P.d.L. n.
183 (Istituzione del "libretto della casa" e della
"Anagrafe funzionale dei fabbricati").
PARERE
OBBLIGATORIO
1.
Con la proposta di legge esaminata si intende affrontare un grave
problema che affligge sia il nostro paese che la nostra Regione,
costituito dalla sicurezza del patrimonio edilizio, come dimostrano
i numerosi episodi di cedimenti e danni a vario titolo verificatisi
in questi ultimi anni a carico della struttura di fabbricati destinati
ad uso di civile abitazione e non.
2. L'articolato proposto ambisce ad una certa organicità
di disciplina dell'argomento, presentandosi sotto questo profilo
assai più accurato rispetto ad un disegno di legge nazionale
di analogo argomento (n.1093 atti del Senato XIV legislatura d'iniziativa
dei senatori Vallone e Dettori); pur tuttavia denota numerosi profili
meritevoli di critica.
3. Dobbiamo in primo luogo rilevare che, se è corretta l'attribuzione
di nuove funzioni ai Comuni nella materia oggetto della P.di L.
183, data la contiguità con la tradizionale competenza comunale
in materia di disciplina urbanistica e controllo dell'attività
edilizia, l'attribuzione di queste nuove funzioni si deve accompagnare
all'individuazione di corrispondenti nuove risorse, nel rispetto
del principio di adeguatezza di cui all'art.118 Cost., il che non
è dato di vedere nella proposta esaminata.
4.
Dobbiamo in secondo luogo rilevare che, alla stregua di quanto previsto
dal nuovo tit. V Cost. e in particolare dall'art.117 comma sesto,
devono essere i Comuni a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni loro attribuite, il che non si riscontra nell'art.4
della proposta di legge 183, che detta una analitica disciplina
proprio sulle modalità di svolgimento della funzione attribuita
ai Comuni per quanto concerne il rimborso delle spese relative al
rilascio ed alla tenuta del libretto di fabbricato.
5. Deve poi essere chiaramente rilevato che manca qualsiasi motivazione
per l'intestazione di una funzione sicuramente amministrativa, qual
è quella sanzionatoria, in capo alla Regione (in particolare
ad una non meglio precisata "Direzione regionale edilizia")
e ciò in contrasto con l'art.118 Cost.
6.
di seguito si esprimono perplessità sul contenuto del regolamento
attuativo della legge, che dovrebbe disciplinare "attraverso
un apposito protocollo i controlli da eseguirsi, i tempi e i metodi
degli stessi e le ipotesi di convenzione con le associazioni della
proprietà immobiliare", restando alquanto oscuro come
una tipica attività amministrativa qual è quella di
controllo (naturalmente preordinata all'eventuale emanazione di
provvedimenti amministrativi) possa avere la propria fonte regolativi
in un atto di natura pattizia quale il protocollo di cui si parla.
7. Infine non possiamo sottacere la necessità che una proposta
di legge quale quella studiata venga meglio coordinata con la legge
generale di settore (la LR 52/99), anche in considerazione del fatto
che, a quanto è dato sapere, essa è prossima ad una
radicale revisione.
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