Regolamento di attuazione
dell’articolo 5 . quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche)
PARERE OBBLIGATORIO
- VISTA
la Proposta di Regolamento n. 18 “Regolamento di attuazione dell’articolo 5-
quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche)”;
-
CONSIDERATO che tale atto interviene a dare attuazione all’art. 5- quater della
LR 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche” (inserito con LR 29 dicembre 2003, n. 66) che rimette ad un
regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalità di
assegnazione dei contributi regionali per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone disabili,
dei criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a
ciascun richiedente, delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da allegare alle
stesse;
-
CONSIDERATO che il presente atto stabilisce che :
a) le
domande di contributo possono essere presentate sia da persone disabili con
menomazioni o limitazioni non solo di carattere fisico ma anche sensoriale o
cognitivo sia da coloro che ne
esercitano la tutela, la potestà o l’amministrazione di sostegno;
b) sono
legittimati a percepire il contributo coloro che abbiano effettivamente
sostenuto le spese pur se persone diverse da quelle legittimate a presentare la
domanda;
c) la congruità
degli interventi rispetto alla tipologia della disabilità del soggetto
richiedente è attestata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale del comune di
residenza del soggetto;
d) sono
ammessi a contributo sia le opere edilizie che l’acquisto e l’installazione di
attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) la domanda di contributo può riguardare
sia un solo intervento che un insieme di interventi connessi funzionalmente;
f) il
comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda
attribuendo ad ognuno un punteggio determinato sia in relazione alla gravità
della disabilità sia in relazione alla congruenza degli interventi con la
disabilità e le esigenze di vita domestica, entrambe attestate dalla AUSL
g) sia
nel caso di opere edilizie che di acquisto ed installazione di
attrezzature, il contributo non può
essere superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque non
superiore a 7.500, 00 euro nel primo caso e a 10.000,00 nel secondo caso;
- CONSIDERATO che su tale atto è
stata raggiunta l’intesa nel corso della riunione del Tavolo di concertazione
interistituzionale del 12 ottobre 2004;
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
- Valutare l’opportunità di prevedere tempi più congrui per gli adempimenti comunali.