Proposta di Regolamento n. 18

 

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 . quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)

 

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

- VISTA la Proposta di Regolamento n. 18 “Regolamento di attuazione dell’articolo 5- quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)”;

 

- CONSIDERATO che tale atto interviene a dare attuazione all’art. 5- quater della LR 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” (inserito con LR 29 dicembre 2003, n. 66) che rimette ad un regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone disabili, dei criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, delle modalità di presentazione delle domande  e della documentazione da allegare alle stesse;

 

- CONSIDERATO che il presente atto stabilisce che :

a) le domande di contributo possono essere presentate sia da persone disabili con menomazioni o limitazioni non solo di carattere fisico ma anche sensoriale o cognitivo sia  da coloro che ne esercitano la tutela, la potestà o l’amministrazione di sostegno;

b) sono legittimati a percepire il contributo coloro che abbiano effettivamente sostenuto le spese pur se persone diverse da quelle legittimate a presentare la domanda;

c) la congruità degli interventi rispetto alla tipologia della disabilità del soggetto richiedente è attestata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale del comune di residenza del soggetto;

d) sono ammessi a contributo sia le opere edilizie che l’acquisto e l’installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche;

  e) la domanda di contributo può riguardare sia un solo intervento che un insieme di interventi connessi funzionalmente;

f) il comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda attribuendo ad ognuno un punteggio determinato sia in relazione alla gravità della disabilità sia in relazione alla congruenza degli interventi con la disabilità e le esigenze di vita domestica, entrambe attestate dalla AUSL

g) sia nel caso di opere edilizie che di acquisto ed installazione di attrezzature,  il contributo non può essere superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a 7.500, 00 euro nel primo caso e a 10.000,00 nel secondo caso;

 

-   CONSIDERATO che su tale atto è stata raggiunta l’intesa nel corso della riunione del Tavolo di concertazione interistituzionale del 12 ottobre 2004;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Esprime parere favorevole sulla Proposta di Regolamento n. 18 “Regolamento di attuazione dell’articolo 5-quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche)” e formula al contempo la seguente raccomandazione:

- Valutare l’opportunità di prevedere tempi più congrui per gli adempimenti comunali.