P.d.L. n.182 - "Modifiche alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana".

PARERE OBBLIGATORIO


1. La proposta modifica in vari punti il testo unico forestale, pur di recente approvazione, con una serie di interventi correttivi che vengono effettuati alla luce della legge quadro in materia di incendi boschivi (legge 353/2000) e alla luce della legge di orientamento e modernizzazione del settore forestale (D.Lgs. 227/2001).
Si procede ad un generale riordino delle funzioni e delle competenze introducendo il principio generale secondo cui le funzioni amministrative relative alla legge forestale sono esercitate, salvo diverse disposizioni, dalle C.Montane, nei territori di loro competenza, e dalle Province sul restante territorio. Questo riordino funzionale deve essere accolto favorevolmente, in quanto assimila il regime forestale a quello storicamente sussistente negli altri settori agro-forestali. L'innovazione sembra altresì coerente anche nei confronti del nuovo titolo V Costituzione, giacché determina una riallocazione di competenze improntata al principio della miglior adeguatezza funzionale.
Parimenti, si giudica con favore anche la revisione del capo II della legge, inerente la difesa dei boschi dagli incendi boschivi. Sono infatti puntualmente definite, all'interno di un sistema a rete fortemente coeso, le funzioni e il ruolo della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti chiamati ad un ruolo attivo nella lotta agli incendi (enti gestori dei parchi regionali, altri enti regionali, associazioni del volontariato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
La pianificazione dell'attività antincendio boschiva sul territorio regionale viene significativamente rimodulata articolandola su due fondamentali strumenti programmatici approvati dalla Provincia (in precedenza era contemplato solo il piano operativo annuale AIB approvato dalla Giunta regionale).
Si giudicano inoltre positivamente talune modifiche alle procedure di irrogazione delle sanzioni, in particolare laddove si consente all'ente competente all'irrogazione di soprassedere all'immediato intervento sostitutivo (in caso di inottemperanza da parte dei trasgressori al provvedimento di intimazione) , con indubbi vantaggi per il sistema, qualora i trasgressori stessi chiedano all'ente competente, nei trenta giorni dal verbale di contestazione dell'inottemperanza, di poter procedere alle opere di ripristino.
La ridefinizione delle competenze in ordine all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi è giustificata dalla specificità di determinate fattispecie soggette ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; si tratta infatti di fattispecie nelle quali l'intervento di trasformazione dei terreni presenta rilevanti implicazioni urbanistico-territoriali, tali da radicare la competenza autorizzativa in capo al Comune, ossia all'ente titolare delle generali funzioni gestionali-amministrative nel settore dell'urbanistica.

2. Se dunque è giusto sottolineare, nel quadro di una così complessa proposta di riforma della legge forestale, taluni aspetti che meritano un giudizio ampiamente positivo, questo Consiglio delle autonomie non può al contrario esimersi dall'esprimere un giudizio negativo su altri specifici aspetti della proposta medesima.

3. In primo luogo il regime dei rapporti e delle correlazioni fra il regolamento forestale regionale ("regolamento forestale") e i regolamenti forestali provinciali non si presenta affatto conforme all'assetto dei rapporti istituzionali delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, che come noto rimette all'autonomia regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle funzioni ad essi spettanti o comunque attribuite.
La proposta in esame demanda in modo estremamente generico ad un successivo regolamento regionale la disciplina di numerosi aspetti, attribuendo al regolamento stesso la potestà di stabilire quali delle proprie disposizioni sono da ritenere inderogabili per gli enti locali e quali invece possono essere da questi stessi derogate mediante l'emanazioni di propri regolamenti.
Come già affermato con forza da questo Consiglio anche in altre e recenti occasioni (vedi parere espresso sulla proposta di testo unico in materia di formazione e istruzione), questo tipo di previsione normativa è in contrasto con i principi del titolo V della Costituzione e non può essere accettata, in quanto lesiva della potestà regolamentare propria degli enti locali.
Solo la legge può dettare norme di rango superiore che prevalgono sui regolamenti degli enti locali nelle materie di competenza di questi ultimi.
Non può essere il regolamento regionale ad autoqualificare talune delle proprie norme come inderogabili dall'ente locale, mentre l'ambito che attiene all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni: conferite allo stesso ente locale non deve essere invaso dalla normazione secondaria regionale.
All'interno del suddetto ambito, anche la stessa previsione di norme regolamentari regionali a carattere provvisorio e cedevole è comunque invasiva delle attribuzioni locali e tale da determinare una situazione di fatto difficilmente rimuovibile con un successivo regolamento locale. Una simile previsione deve essere quindi utilizzata con estrema cautela ed entro limiti rigorosi.
Ad esempio, nel caso specifico, a fronte di una materia che presenta rilevanti aspetti tecnici, tali da richiedere una regolazione organica e certezze sulle regole applicabili, la legge potrebbe fissare un termine entro il quale deve essere adottato il regolamento locale, prevedendo che, solo qualora detto termine trascorra inutilmente, trovi applicazione il regolamento tipo regionale, volto ad assicurare l'unitarietà e il funzionamento del sistema, sempre in via provvisoria, fino all'effettiva emanazione del regolamento locale.
Sotto altro aspetto, si può invece ritenere che siano legittime, se rispondenti ad effettive esigenze di carattere unitario, eventuali prescrizioni tecniche dettate a livello di regolamento regionale, quali quelle previste dalla proposta di legge in ordine all'esecuzione dei lavori di trasformazione dei terreni in assenza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o in assenza di dichiarazione di inizio lavori; così come la previsione di prescrizioni tecniche regionali da osservare nei casi in cui le opere di manutenzione straordinaria della viabilità esistente siano eseguibili dietro dichiarazione di inizio dei lavori.

4. La tematica dei rapporti fra regolamento regionale e regolamento provinciale rileva anche sotto un altro profilo. Il regolamento di attuazione della legge viene espressamente definito come "regolamento forestale". Nel contempo in un numero nutrito di casi il rinvio operato dal testo vigente al "regolamento forestale provinciale" è sostituito col rinvio al "regolamento forestale".
Si opera quindi un riaccentramento delle competenze, che aggrava il quadro ed il giudizio critico di cui al punto precedente

5. Non appare di chiara decifrazione il nuovo comma quattro dell'art.48, laddove prevede che per le aziende ricadenti in più province la competenza all'approvazione del piano dei tagli spetti alla provincia nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata. Posto che la competenza autorizzativa è ripartita fra la Comunità montana (se sussistente) e la Provincia (nei restanti territori) sembra assolutamente non trattato il caso in cui la maggior parte della superficie boscata sia posta, anziché sul territorio di una provincia, sul territorio della Comunità montana, cui dovrebbe verosimilmente spettare in tal caso la competenza autorizzativa.

6. Per quanto attiene alla nozione di difformità sostanziale nell'esecuzione dei tagli colturali, questa viene correlata alla violazione di disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nelle prescrizioni (eventuali) impartite a seguito della dichiarazione di taglio. In sostanza viene omesso ogni riferimento testuale al regolamento forestale provinciale, verosimilmente sull'assunto che il regolamento provinciale sostituisce, dal momento dell'emanazione, quello regionale. Per quanto questa conclusione sia l'unica sostenibile in via sistematica, l'espresso richiamo anche al regolamento provinciale probabilmente sarebbe opportuno per non ingenerare possibili equivoci da parte degli operatori e degli utenti.

 

.