P.d.L.
n.182 - "Modifiche alla Legge
Regionale 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana".
PARERE
OBBLIGATORIO
1. La proposta modifica in vari punti il testo unico forestale,
pur di recente approvazione, con una serie di interventi correttivi
che vengono effettuati alla luce della legge quadro in materia di
incendi boschivi (legge 353/2000) e alla luce della legge di orientamento
e modernizzazione del settore forestale (D.Lgs. 227/2001).
Si procede ad un generale riordino delle funzioni e delle competenze
introducendo il principio generale secondo cui le funzioni amministrative
relative alla legge forestale sono esercitate, salvo diverse disposizioni,
dalle C.Montane, nei territori di loro competenza, e dalle Province
sul restante territorio. Questo riordino funzionale deve essere
accolto favorevolmente, in quanto assimila il regime forestale a
quello storicamente sussistente negli altri settori agro-forestali.
L'innovazione sembra altresì coerente anche nei confronti
del nuovo titolo V Costituzione, giacché determina una riallocazione
di competenze improntata al principio della miglior adeguatezza
funzionale.
Parimenti, si giudica con favore anche la revisione del capo II
della legge, inerente la difesa dei boschi dagli incendi boschivi.
Sono infatti puntualmente definite, all'interno di un sistema a
rete fortemente coeso, le funzioni e il ruolo della Regione, delle
Province, dei Comuni e degli altri soggetti chiamati ad un ruolo
attivo nella lotta agli incendi (enti gestori dei parchi regionali,
altri enti regionali, associazioni del volontariato, Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
La pianificazione dell'attività antincendio boschiva sul
territorio regionale viene significativamente rimodulata articolandola
su due fondamentali strumenti programmatici approvati dalla Provincia
(in precedenza era contemplato solo il piano operativo annuale AIB
approvato dalla Giunta regionale).
Si giudicano inoltre positivamente talune modifiche alle procedure
di irrogazione delle sanzioni, in particolare laddove si consente
all'ente competente all'irrogazione di soprassedere all'immediato
intervento sostitutivo (in caso di inottemperanza da parte dei trasgressori
al provvedimento di intimazione) , con indubbi vantaggi per il sistema,
qualora i trasgressori stessi chiedano all'ente competente, nei
trenta giorni dal verbale di contestazione dell'inottemperanza,
di poter procedere alle opere di ripristino.
La ridefinizione delle competenze in ordine all'autorizzazione alla
trasformazione dei boschi è giustificata dalla specificità
di determinate fattispecie soggette ad autorizzazione ai fini del
vincolo idrogeologico; si tratta infatti di fattispecie nelle quali
l'intervento di trasformazione dei terreni presenta rilevanti implicazioni
urbanistico-territoriali, tali da radicare la competenza autorizzativa
in capo al Comune, ossia all'ente titolare delle generali funzioni
gestionali-amministrative nel settore dell'urbanistica.
2.
Se dunque è giusto sottolineare, nel quadro di una così
complessa proposta di riforma della legge forestale, taluni aspetti
che meritano un giudizio ampiamente positivo, questo Consiglio delle
autonomie non può al contrario esimersi dall'esprimere un
giudizio negativo su altri specifici aspetti della proposta medesima.
3.
In primo luogo il regime dei rapporti e delle correlazioni fra il
regolamento forestale regionale ("regolamento forestale")
e i regolamenti forestali provinciali non si presenta affatto conforme
all'assetto dei rapporti istituzionali delineato dal nuovo titolo
V della Costituzione, che come noto rimette all'autonomia regolamentare
degli enti locali la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento
delle funzioni ad essi spettanti o comunque attribuite.
La proposta in esame demanda in modo estremamente generico ad un
successivo regolamento regionale la disciplina di numerosi aspetti,
attribuendo al regolamento stesso la potestà di stabilire
quali delle proprie disposizioni sono da ritenere inderogabili per
gli enti locali e quali invece possono essere da questi stessi derogate
mediante l'emanazioni di propri regolamenti.
Come già affermato con forza da questo Consiglio anche in
altre e recenti occasioni (vedi parere espresso sulla proposta di
testo unico in materia di formazione e istruzione), questo tipo
di previsione normativa è in contrasto con i principi del
titolo V della Costituzione e non può essere accettata, in
quanto lesiva della potestà regolamentare propria degli enti
locali.
Solo la legge può dettare norme di rango superiore che prevalgono
sui regolamenti degli enti locali nelle materie di competenza di
questi ultimi.
Non può essere il regolamento regionale ad autoqualificare
talune delle proprie norme come inderogabili dall'ente locale, mentre
l'ambito che attiene all'organizzazione e allo svolgimento delle
funzioni: conferite allo stesso ente locale non deve essere invaso
dalla normazione secondaria regionale.
All'interno del suddetto ambito, anche la stessa previsione di norme
regolamentari regionali a carattere provvisorio e cedevole è
comunque invasiva delle attribuzioni locali e tale da determinare
una situazione di fatto difficilmente rimuovibile con un successivo
regolamento locale. Una simile previsione deve essere quindi utilizzata
con estrema cautela ed entro limiti rigorosi.
Ad esempio, nel caso specifico, a fronte di una materia che presenta
rilevanti aspetti tecnici, tali da richiedere una regolazione organica
e certezze sulle regole applicabili, la legge potrebbe fissare un
termine entro il quale deve essere adottato il regolamento locale,
prevedendo che, solo qualora detto termine trascorra inutilmente,
trovi applicazione il regolamento tipo regionale, volto ad assicurare
l'unitarietà e il funzionamento del sistema, sempre in via
provvisoria, fino all'effettiva emanazione del regolamento locale.
Sotto altro aspetto, si può invece ritenere che siano legittime,
se rispondenti ad effettive esigenze di carattere unitario, eventuali
prescrizioni tecniche dettate a livello di regolamento regionale,
quali quelle previste dalla proposta di legge in ordine all'esecuzione
dei lavori di trasformazione dei terreni in assenza di autorizzazione
ai fini del vincolo idrogeologico o in assenza di dichiarazione
di inizio lavori; così come la previsione di prescrizioni
tecniche regionali da osservare nei casi in cui le opere di manutenzione
straordinaria della viabilità esistente siano eseguibili
dietro dichiarazione di inizio dei lavori.
4. La tematica dei rapporti fra regolamento regionale e regolamento
provinciale rileva anche sotto un altro profilo. Il regolamento
di attuazione della legge viene espressamente definito come "regolamento
forestale". Nel contempo in un numero nutrito di casi il rinvio
operato dal testo vigente al "regolamento forestale provinciale"
è sostituito col rinvio al "regolamento forestale".
Si opera quindi un riaccentramento delle competenze, che aggrava
il quadro ed il giudizio critico di cui al punto precedente
5.
Non appare di chiara decifrazione il nuovo comma quattro dell'art.48,
laddove prevede che per le aziende ricadenti in più province
la competenza all'approvazione del piano dei tagli spetti alla provincia
nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie
boscata. Posto che la competenza autorizzativa è ripartita
fra la Comunità montana (se sussistente) e la Provincia (nei
restanti territori) sembra assolutamente non trattato il caso in
cui la maggior parte della superficie boscata sia posta, anziché
sul territorio di una provincia, sul territorio della Comunità
montana, cui dovrebbe verosimilmente spettare in tal caso la competenza
autorizzativa.
6.
Per quanto attiene alla nozione di difformità sostanziale
nell'esecuzione dei tagli colturali, questa viene correlata alla
violazione di disposizioni contenute nel regolamento forestale,
nell'autorizzazione o nelle prescrizioni (eventuali) impartite a
seguito della dichiarazione di taglio. In sostanza viene omesso
ogni riferimento testuale al regolamento forestale provinciale,
verosimilmente sull'assunto che il regolamento provinciale sostituisce,
dal momento dell'emanazione, quello regionale. Per quanto questa
conclusione sia l'unica sostenibile in via sistematica, l'espresso
richiamo anche al regolamento provinciale probabilmente sarebbe
opportuno per non ingenerare possibili equivoci da parte degli operatori
e degli utenti.
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