Firenze, lì 17/05/2007

                    

-   Al presidente del Consiglio regionale

-   Al presidente della Commissione                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Ai componenti della Giunta regionale

                                                                                             

  e p. c.      -   Ai direttori generali della Giunta regionale

                  -   Al segretario generale del Consiglio regionale

-   Ai  responsabili di:

-          Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari

-          Area di coordinamento per l’assistenza tecnico- professionale

-          Settore di assistenza generale  alla commissione

-          Settore di assistenza giuridico-legislativa alla commissione

-          Ufficio stampa del Consiglio regionale

 

Seduta del 16/05/2007.

PARERE OBBLIGATORIO  SU PDL 173 Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

Favorevole            favorevole             X                favorevole                      contrario                                 contrario

                             con raccomandazioni                 con condizioni                  con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                               

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OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                 

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)     

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

                                                                             

                                                                                                       D’ordine del Preside 

                                                                                                     dott.ssa Marinella Romoli

 

 

PDL 173 “Modifiche alla LR 7 febbraio 2005, n.28  (Codice del commercio…)”.

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PARERE OBBLIGATORIO

               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la PDL 173 in oggetto;

 

Atteso in primo luogo

-che il Codice del Commercio di cui alla LR 28/2005 ha rappresentato un momento di svolta nella materia, in piena sintonia con il nuovo titolo V Cost. (che ha attribuito alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni la materia del commercio), avendo ricondotto ad un’unica fonte normativa ben sette preesistenti discipline regionali;

-che tuttavia è attualmente applicabile solo la parte del Codice del Commercio relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, mentre per tutti gli altri settori la sua applicabilità è condizionata alla preventiva entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione;

-che è frattanto intervenuta un’importante disciplina statale in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale (si tratta dell’art.3 del D.L. 4 luglio 2006, n.223  recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248), contenente, fra l’altro, l’obbligo per le Regioni di adeguare le proprie disposizioni legislative entro il 1 gennaio 2007;

-che con la PDL 173 s’intende fare fronte all’obbligo di cui al precedente punto, nonché rispondere ad ulteriori esigenze di semplificazione e chiarificazione;

 

Atteso in secondo luogo

-che, tra i contenuti normativi della PDL 173, sembrano da mettere in rilievo soprattutto i seguenti:

1)un’integrazione della legislazione in materia di governo del territorio, particolarmente destinata a disciplinare la pianificazione territoriale in materia commerciale (v. art.4);

2)le numerose modifiche della disciplina riguardante i requisiti per l’esercizio delle attività commerciali (v. Capo II);

3)la disciplina relativa al commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato (v. art.16);

4)la disciplina relativa al commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita (v. art.18);

5)la introduzione della vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci all’interno degli esercizi commerciali (v. art.18 bis);

6)la norma riguardante il regolamento regionale di attuazione (v. art.22);

7)la disciplina relativa alle esenzioni dall’autorizzazione alla vendita e quella sulla programmazione comunale in materia di rilascio delle autorizzazioni (v. artt. 27 e 28);

8)le numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di Commercio su aree pubbliche (v. Capo V);

9)le altrettanto numerose modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande (v. Capo VI);

10)infine, fra le disposizioni finali e transitorie, la disciplina relativa al commercio in sede fissa e alla distribuzione carburanti (v. art. 110) ed a quella relativa alla disapplicazione delle norme statali (v. art. 113);

 

Considerato

-che, per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze, è rispettato il modello che già caratterizzava il Codice del Commercio, incentrato sul ruolo primario dei Comuni, in conformità del resto ai principi sull’assetto istituzionale di cui al titolo V Cost.;

 

Ricordato

-che sulla PDL 173 si è svolta un esauriente confronto tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali nella seduta del 5 marzo 2007 del Tavolo di concertazione interistituzionale;

 

Preso atto

-che è pervenuto un documento dell’ANCI Toscana contenente proposte di modifica alla PDL 173;

 

Ritenuto

-che sia opportuno dare il dovuto rilievo alle proposte di modifica di cui al precedente punto, allegandole al presente parere sotto forma di raccomandazione;

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di esprimere parere favorevole sulla PDL 173;

2)      di formulare, a mero titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

“di recepire le proposte di modifica contenute nel documento dell’ ANCI di cui in premessa, che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche alla Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 – Codice del Commercio

 

OSSERVAZIONI

 

 

Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 16 della L.R. n. 28/2005

Fermo restando che il richiamo agli adempimenti in materia igienico sanitaria dovrebbe essere operato nei confronti del Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 6) e non del DPGR n. 40R/2006, al comma 3 si ritiene opportuno richiamare, espressamente ed in maniera precisa, la disposizione di cui all’articolo 12 comma 2 del citato decreto.

Come noto, infatti, il regolamento in questione opera una differenziazione procedurale (dia ad efficacia immediata e differita) in relazione al tipo di attività svolta. Il richiamo espresso alla fattispecie della DIA ad efficacia immediata renderebbe la norma più chiara. Analoga considerazione in ordine all’articolo 17 comma 4bis della L.R. n. 28, modificato dall’articolo 5, ed all’articolo 18 comma 10, modificato dall’articolo 6.

Inoltre, sempre con riferimento agli adempimenti amministrativi in materia igienico sanitaria, la riforma della L.R. 28/2005 potrebbe costituire l’occasione per dimezzare gli adempimenti posti a carico dell’imprenditore, conferendo alla dichiarazione di cui all’articolo 16 anche l’efficacia della notifica di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Al comma 4, non risulta definito il servizio assistito di somministrazione. Posto che la presenza o meno di tale modalità di servizio costituisce il discrimine tra l’attività di somministrazione e il consumo sul posto da parte degli esercizi di vicinato, non appare opportuno lasciare l’individuazione dei confini della fattispecie al “buon senso” degli organi di vigilanza. Inoltre, una individuazione unica ed univoca del servizio assistito di somministrazione da parte del legislatore regionale limiterebbe di gran lunga la disomogeneità di trattamento degli imprenditori,  che, necessariamente, deriverebbe dalle diverse interpretazioni fornite, dalle diverse Amministrazioni comunali, ad una norma così generica.

Al comma 5, il riferimento ai locali ed alle aree “individuati nella DIA” sembrerebbe escludere la possibilità per tali esercizi di effettuare il consumo sul posto in pertinenze esterne (tradizionalmente non indicati nella DIA relativa all’attività).

Infine, analogamente a quanto detto sopra, dovrebbero essere definiti chiaramente i confini del consumo sul posto anche relativamente alle attività di panificazione.

 

Articolo 5 - Modifica dell’articolo 17 della L.R. n. 28/2005

Al comma 4bis del testo sostituito: vedi considerazioni in merito all’articolo 4.

 

Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 18 della L.R. n. 28/2005

Al comma 10 del testo sostituito: vedi considerazioni in merito all’articolo 4.

 

Articolo 10 - Modifica dell’articolo 25 della L.R. n. 28/2005

Il richiamo ad una programmazione comunale, tra l’altro basata sugli indirizzi di cui al “nuovo”  articolo 27 (di cui si dirà in seguito), non appare in linea con gli ormai definiti orientamenti governativi in materia di esercizio delle attività produttive sotto il profilo della tutela della libertà di concorrenza (materia di esclusiva competenza statale e, pertanto, prevalente), che non ammette condizionamenti se non quelli derivanti dalla tutela di preminenti interessi pubblici (salute, sicurezza, ambiente, corretto uso del territorio ecc.). Appare più rispettoso dei principi di cui sopra il richiamo a requisiti o condizioni di localizzazione.

 

Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 27 della L.R. n. 28/2005

Fermo restando che, per disposizione comunitaria e non solo, l’Amministrazione Comunale non può determinare la struttura del mercato, ma, come detto con riferimento all’articolo 10, può soltanto dettare le condizioni di insediamento delle attività imprenditoriali a tutela di preminenti interessi pubblici, e che, pertanto, non gli è consentito procedere alla “programmazione della rete”, il richiamo a criteri e parametri di natura socio economica quali quelli indicati nelle lettere a), b), c) e d) non appaiono conformi alla normativa, quanto meno, comunitaria (con conseguente obbligo di disapplicazione da parte degli operatori).

Peraltro, per espressa disposizione della stessa L.R. n. 28/2005, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è da considerarsi a tutti gli effetti attività commerciale.

Infine, la disposizione in esame non tiene conto delle segnalazioni dell’autorità garante della concorrenza che, da anni, invita gli organi legislativi statali e regionali a non adottare disposizioni pervasive, volte a determinare la struttura del mercato.

 

Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. n. 28/2005

Per quanto detto sopra in ordine agli articoli 10 e 12, non appare corretto fare riferimento ad una programmazione comunale. Il richiamo dovrebbe essere operato nei confronti di requisiti o condizioni di localizzazione.

 

Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 36 della L.R. n. 28/2005

Al comma 2 del testo sostituito, valgono le considerazioni svolte in relazione all’articolo 4 con riferimento agli adempimenti igienico sanitari ai sensi del Regolamento comunitario n. 852/2004.

Al comma 3 del testo sostituito, posto che il decreto legge n. 223/2006 consente il consumo immediato sul posto ai soli esercizi di vicinato e non alle attività di commercio sulle aree pubbliche, si ritiene opportuno lasciare la disciplina di tale opportunità ai singoli comuni in sede di Piano per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

 

Articolo 21 - Modifica dell’articolo 42 della L.R. n. 28/2005

Al comma 1, il richiamo al DPGR n. 40R/2006 operato dall’introduzione del comma 2bis crea enormi difficoltà da un punto di vista squisitamente procedurale.

Infatti, il decreto in questione prevede, sul fronte degli adempimenti igienico sanitari, per le attività di somministrazione con preparazione di alimenti una DIA ad efficacia differita a trenta giorni.

E’ quindi di tutta evidenza il palese contrasto tra la DIA amministrativa ad efficacia immediata e la DIA igienico sanitaria ad efficacia differita.

Considerato che la somministrazione con preparazione rappresenta la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, delle fattispecie concrete, l’entità, anche quantitativa, delle problematiche che potrebbero sorgere è facilmente intuibile.

Allo scopo, quindi, come già detto in relazione all’articolo 4, il richiamo agli adempimenti in materia igienico sanitaria dovrebbe essere operato nei confronti del Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 6) e non del DPGR n. 40R/2006.

Inoltre, anche in questo caso, la riforma della L.R. 28/2005 potrebbe costituire l’occasione per dimezzare gli adempimenti posti a carico dell’imprenditore, conferendo alla DIA per la somministrazione anche l’efficacia della notifica di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

 

Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 42bis della L.R. n. 28/2005

Il richiamo ad indirizzi quali l’evoluzione del servizio da rendere al consumatore, l’adeguatezza della rete rispetto agli andamenti demografici, alle dinamiche dei consumi ed agli andamenti turistici (nuovo articolo 42bis, comma 1, lett. a) non risultano conformi alle normative comunitarie (in primis Trattato istitutivo dell’Unione Europea) e statali relative all’esercizio delle attività produttive sotto il profilo della tutela della libertà di concorrenza (materia di esclusiva competenza statale e, pertanto, prevalente), che non ammettono condizionamenti se non quelli derivanti dalla tutela di preminenti interessi pubblici (salute, sicurezza, ambiente, corretto uso del territorio ecc.).

Come più volte segnalato, le Amministrazioni Comunali non possono determinare la struttura del mercato, ma possono soltanto dettare le condizioni di insediamento delle attività imprenditoriali a tutela di preminenti interessi pubblici, e, pertanto, appare più rispettoso dei principi di cui sopra il richiamo a soli requisiti o condizioni di localizzazione.

 

Articolo 29 - Modifiche all’articolo 54 della L.R. n. 28/2005

Al comma 4 del testo sostituito si segnala che i titoli abilitativi in generale non possono essere oggetto di atti di disposizione, né tra vivi, né per causa di morte, pena la nullità assoluta dell’atto.

Si ritiene opportuno modificare la formulazione del comma in esame.

 

Articolo 53 - Modifiche all’articolo 111 della L.R. n. 28/2005

Il comma v. che opera la sostituzione del comma 9 dell’articolo 111 deve essere eliminato. Infatti, questo ultimo opera una vera e propria equiparazione (per non dire sovrapposizione o sostituzione) tra i “criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili” di cui alla L. n. 287/1991 e i requisiti di cui all’articolo 42bis.

Come già ampiamente segnalato e sottolineato in precedenza, i requisiti di cui all’articolo 42bis non possono, in alcun modo, sostanziarsi in parametri o contigenti di carattere numerico.

L’equiparazione operata con il comma in esame andrebbe a legittimare una interpretazione dell’articolo 42bis in chiave “contingentata”, oggi non più ammessa.

Per quanto riguarda, poi, l’introduzione del comma 9bis, operata dal comma 5, si ritiene opportuno lasciare all’autonomia dei comuni la valutazione circa la necessità o meno di prevedere requisiti e condizioni particolari di insediamento (mai, lo si ripete, contigenti e parametri numerici prestabiliti) delle attività di somministrazione sul proprio territorio. Infatti, solo le Amministrazioni Comunali sono in grado di valutare quali siano le reali necessità dei loro territori, tanto da indurli ad adottare provvedimenti volti ad introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie (igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza ecc.) a tutela di particolari e specifici interessi pubblici.

L’imposizione dell’obbligo (“provvedono”), corredato della fissazione di un termine (peraltro iniziale e non finale!) a provvedere, appare come una invasione della sfera di autonomia comunale, peraltro contraria alla Costituzione.

Perplessità sorgono, poi, in ordine al mantenimento in vigore, fino all’adozione degli atti previsti dal 42bis, degli atti di programmazione già approvati.

Si fa presente, infatti, che, se tali atti si sostanziano nella fissazione di parametri o contingenti di tipo numerico, questi sono divenuti illegittimi per contrasto con le disposizioni del D.L. n. 223/2006 e neanche la norma regionale può valere a sanarli.

Se, invece, questi si concretizzano nella fissazione di condizioni di insediamento e requisiti di qualità, questi mantengono pienamente la loro efficacia finché le Amministrazioni Comunali, nella loro autonomia, non decidano di eliminarli o modificarli.