005 potrebbe costituire
l’occasione per dimezzare gli adempimenti posti a carico dell’imprenditore,
conferendo alla DIA per la somministrazione anche l’efficacia della notifica di
cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Il
richiamo ad indirizzi quali l’evoluzione del servizio da rendere al consumatore,
l’adeguatezza della rete rispetto agli andamenti demografici, alle dinamiche
dei consumi ed agli andamenti turistici (nuovo articolo 42bis, comma 1, lett.
a) non risultano conformi alle normative comunitarie (in primis Trattato
istitutivo dell’Unione Europea) e statali relative all’esercizio delle attività
produttive sotto il profilo della tutela della libertà di concorrenza (materia
di esclusiva competenza statale e, pertanto, prevalente), che non ammettono
condizionamenti se non quelli derivanti dalla tutela di preminenti interessi
pubblici (salute, sicurezza, ambiente, corretto uso del territorio ecc.).
Come
più volte segnalato, le Amministrazioni Comunali non possono determinare la
struttura del mercato, ma possono soltanto dettare le condizioni di insediamento
delle attività imprenditoriali a tutela di preminenti interessi pubblici, e,
pertanto, appare più rispettoso dei principi di cui sopra il richiamo a soli
requisiti o condizioni di localizzazione.
Al
comma 4 del testo sostituito si segnala che i titoli abilitativi in generale
non possono essere oggetto di atti di disposizione, né tra vivi, né per causa
di morte, pena la nullità assoluta dell’atto.
Si
ritiene opportuno modificare la formulazione del comma in esame.
Il
comma v. che opera la sostituzione del comma 9 dell’articolo 111 deve essere
eliminato. Infatti, questo ultimo opera una vera e propria equiparazione (per
non dire sovrapposizione o sostituzione) tra i “criteri e parametri atti a
determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili” di cui alla L. n.
287/1991 e i requisiti di cui all’articolo 42bis.
Come
già ampiamente segnalato e sottolineato in precedenza, i requisiti di cui
all’articolo 42bis non possono, in alcun modo, sostanziarsi in parametri o
contigenti di carattere numerico.
L’equiparazione
operata con il comma in esame andrebbe a legittimare una interpretazione
dell’articolo 42bis in chiave “contingentata”, oggi non più ammessa.
Per
quanto riguarda, poi, l’introduzione del comma 9bis, operata dal comma 5, si
ritiene opportuno lasciare all’autonomia dei comuni la valutazione circa la
necessità o meno di prevedere requisiti e condizioni particolari di
insediamento (mai, lo si ripete, contigenti e parametri numerici prestabiliti)
delle attività di somministrazione sul proprio territorio. Infatti, solo le
Amministrazioni Comunali sono in grado di valutare quali siano le reali
necessità dei loro territori, tanto da indurli ad adottare provvedimenti volti
ad introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie (igienico
sanitarie, ambientali, di sicurezza ecc.) a tutela di particolari e specifici
interessi pubblici.
L’imposizione
dell’obbligo (“provvedono”), corredato della fissazione di un termine
(peraltro iniziale e non finale!) a provvedere, appare come una invasione della
sfera di autonomia comunale, peraltro contraria alla Costituzione.
Perplessità
sorgono, poi, in ordine al mantenimento in vigore, fino all’adozione degli atti
previsti dal 42bis, degli atti di programmazione già approvati.
Si
fa presente, infatti, che, se tali atti si sostanziano nella fissazione di
parametri o contingenti di tipo numerico, questi sono divenuti illegittimi per
contrasto con le disposizioni del D.L. n. 223/2006 e neanche la norma regionale
può valere a sanarli.
Se,
invece, questi si concretizzano nella fissazione di condizioni di insediamento
e requisiti di qualità, questi mantengono pienamente la loro efficacia finché
le Amministrazioni Comunali, nella loro autonomia, non decidano di eliminarli o
modificarli.