|
Firenze, lì 17/05/2007
- Al presidente del Consiglio regionale
e
p. c. - Al presidente della Giunta regionale
-
Ai componenti della Giunta regionale
e p. c. -
Ai direttori generali della Giunta regionale
- Al segretario generale
del Consiglio regionale
- Ai responsabili di:
- Area di coordinamento per l’assistenza alle commissioni ed agli organi consiliari
- Area di coordinamento per l’assistenza tecnico- professionale
- Settore di assistenza generale alla commissione
- Settore di assistenza giuridico-legislativa alla commissione
- Ufficio stampa del Consiglio regionale
Favorevole favorevole
favorevole X contrario contrario
con
raccomandazioni con condizioni con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO
X
________________________________________________________________________________________________
OSSERVAZIONI
FACOLTATIVE
All’unanimità
X A
maggioranza A
maggioranza con motivazioni contrarie di
una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL) |
NOTE:
Allegato parere |
D’ordine del Preside
dott.ssa Marinella Romoli
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;
-il Regolamento interno del Consiglio regionale;
-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;
-la PDL 179 in oggetto;
-che il testo normativo di cui alla proposta di legge in esame si
compone dei seguenti dieci capi:
>il Capo I “Disposizioni generali”, relativo alla determinazione
dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge;
>il Capo II “Osservatorio regionale sui contratti pubblici”,
relativo alla revisione della normativa su questo organismo dell’ordinamento
regionale, che diviene strumento essenziale di monitoraggio e supporto tecnico,
funzionali al controllo sul regolare svolgimento delle procedure degli appalti
pubblici da parte della Regione, ma anche di informazione e consulenza tecnica
a favore di altre amministrazioni pubbliche
che operino nell’ambito regionale;
>il Capo III “Disposizioni a tutela della sicurezza e della
regolarità del lavoro”, che obbiettivamente viene ad assumere un ruolo centrale
all’interno del corpo normativo che si intende introdurre, per il peso
straordinario assunto dal tema, sia a livello istituzionale, che di attenzione
da parte dell’opinione pubblica e delle forze sociali;
>il Capo IV “”Programmazione”, che introduce il principio della
programmazione obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti, sia con
riferimento agli appalti di servizi, che di forniture;
>il Capo V “Disposizioni in materia di organizzazione
amministrativa”, che soprattutto si caratterizza per l’intento di
semplificazione delle procedure amministrative, compatibilmente con il
necessario formalismo che, tradizionalmente ed inevitabilmente,
contraddistingue questa branca dell’attività di tutte le pubbliche
amministrazioni;
>il Capo VI “Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e
semplificazione delle attività di committenza pubblica”, che riguarda un
obbiettivo strategico di grande importanza e cioè quello della riduzione del
numero delle stazioni appaltanti, anche attraverso l’incentivazione della
gestione in forma associata delle relative funzioni, utilizzando gli strumenti
già predisposti dalla LR 40/2001 che disciplina appunto la gestione in forma
associata di funzioni e servizi;
>il Capo VII “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e
degli enti dipendenti”;
>il Capo VIII “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);
>il Capo IX “Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n.87
(Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che
operano in ambito regionale”;
>il Capo X “Disposizioni transitorie e finali”;
Atteso in secondo luogo
-che, tra i numerosi e complessi contenuti della normativa in
questione, avuto riguardo alla specifica sfera di interessi del sistema delle
autonomie locali, sembrano principalmente da segnalare i seguenti:
a)innanzitutto l’applicabilità della legge “agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni” (v.
art.2 comma 1 lett. b) del capo I);
b)l’assoggettamento anche per i contratti esclusi dall’applicazione della legge -che sono poi
quelli individuati dalla normativa nazionale appositamente richiamata- alle
disposizioni che la stessa legge prevede in materia di sicurezza e regolarità
del lavoro, di programmazione, di qualificazione, razionalizzazione e
semplificazione delle attività della
committenza pubblica (cfr. art.3 del capo I);
c)la composizione del comitato d’indirizzo dell’Osservatorio regionale
sui contratti pubblici, del quale fanno parte rappresentanti degli enti locali
(cfr. art.6 del capo II);
d)la previsione e la minuta disciplina di un prezzario di riferimento
per tutte le stazioni appaltanti (capitolati, importi a base d’asta etc.) (cfr.
art. 12 del capo II);
e)la previsione di apposite intese, tra Regione ed enti locali e i
relativi organismi rappresentativi per l’utilizzo, nell’ambito delle attività
di controllo in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, del personale
appartenente alla polizia provinciale ed alla polizia municipale (v. art.25 del
capo III);
f)la previsione di un apposito patto per la sicurezza e la regolarità
del lavoro, mediante intese ed accordi con gli enti locali, oltre che con le
organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali (v. art.26 del capo
III);
g)la previsione dell’obbligo di formazione di un programma triennale,
aggiornabile annualmente, delle attività per la realizzazione di lavori pubblici,
da parte delle amministrazioni aggiudicatici (v. art. 28 del capo IV);
h)la previsione di una serie di strumenti (l’assunzione della
committenza, a servizio del sistema degli enti locali che vi vorranno aderire,
da parte della Regione per gli appalti d’interesse generale relativi a
tipologie speciali di contratto, come ad esempio quello relativo all’accesso al
credito; l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di gestione
associata, attraverso l’incentivazione economica; l’applicazione dell’istituto
dell’avvalimento di uffici di ente diverso; la gestione comune delle procedure
di gara attraverso apposite convenzioni stipulate tra enti diversi) finalizzati
alla riduzione delle procedure di appalto, con importi contrattuali più elevati
e gestibili garantendo migliori standard qualitativi cfr. artt.da 42 a 45 della
sez.I capo VI);
-che nella seduta del 12 marzo 2007 del Tavolo di concertazione interistituzionale si è svolto un confronto serrato sui contenuti della PDL 179, nel corso del quale sono emerse svariate osservazioni critiche da parte delle associazioni rappresentative degli enti locali;
-che le osservazioni critiche accennate attengono ai seguenti argomenti:
1)con riferimento all’art.1 (Oggetto e finalità) comma 4 è stato chiesto di menzionare esplicitamente, tra le materie escluse dall’ambito di operatività della legge, i lavori già disciplinati dalla vigente legislazione regionale in materia forestale;
2)con riferimento all’art.12 (Prezzario regionale) è stata criticata la previsione di prezzari uguali per tutto il territorio regionale;
3)con riferimento all’art.20
(Subappalto), è stata segnalata la necessità di una norma che consenta la
disapplicazione dell’art.118, comma 12 del D.Lgs.163/2006 - il
testo della disposizione che si vorrebbe poter disapplicare è il seguente: ” Ai
fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture
o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate
in subappalto:
a)l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b)la subfornitura a catalogo di prodotti informatici” - ;
4)con riferimento all’art.22 (Tutor di cantiere), si è lamentata la supposta “farraginosità” della disposizione;
5)con riferimento all’art.27 (Affidamenti in economia), è stato chiesto di specificare il significato dell’espressione: ”lavori in economia ad alto rischio”;
6)con riferimento agli artt. 28 e 29, in tema di programmazione, è stato chiesto l’inserimento di uno specifico tetto per l’applicabilità della relativa normativa, a favore dei piccoli comuni;
7)con riferimento all’art.35 (Esclusione delle imprese…), è stata richiesta l’aggiunta di una norma che consenta l’esclusione dalla partecipazione alle gare delle ditte che abbiano dimostrato scarsa serietà per periodi significativi;
8)con riferimento all’art.36 (Criterio di aggiudicazione), è stato criticata la pressoché assoluta prevalenza del criterio dell’offerta più vantaggiosa;
Considerato
-che, delle otto osservazioni critiche si cui al precedente punto, soltanto quella indicata sub 5) a proposito della richiesta di precisazioni in merito all’espressione: “lavori in economia ad alto rischio”, ha ricevuto considerazione da parte della Giunta Regionale, come si desume da un raffronto tra il testo normativo sul quale si era svolta la concertazione in sede di Tavolo interistituzionale e quello poi adottato dalla Giunta Regionale ed approdato in Consiglio Regionale (v. il comma 2, aggiunto all’art.27, che così recita: “Non possono essere affidati in economia lavori e servizi ad alto rischio, come individuati attraverso specifiche linee guida approvate ai sensi dell’art. 30”);
Ritenuto
-che gli elementi di valutazione positiva indicati sotto le lettere da a) ad h) dell’ “Atteso in secondo luogo”, risultino prevalenti rispetto alle osservazioni critiche emerse in sede di concertazione e riportate sommariamente sotto i numeri da 1 a 9 del “Preso atto”, sotto il profilo qualitativo;
-che si debba, non di meno, dare un adeguato rilievo alle menzionate osservazioni critiche, mosse dal sistema degli enti locali;
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole sulla PDL 179, subordinatamente all’accoglimento della seguente condizione:
“che siano recepite le considerazioni critiche emerse in sede di concertazione interistituzionale, come riportate ai numeri 1), 2), 3), 6), 7) ed 8) del “Preso atto” della premessa del presente atto.